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Scuola e responsabilità: infortuni, bullismo e doveri di vigilanza degli istituti


8 Settembre 2026|Guide legali|Gioacchino Celotti
Scuola e famiglia · Aggiornato all’8 settembre 2026

Quando un alunno si fa male durante l’orario scolastico, o subisce le condotte di un compagno, la posizione dell’istituto non è quella di un semplice testimone: la legge gli attribuisce un obbligo di vigilanza il cui inadempimento si presume, e che la scuola deve smontare provando di non aver potuto impedire l’evento. Sapere quale regola si applica — e a chi va indirizzata la richiesta — cambia l’esito della vicenda.

In sintesi

  1. Se l’alunno danneggia un terzo, opera la presunzione dell’art. 2048, comma 2, del codice civile a carico di chi lo aveva in vigilanza.
  2. Se l’alunno si fa male da solo, la responsabilità della scuola è contrattuale: si applicano l’art. 1218 c.c. e il regime probatorio che ne discende (Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346).
  3. Nelle scuole statali la domanda si propone contro il Ministero, non contro il singolo docente: lo impone l’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
  4. L’intensità della vigilanza si misura sull’età e sulla maturità dell’alunno (Cass. civ., sez. III, ord. 20 ottobre 2025, n. 27923).
  5. Sul bullismo la legge 17 maggio 2024, n. 70 ha reso obbligatorie procedure interne, informativa alle famiglie e segnalazione dei casi gravi.
  6. Dall’anno scolastico 2025/2026 la tutela assicurativa INAIL per studenti e personale è diventata strutturale, ma indennizza, non risarcisce.

Ogni settembre le segreterie scolastiche raccolgono firme su moduli di ogni genere: patto educativo di corresponsabilità, autorizzazione all’uscita autonoma, adesione alla polizza integrativa, liberatorie per le uscite didattiche. Nella percezione delle famiglie quei fogli sembrano spostare il rischio: se ho firmato, la scuola non risponde più. Nella maggior parte dei casi non è così.

Il diritto italiano non conosce una «responsabilità della scuola» unitaria. Conosce almeno tre regimi distinti, che si attivano a seconda di chi ha subito il danno e di chi lo ha causato: la presunzione di colpa del precettore per il fatto illecito dell’allievo verso terzi, la responsabilità contrattuale dell’istituto per il danno che l’alunno cagiona a sé stesso, e la responsabilità dei genitori per la condotta del figlio minore. I tre regimi hanno oneri probatori diversi, destinatari diversi e termini di prescrizione diversi. Confonderli è il modo più rapido per perdere una causa fondata.

Questa guida ricostruisce le tre regole, indica chi va effettivamente citato in giudizio, spiega come si è assestata la giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra vigilanza ed età dell’alunno, e riassume gli obblighi che la riforma del 2024 ha imposto agli istituti in materia di bullismo. In chiusura, la sequenza pratica che conviene seguire quando l’infortunio è già accaduto.

Tre situazioni, tre regole diverse

Il punto di partenza è l’art. 2048 del codice civile, che al primo comma addossa al padre e alla madre — o al tutore — il danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitano con loro, e al secondo comma estende la stessa presunzione ai «precettori» e a coloro che insegnano un mestiere o un’arte, per il danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti «nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza». Il terzo comma indica l’unica via d’uscita: la liberazione dalla responsabilità passa dalla prova di non aver potuto impedire il fatto.

La norma

Art. 2048, commi 2 e 3, c.c. — «I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto».

La formula «danno cagionato dal fatto illecito» individua un danno subito da qualcun altro. Ed è proprio su questo che le Sezioni Unite sono intervenute nel 2002, escludendo che la presunzione dell’art. 2048, comma 2, possa essere invocata per ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia procurato a sé stesso. In quell’ipotesi — la più frequente nella pratica: la caduta in palestra, lo scivolone in corridoio, l’urto contro uno spigolo — il rapporto rilevante è quello che nasce con l’iscrizione e con l’accoglimento della domanda: un vincolo dal quale discende, come obbligazione accessoria, il dovere di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica.

Ne deriva uno schema a tre voci, che conviene tenere presente prima ancora di scrivere una lettera di messa in mora.

I tre regimi a confronto
Situazione Norma applicabile Natura Prescrizione
L’alunno danneggia un compagno o un terzo Art. 2048, commi 2 e 3, c.c. Extracontrattuale, con presunzione di colpa a carico del precettore Cinque anni
L’alunno cagiona un danno a sé stesso Artt. 1218 e 1228 c.c., sul rapporto nato dall’iscrizione Contrattuale dell’istituto Dieci anni
Il figlio minore danneggia qualcuno, dentro o fuori dalla scuola Art. 2048, commi 1 e 3, c.c. Extracontrattuale dei genitori, per culpa in educando e in vigilando Cinque anni

I tre regimi non si escludono a vicenda. Nel caso classico dello spintone tra compagni, il danneggiato può agire tanto contro l’amministrazione scolastica quanto contro i genitori dell’autore del fatto, e le due responsabilità concorrono: quella della scuola per la vigilanza omessa nel momento del fatto, quella dei genitori per l’educazione impartita, che l’affidamento del figlio all’istituto non fa venire meno.

