Art. 444 c.p.p. — Aggiornato Riforma Cartabia D.Lgs. 150/2022
Calcolo Pena Concordata
Calcola la pena ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento).
Gestisce circostanze aggravanti e attenuanti, bilanciamento, continuazione e verifica l’ammissibilità con i relativi benefici.
Reati esclusi dal patteggiamento (art. 444 co. 1-bis c.p.p.)
- Reati di criminalità organizzata e terrorismo (art. 51 co. 3-bis e 3-quater c.p.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (artt. 600-ter co. 1,2,3,5; 600-quater co. 2; 600-quater.1 produzione/commercio; 600-quinquies c.p.)
- Violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies c.p.)
- Delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102-105 c.p.)
- Recidivi ex art. 99 co. 4 c.p. (reiterati) se la pena concordata supera i 2 anni
- Alcuni reati contro la P.A. senza integrale restituzione del profitto (art. 444 co. 1-ter c.p.p.)
Pena base Art. 133 c.p. — valore all’interno della cornice edittale del reato
Struttura della pena concordata art. 444 co. 1 c.p.p.
Circostanze del reato Artt. 63–69 c.p. — calcolo sequenziale, poi bilanciamento ex art. 69 c.p.
Attenuanti — aggiungi:
Aggravanti — aggiungi:
Continuazione / Concorso formale Art. 81 c.p. — si applica dopo le circostanze, prima della riduzione per il rito
Il reato è unificato per continuazione o concorso formale con altri reati
Inserire l’aumento di pena concordato per la continuazione (art. 81 co. 2 c.p.): la pena può essere aumentata fino al triplo della pena del reato più grave. L’aumento si calcola sulla pena del reato più grave già eventualmente corretta per le circostanze.
Riduzione per il rito Art. 444 co. 1 c.p.p. — diminuzione “fino a un terzo” della pena
Nota: La locuzione “diminuita fino a un terzo” (art. 444 co. 1 c.p.p.) indica che la riduzione non può superare il terzo ma può essere inferiore. Il giudice verifica che la pena concordata sia congrua e rispetti il limite di legalità. La riduzione si calcola sull’intera pena risultante dopo l’applicazione delle circostanze e dell’eventuale continuazione.
Domande frequenti sul patteggiamento
Qual è l’ordine corretto di calcolo della pena?
Il calcolo segue l’ordine stabilito dagli artt. 63–69 c.p. e dall’art. 444 c.p.p.:
1) Pena base (art. 133 c.p.) determinata all’interno della cornice edittale;
2) Applicazione delle circostanze aggravanti e attenuanti (artt. 63–68 c.p.), con eventuali bilanciamento (art. 69 c.p.) se entrambe presenti;
3) Aumento per continuazione o concorso formale (art. 81 c.p.), se applicabile;
4) Riduzione fino a un terzo per il rito speciale (art. 444 co. 1 c.p.p.).
La riduzione per il patteggiamento si applica sempre per ultima, sulla pena risultante da tutte le operazioni precedenti. È inammissibile applicare la riduzione prima delle circostanze.
Le Sezioni Unite hanno precisato che la determinazione contra legem della pena concordata — anche quando derivante da un errore nei passaggi intermedi del calcolo — invalida la base negoziale e vizia la sentenza che la recepisce; il giudice del patteggiamento esercita un controllo pieno sulla legalità e sulla congruenza della pena, non limitato al solo risultato finale (Cass., Sez. Un. pen., 28 febbraio 2013, n. 25939, Ciabotti).
Qual è la differenza tra patteggiamento ordinario e allargato?
Il patteggiamento ordinario (art. 444 co. 1 c.p.p.) si applica quando la pena concordata è non superiore a 2 anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria. Produce tutti i benefici dell’art. 445 c.p.p.: nessuna spesa processuale, nessuna pena accessoria (salvo confisca obbligatoria), estinzione del reato dopo 5 anni (2 per contravvenzioni).
Il patteggiamento allargato (introdotto con L. 134/2003) si applica quando la pena concordata va da 2 a 5 anni. Non produce i benefici dell’art. 445 co. 1 c.p.p., ma con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) consente di negoziare anche le pene accessorie e la confisca facoltativa (art. 444 co. 1 c.p.p., testo novellato).
