La riforma dell’ordinamento forense è all’ultimo miglio. Dopo il primo sì della Camera del 26 maggio 2026, il disegno di legge delega (A.S. 1917) ha incassato il via libera della Commissione Giustizia del Senato senza modifiche: il voto finale dell’Aula è atteso entro metà luglio. Nuove attività riservate, regole sui compensi, società tra avvocati, tutele per la monocommittenza e addio a storiche incompatibilità: ecco che cosa cambia, per gli avvocati e per i clienti.
In sintesi
- Il ddl delega (approvato dalla Camera il 26 maggio 2026 con 177 sì e nessun contrario) è al voto finale del Senato: se confermato senza modifiche, diventa legge.
- Ampliata la riserva forense: consulenza e assistenza stragiudiziale connesse all’attività giurisdizionale, se svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, spettano solo agli iscritti all’albo.
- Compensi: libera pattuizione nel rispetto dell’equo compenso, parametri ministeriali aggiornati ogni due anni e possibile estensione — rimessa ai decreti attuativi — del parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo, oggi limitato dall’art. 7 della legge 49/2023 ai clienti «forti».
- Società tra avvocati: ammesse società di persone, di capitali e cooperative, con almeno due terzi di capitale e diritti di voto in mano ai professionisti.
- Cadono le incompatibilità con le cariche gestorie nelle società di capitali; tutele organiche per chi lavora in monocommittenza.
- Dopo l’entrata in vigore, il Governo avrà 6 mesi per adottare i decreti legislativi attuativi.
L’iter: dalla Camera al Senato
La riforma viaggia con lo strumento della legge delega: il Parlamento fissa princìpi e criteri direttivi, il Governo li traduce in decreti legislativi. Il disegno di legge (A.C. 2629, ora A.S. 1917) è la prima revisione organica dell’ordinamento professionale dalla legge n. 247 del 2012, dopo quasi quattordici anni in cui mercato dei servizi legali, organizzazione degli studi e giurisdizione sono profondamente cambiati.
- 4 settembre 2025Il Consiglio dei Ministri approva lo schema di ddl delega proposto dal Ministero della Giustizia.
- 29 ottobre 2025Inizia l’esame in Commissione Giustizia alla Camera; in sede referente vengono approvati emendamenti su attività riservate, esercizio in forma aggregata e monocommittenza.
- 26 maggio 2026La Camera approva in prima lettura con 177 voti favorevoli, 24 astenuti e nessun contrario. Il testo passa al Senato.
- Luglio 2026La Commissione Giustizia del Senato respinge gli ultimi emendamenti e conferisce il mandato ai relatori senza modificare il testo: il voto dell’Aula è atteso entro metà luglio.
- Entro 6 mesi dall’entrata in vigoreIl Governo adotta i decreti legislativi attuativi, su proposta del Ministro della Giustizia, sentito il CNF e con parere delle Commissioni parlamentari.
Perché il passaggio al Senato è decisivo. Poiché la Commissione non ha modificato il testo licenziato dalla Camera, l’approvazione dell’Aula in seconda lettura chiuderebbe l’iter parlamentare: la delega diventerebbe legge dello Stato senza ulteriori navette.
Le nuove attività riservate: il perimetro dell’esclusiva forense
È il capitolo più discusso della riforma. Oggi l’art. 2, comma 5, della legge n. 247/2012 riserva agli avvocati l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio. La delega amplia il perimetro su tre direttrici:
Giurisdizione e procedure alternative
Resta ferma la riserva davanti a tutti gli organi giurisdizionali, alla quale si aggiungono espressamente le procedure di arbitrato rituale, la negoziazione assistita e i procedimenti di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice: il legislatore riconosce che la complessità tecnica di queste procedure richiede competenze non inferiori a quelle del processo.
Consulenza e assistenza stragiudiziale
Diventano di esclusiva competenza dell’avvocato la consulenza legale e l’assistenza legale stragiudiziale quando ricorrono, insieme, quattro condizioni: connessione con l’attività giurisdizionale e svolgimento in modo continuativo, sistematico e organizzato, dietro corrispettivo. Restano salve le competenze che la legge attribuisce ad altre professioni regolamentate in specifici settori del diritto (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, ecc.).
