Diritto Forense – Compensi, Parcelle, Liquidazione Giudiziale, Deontologia
Domande frequenti sul diritto forense
Come si calcola il compenso dell'avvocato secondo il D.M. 55/2014?
Il D.M. 55/2014 prevede tabelle parametriche distinte per tipo di giudizio e fasi processuali. Il compenso è calcolato in base al valore della controversia organizzata in scaglioni, moltiplicato per il parametro della fase: studio, introduttiva, istruttoria, decisionale. Il giudice può ridurre fino al 70% o aumentare fino al doppio in presenza di cause di particolare semplicità o complessità.
Il cliente può contestare la parcella dell'avvocato?
Sì. Se non vi è accordo, il cliente può ricorrere al procedimento di liquidazione giudiziale dei compensi ex art. 14 della L. 247/2012, oppure al procedimento camerale davanti al tribunale. L'avvocato può agire monitoriamente ex artt. 633 ss. c.p.c. per il recupero del credito professionale.
Cos'è il gratuito patrocinio e chi può richiederlo?
Il patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 115/2002) consente a chi non supera la soglia di reddito imponibile annuo di essere difeso gratuitamente. L'avvocato viene compensato dallo Stato secondo tabelle ridotte. L'ammissione è deliberata dal Consiglio dell'Ordine su istanza del richiedente.
Quali sono i principali doveri deontologici dell'avvocato verso il cliente?
Il Codice Deontologico Forense prevede il dovere di competenza e aggiornamento (art. 14), il dovere di fedeltà e lealtà (art. 10), il segreto professionale (art. 13), l'obbligo di informare il cliente sull'andamento dell'incarico (art. 27) e il divieto di acquisire interessi in conflitto.
Come funziona la sospensione feriale dei termini processuali?
La sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969) e si applica a tutti i termini processuali civili e penali, con eccezioni per procedimenti cautelari urgenti e materia di lavoro. I termini in corso al 1° agosto si sospendono e riprendono dal 1° settembre.
L'avvocato è obbligato a fornire un preventivo scritto?
L'art. 13 co. 2 della L. 247/2012 stabilisce che il professionista è tenuto a rendere noto al cliente il prevedibile costo della prestazione nel momento in cui riceve l'incarico. Il preventivo può essere redatto in forma scritta su richiesta del cliente.