Cosa cambia con la Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022)?
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia) ha apportato rilevanti modifiche al patteggiamento:
1) L’oggetto dell’accordo è ampliato: le parti possono ora concordare anche l’applicazione/non applicazione delle pene accessorie (o la loro durata determinata) e della confisca facoltativa (art. 444 co. 1 c.p.p.);
2) Sono introdotte le pene sostitutive di quelle detentive brevi (art. 20-bis c.p.; artt. 53 ss. L. 689/81): lavoro di pubblica utilità (fino a 3 anni), detenzione domiciliare e semilibertà sostitutiva (fino a 4 anni), pena pecuniaria sostitutiva (fino a 1 anno);
3) L’art. 445 co. 1-bis c.p.p. è stato riscritto in tema di effetti extra-penali della sentenza di patteggiamento.
La richiesta di pene accessorie e sostitutive deve essere formulata contestualmente alla richiesta di patteggiamento.
Come incide la recidiva reiterata sull’accesso al patteggiamento?
L’art. 444 co. 1-bis c.p.p. esclude dal patteggiamento i recidivi dichiarati ai sensi dell’art. 99 co. 4 c.p. (recidiva reiterata, sia semplice che qualificata) quando la pena concordata — già comprensiva della riduzione fino a un terzo — superi i 2 anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
Il patteggiamento ordinario (pena ≤ 2 anni) rimane invece accessibile anche al recidivo reiterato.
È fondamentale distinguere: la mera contestazione della recidiva non preclude di per sé l’accesso, ma se ritenuta e applicata dal giudice, essa comporta l’esclusione dal patteggiamento allargato. (Cass. Pen., in tema di “patteggiamento allargato” e recidiva reiterata.)
È possibile subordinare il patteggiamento alla sospensione condizionale?
Sì: ai sensi dell’art. 444 co. 3 c.p.p., nel formulare la richiesta di patteggiamento l’imputato può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In tal caso, se il giudice ritiene di non poter concedere la sospensione condizionale, deve rigettare integralmente la richiesta di patteggiamento, anche se tutti gli altri presupposti siano soddisfatti. La sospensione condizionale è applicabile solo se la pena non supera i limiti dell’art. 163 c.p.: 2 anni per gli adulti, 2 anni e 6 mesi per chi aveva tra 18 e 21 anni o più di 70 anni al momento del fatto. Si ricorda che il patteggiamento è precluso ai minorenni al momento del fatto (art. 25 D.P.R. 448/1988; Corte Cost. n. 272/2000).
Come si calcola la pena in caso di continuazione nel patteggiamento?
In presenza di reati legati dalla continuazione (art. 81 co. 2 c.p.) o dal concorso formale (art. 81 co. 1 c.p.), occorre: 1) individuare il reato più grave (quello che comporta la pena concreta più elevata, tenuto conto delle circostanze); 2) determinare la pena per il reato più grave, applicando le relative circostanze; 3) aumentare tale pena per i reati satellite (aumento sino al triplo della pena del reato più grave); 4) infine applicare la riduzione fino a un terzo per il patteggiamento sul totale. Le circostanze dei reati satellite si valutano solo ai fini dell’aumento per la continuazione, non anche per determinare il reato più grave. Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che, in caso di continuazione tra reati puniti con pene di genere diverso (detentiva e pecuniaria), l’aumento deve rispettare il genere della pena prevista per i reati satellite, con applicazione del ragguaglio ex art. 135 c.p. (Cass., Sez. Un. pen., 21 giugno 2018, n. 40983).
Avvertenza legale.
Lo strumento è fornito a titolo esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale.
I calcoli si basano sul testo normativo vigente al momento della pubblicazione (artt. 444 e ss. c.p.p. nel testo novellato dal D.Lgs. 150/2022; artt. 63–69 c.p.; art. 81 c.p.; artt. 163 e 175 c.p.; artt. 53 ss. L. 689/81).
Circostanze ad effetto speciale, preclusioni soggettive e disposizioni normative speciali possono modificare significativamente il risultato.
Per procedimenti in corso è indispensabile la consulenza di un avvocato penalista.
L’autore declina ogni responsabilità per errori od omissioni.