Giuristi d’impresa
Disciplina ad hoc per i legali interni: potranno operare con contratto di lavoro subordinato o con prestazioni d’opera continuative e coordinate, purché consulenza e assistenza siano rese nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
| Attività | Regime nella riforma | Condizioni |
|---|---|---|
| Difesa davanti agli organi giurisdizionali | Riserva esclusiva (confermata) | Iscrizione all’albo |
| Arbitrato rituale, negoziazione assistita, mediazione obbligatoria o demandata | Riserva esclusiva (esplicitata) | Iscrizione all’albo |
| Consulenza e assistenza stragiudiziale | Riserva esclusiva (nuova) | Connessione con l’attività giurisdizionale; modalità continuativa, sistematica, organizzata e onerosa |
| Consulenza di altre professioni regolamentate | Fuori riserva | Nei settori attribuiti dalla legge ai rispettivi ordinamenti |
| Giuristi d’impresa | Disciplina speciale | Attività resa nell’esclusivo interesse del datore di lavoro |
Il fronte critico. La perimetrazione della consulenza ha sollevato le proteste di ProfessionItaliane, in rappresentanza di 23 Ordini professionali: secondo l’associazione, l’esclusiva sulla consulenza legale rischia di creare sovrapposizioni con le competenze multidisciplinari delle altre professioni ordinistiche e di ridurre la concorrenza. Il punto di equilibrio finale sarà definito dai decreti attuativi.
Compensi: libera pattuizione, parametri biennali e parere di congruità
Sul piano economico la delega conferma il principio della libera pattuizione del compenso tra avvocato e cliente, nel rispetto della disciplina sull’equo compenso: la parcella deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità della prestazione e potrà essere parametrata anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti — un’apertura, prudente, verso forme di remunerazione legate ai risultati.
Le novità operative più rilevanti:
Parametri ministeriali ogni due anni
In assenza di pattuizione scritta o in caso di liquidazione giudiziale si applicano i parametri fissati con decreto del Ministro della Giustizia, su proposta del CNF, aggiornati con cadenza biennale.
Parere di congruità come titolo esecutivo: una possibile estensione, rimessa ai decreti attuativi
Lo strumento in sé non è inedito: l’art. 7 della legge 21 aprile 2023, n. 49 già prevede che il parere di congruità dell’Ordine costituisca titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.), se rilasciato nel rispetto della procedura della legge 241/1990 e non opposto dal debitore entro quaranta giorni dalla notificazione (art. 281-undecies c.p.c.). Secondo l’interpretazione del CNF (parere n. 24/2023), però, quell’efficacia opera solo nel perimetro dell’equo compenso, cioè nei rapporti con i cosiddetti clienti «forti» — imprese bancarie e assicurative, imprese con più di 50 dipendenti o ricavi superiori a 10 milioni di euro, pubbliche amministrazioni — con esclusione della clientela ordinaria.
La delega non compie direttamente il passo dell’estensione generalizzata: il criterio direttivo (art. 2, comma 1, lett. g, n. 4) si limita a chiedere al Governo di «valutare la possibilità di estendere» la disciplina dell’art. 7 della legge 49/2023, nei limiti della compatibilità, alle ipotesi di rilascio del parere di congruità sul compenso richiesto dall’avvocato. Una formula che lo stesso Comitato per la legislazione della Camera ha segnalato come debole sul piano normativo, perché rimette la scelta alla discrezionalità del Governo, libero di tener conto del criterio o di adottare altre misure. Sul punto pesa anche la posizione contraria dell’AGCM, che ha sconsigliato l’estensione generalizzata dello strumento oltre i clienti «forti» per il rischio di irrigidire le dinamiche concorrenziali del mercato legale. Se e in che misura il parere di congruità esecutivo diventerà uno strumento generale di recupero dei crediti professionali, dunque, lo diranno soltanto i decreti attuativi.
Rimborso spese e solidarietà nei pagamenti
Viene sancito l’obbligo di rimborsare all’avvocato le spese sostenute e anticipate. Inoltre, in caso di transazione o accordo che definisce un giudizio o un arbitrato, tutte le parti sono obbligate in solido al pagamento degli onorari degli avvocati creditori, salvo diversa intesa.
Strumento pratico. Per una stima orientativa dei compensi secondo i parametri vigenti puoi utilizzare il nostro calcolatore dei compensi dell’avvocato, che aggiorneremo non appena i decreti attuativi ridefiniranno i criteri.
Società tra avvocati e reti professionali
La delega disegna una struttura a tre livelli per l’esercizio collettivo della professione: associazioni professionali, reti e società tra avvocati (STA).
