Art. 444 c.p.p. — Aggiornato Riforma Cartabia D.Lgs. 150/2022
Calcolo Pena Concordata Calcola la pena ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento). Gestisce circostanze aggravanti e attenuanti, bilanciamento, continuazione e verifica l’ammissibilità con i relativi benefici.
Aggiornato al D.Lgs. 150/2022 Artt. 63–69 c.p. e art. 81 c.p. Elaborazione locale nel browser
Reati esclusi dal patteggiamento (art. 444 co. 1-bis c.p.p.)
  • Reati di criminalità organizzata e terrorismo (art. 51 co. 3-bis e 3-quater c.p.p.)
  • Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (artt. 600-ter co. 1,2,3,5; 600-quater co. 2; 600-quater.1 produzione/commercio; 600-quinquies c.p.)
  • Violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies c.p.)
  • Delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102-105 c.p.)
  • Recidivi ex art. 99 co. 4 c.p. (reiterati) se la pena concordata supera i 2 anni
  • Alcuni reati contro la P.A. senza integrale restituzione del profitto (art. 444 co. 1-ter c.p.p.)

Pena base Art. 133 c.p. — valore all’interno della cornice edittale del reato

Struttura della pena concordata art. 444 co. 1 c.p.p.
Tipo di reato
Età imputato

Circostanze del reato Artt. 63–69 c.p. — calcolo sequenziale, poi bilanciamento ex art. 69 c.p.

Attenuanti — aggiungi:

Aggravanti — aggiungi:

Continuazione / Concorso formale Art. 81 c.p. — si applica dopo le circostanze, prima della riduzione per il rito

Il reato è unificato per continuazione o concorso formale con altri reati

Inserire l’aumento di pena concordato per la continuazione (art. 81 co. 2 c.p.): la pena può essere aumentata fino al triplo della pena del reato più grave. L’aumento si calcola sulla pena del reato più grave già eventualmente corretta per le circostanze.

Riduzione per il rito Art. 444 co. 1 c.p.p. — diminuzione “fino a un terzo” della pena

Entità della riduzione concordata 33.3%
0% (nessuna riduzione) 33,33% (massimo legale)

Nota: La locuzione “diminuita fino a un terzo” (art. 444 co. 1 c.p.p.) indica che la riduzione non può superare il terzo ma può essere inferiore. Il giudice verifica che la pena concordata sia congrua e rispetti il limite di legalità. La riduzione si calcola sull’intera pena risultante dopo l’applicazione delle circostanze e dell’eventuale continuazione.

Risultati del calcolo — Pena concordata

Avvertenza legale. Lo strumento è fornito a titolo esclusivamente informativo e non costituisce consulenza legale. I calcoli si basano sul testo normativo vigente al momento della pubblicazione (artt. 444 e ss. c.p.p. nel testo novellato dal D.Lgs. 150/2022; artt. 63–69 c.p.; art. 81 c.p.; artt. 163 e 175 c.p.; artt. 53 ss. L. 689/81). Circostanze ad effetto speciale, preclusioni soggettive e disposizioni normative speciali possono modificare significativamente il risultato. Per procedimenti in corso è indispensabile la consulenza di un avvocato penalista. L’autore declina ogni responsabilità per errori od omissioni.