Società tra avvocati (STA)
La professione potrà essere esercitata tramite società di persone, di capitali o cooperative, a condizione che:
| Requisito | Regola |
|---|---|
| Capitale e diritti di voto | Almeno due terzi devono far capo ad avvocati, da soli o insieme ad altri professionisti iscritti nei rispettivi albi |
| Organo di gestione | Maggioranza composta da avvocati |
| Soci non professionisti | Ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento |
| Utili | La distribuzione non deve condizionare indipendenza, autonomia e libertà decisionale dei soci professionisti |
| Incarico | Natura sempre personale: responsabilità illimitata dell’avvocato, in solido con la società |
Reti tra avvocati e reti multidisciplinari
Le reti potranno assumere la forma di rete-contratto o di rete-soggetto: quest’ultima avrà personalità giuridica e dovrà essere costituita per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con organo comune e fondo patrimoniale. Le reti multidisciplinari potranno avere ad oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati.
Monocommittenza e collaborazione continuativa: le nuove tutele
Per la prima volta viene regolato in modo organico il lavoro dell’avvocato che opera in via continuativa e prevalente per un altro avvocato, per un’associazione professionale, per una rete (anche multidisciplinare dotata di soggettività giuridica) o per una società tra avvocati: un fenomeno diffusissimo negli studi, finora privo di disciplina.
I criteri direttivi prevedono che questi rapporti:
- non comportino vincolo di subordinazione, preservando autonomia, libertà e indipendenza intellettuale e di giudizio del professionista;
- garantiscano un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione;
- siano regolati da veri e propri contratti di monocommittenza o collaborazione continuativa, con tutele effettive per il collaboratore.
Incompatibilità: cade il divieto sulle cariche societarie
È una delle svolte più attese. La disciplina vigente preclude agli avvocati la partecipazione agli organi di gestione delle società di capitali — una limitazione senza riscontro nelle altre professioni ordinistiche. La riforma la elimina: l’avvocato potrà assumere le cariche di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, anche cooperative, di società a capitale pubblico, enti e consorzi, senza perdere l’iscrizione all’albo.
Diverso il discorso per le funzioni di amministratore di condominio e di agente sportivo, che la delega include espressamente tra le attività compatibili: qui la novità è più formale che sostanziale. La compatibilità con la gestione di condomini era già riconosciuta dalla prassi consultiva del CNF (pareri n. 23/2013 e n. 36/2019), con il solo limite dell’avvocato che assuma cariche in una società di gestione condominiale; quella con l’attività di agente sportivo è già sancita dall’art. 4, comma 9, del d.lgs. 37/2021, applicabile dal 1° gennaio 2023, che ha superato i precedenti pareri CNF che la ammettevano solo in forma occasionale (pareri n. 20/2019 e n. 3/2020; da ultimo, il parere n. 12/2024 ne ha riconosciuto la compatibilità anche in forma societaria).
Il valore aggiunto della riforma. Su condominio e agente sportivo il ddl non introduce compatibilità nuove, ma le consolida direttamente nella legge professionale: la prima esce dal terreno — storicamente oscillante — dei pareri consultivi, la seconda trova una base unitaria nell’ordinamento forense anziché nella sola normativa speciale di settore. Ne guadagnano certezza del diritto e uniformità applicativa. Analogamente, la compatibilità con la carica di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone con oggetto limitato all’amministrazione di beni personali o familiari conferma l’eccezione già prevista dall’art. 18, lett. c), della legge n. 247/2012.
Tirocinio, esame e formazione continua
Il pacchetto accesso e formazione completa il disegno riformatore:
- Tirocinio di 18 mesi, con espressa previsione del rimborso spese per il praticante e 12 mesi di corsi di indirizzo professionale presso le scuole forensi o soggetti accreditati;
- accesso gratuito alle scuole forensi per i praticanti con ISEE inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal CNF;
- nuovo esame di abilitazione in un’unica sessione annuale, con prova scritta (parere e atto giudiziario) e prova orale articolata; la nuova disciplina dell’esame potrebbe essere anticipata da un decreto di immediata applicazione, sulla scia del d.l. 100/2026 di cui ci siamo occupati a proposito dell’esame avvocato 2026;
- aggiornamento professionale obbligatorio su base annuale: il mancato assolvimento, non recuperato entro il primo quadrimestre dell’anno successivo, comporta la sospensione amministrativa dall’albo;
- specializzazioni: il titolo di specialista sarà attribuito dal CNF per comprovata esperienza professionale o dopo specifici corsi formativi.
Cosa succede adesso
Se l’Aula del Senato conferma il testo — come tutto lascia prevedere, dato l’ampio consenso trasversale registrato alla Camera — la legge delega entrerà in vigore e si aprirà la fase attuativa: entro sei mesi il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense e previo parere delle Commissioni parlamentari. Lo schema di decreto potrebbe approdare alle Camere già dopo la pausa estiva.
Saranno proprio i decreti delegati a definire in concreto la portata delle nuove regole su attività riservate, compensi, società, monocommittenza, incompatibilità e disciplina: l’Osservatorio seguirà passo per passo l’attuazione, a partire dal voto dell’Aula.
Domande frequenti sulla riforma forense
Cosa prevede la riforma forense 2026 in sintesi?
È una legge delega che affida al Governo la riforma organica dell’ordinamento forense: ampliamento delle attività riservate agli avvocati (inclusa la consulenza stragiudiziale connessa alla giurisdizione), nuove regole sui compensi e sul parere di congruità, disciplina di società tra avvocati e reti professionali, tutele per la monocommittenza, eliminazione delle incompatibilità con le cariche gestorie nelle società di capitali, tirocinio di 18 mesi e formazione continua annuale obbligatoria.
Quando entrerà in vigore la riforma dell’ordinamento forense?
Il ddl delega, approvato dalla Camera il 26 maggio 2026, è al voto finale dell’Aula del Senato, atteso entro metà luglio 2026. Dopo l’entrata in vigore della legge, il Governo avrà sei mesi per adottare i decreti legislativi attuativi: saranno questi a rendere operative le nuove regole, verosimilmente tra fine 2026 e inizio 2027.
Quali attività diventano riservate in esclusiva agli avvocati?
Oltre alla difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, la riserva copre espressamente arbitrato rituale, negoziazione assistita e mediazione obbligatoria o demandata dal giudice. Diventa esclusiva anche la consulenza legale e l’assistenza stragiudiziale quando è connessa all’attività giurisdizionale e viene svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo. Restano salve le competenze attribuite dalla legge alle altre professioni regolamentate.
Cosa cambia per i compensi degli avvocati?
Resta la libera pattuizione nel rispetto dell’equo compenso, con possibilità di parametrare la parcella anche agli obiettivi raggiunti. In assenza di accordo scritto si applicano i parametri ministeriali, aggiornati ogni due anni su proposta del CNF. Quanto al parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo, già previsto dall’art. 7 della legge 49/2023 per i soli rapporti con i clienti «forti», la delega chiede al Governo di valutarne la possibile estensione, nei limiti della compatibilità: la decisione spetterà ai decreti attuativi. È inoltre previsto l’obbligo di rimborso delle spese anticipate dall’avvocato.
Chi può partecipare a una società tra avvocati?
Le società tra avvocati potranno essere società di persone, di capitali o cooperative. Almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono far capo ad avvocati, da soli o insieme ad altri professionisti iscritti nei rispettivi albi; la maggioranza dell’organo di gestione deve essere composta da avvocati e i soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento.
Un avvocato potrà essere amministratore di una società di capitali?
Sì. La riforma elimina la storica incompatibilità: l’avvocato potrà assumere le cariche di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, anche cooperative e a capitale pubblico, senza perdere l’iscrizione all’albo. Vengono inoltre consolidate nella legge professionale le compatibilità con le attività di amministratore di condominio e di agente sportivo, già riconosciute rispettivamente dai pareri del CNF e dal d.lgs. 37/2021.
Resta aggiornato sulla riforma forense
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Iscriviti alla newsletterFonti
- Senato della Repubblica, ddl A.S. 1917 – «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense» (già A.C. 2629, approvato dalla Camera il 26 maggio 2026)
- Camera dei deputati, Servizio Studi – dossier sul ddl delega per la riforma dell’ordinamento forense
- Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
- Legge 21 aprile 2023, n. 49, art. 7 – parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo; CNF, pareri n. 18/2023 e n. 24/2023 sull’ambito applicativo
- D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, art. 4, comma 9 – compatibilità tra albo forense e Registro nazionale degli agenti sportivi
- CNF, pareri n. 23/2013 e n. 36/2019 (amministratore di condominio); pareri n. 20/2019, n. 3/2020 e n. 12/2024 (agente sportivo)
- Consiglio Nazionale Forense – comunicazioni istituzionali sull’iter della riforma
- Lavori della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato, sedute di giugno-luglio 2026