La culpa in vigilando e il riparto dell’onere della prova

L’espressione culpa in vigilando non compare nel codice: è la formula con cui si riassume la colpa che l’art. 2048 c.c. presume in capo a chi aveva il dovere di sorvegliare. La conseguenza pratica è che il danneggiato non deve dimostrare che l’insegnante è stato negligente. Gli basta provare tre cose: che il danno si è verificato, che si è verificato nel tempo in cui l’alunno era affidato alla scuola, e il nesso tra l’uno e l’altro. Da quel momento è l’istituto a dover fornire la prova liberatoria.

Quando invece il danno è un’autolesione, il percorso è formalmente diverso ma l’esito probatorio è simile, e per certi versi più favorevole al danneggiato. Applicandosi l’art. 1218 c.c., chi agisce prova la fonte del rapporto — l’iscrizione — e allega l’inadempimento, dimostrando che l’evento si è prodotto nel corso dello svolgimento del rapporto stesso; spetta alla scuola provare che l’inadempimento è stato determinato da causa a essa non imputabile.

La pronuncia

Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002, n. 9346. Le Sezioni Unite hanno affermato che la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, comma 2, c.c. non è invocabile per ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia procurato a sé stesso, ricostruendo la posizione dell’istituto in termini di responsabilità contrattuale fondata sul vincolo che nasce dall’accoglimento della domanda di iscrizione.

La distinzione conta anche sul piano dei tempi. La domanda contrattuale contro la scuola per l’autolesione si prescrive in dieci anni; quella extracontrattuale contro i genitori del compagno che ha causato il danno si prescrive in cinque. Nei casi in cui il fatto costituisce reato può operare il termine più lungo previsto per il reato stesso, ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c.

Che cosa integra la prova liberatoria? Non basta affermare che l’insegnante era presente, né che l’alunno si è mosso in modo imprevedibile. Serve dimostrare che erano state adottate misure organizzative adeguate al contesto — rapporto tra numero di adulti e alunni, stato dei luoghi, natura dell’attività, prevedibilità dei comportamenti tipici di quella fascia di età — e che, nonostante ciò, l’evento non era evitabile con la diligenza esigibile. È una prova organizzativa prima ancora che personale: riguarda il modo in cui la scuola ha strutturato la sorveglianza, non solo il singolo istante.

Chi si cita in giudizio: il Ministero, non l’insegnante

È l’errore più costoso e più frequente. Nelle scuole statali il singolo docente, il collaboratore scolastico o il dirigente non possono essere convenuti direttamente dal terzo danneggiato per la vigilanza omessa. Lo stabilisce l’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale ai casi di dolo o colpa grave e, al secondo comma, dispone la surrogazione dell’Amministrazione.

La norma

Art. 61, comma 2, legge 312/1980 — «La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi».

La legittimità costituzionale di questo meccanismo è stata scrutinata e confermata: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 64 del 1992, ha dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 28 Cost., osservando che il legislatore può limitare la responsabilità diretta del dipendente pubblico quando a essa si accompagna la responsabilità diretta dell’amministrazione, che garantisce il danneggiato.

In concreto, dunque: per un istituto statale la richiesta di risarcimento e l’eventuale citazione vanno indirizzate al Ministero dell’istruzione e del merito, con notifica presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente. Resta ferma la rivalsa dell’amministrazione verso il dipendente nei soli casi di dolo o colpa grave, che è un rapporto interno e non riguarda la famiglia danneggiata.

Scuole paritarie e private

L’art. 61 riguarda il personale delle scuole statali e delle istituzioni educative statali. Nelle scuole paritarie e private la domanda va proposta contro l’ente gestore, sul quale gravano tanto la responsabilità contrattuale nascente dall’iscrizione quanto quella per il fatto dei propri ausiliari ai sensi dell’art. 1228 c.c. La sostanza della prova liberatoria non cambia; cambia il soggetto da citare.

La vigilanza si misura sull’età dell’alunno

Il dovere di sorveglianza non ha un’intensità costante. La giurisprudenza di legittimità lo modula in ragione inversa rispetto all’età e alla capacità di discernimento degli allievi: massimo nella scuola dell’infanzia e nella primaria, dove ogni comportamento pericoloso è per definizione prevedibile, progressivamente più tenue man mano che gli studenti si avvicinano alla maggiore età.

La pronuncia

Cass. civ., sez. III, ordinanza 20 ottobre 2025, n. 27923. La Corte ha ribadito che l’obbligo di vigilanza va commisurato all’età e al grado di maturità degli studenti, affermando che la responsabilità scolastica tende a ridursi quando gli alunni sono prossimi alla maggiore età e dotati di piena capacità di discernimento: in quel contesto il comportamento dannoso posto in essere dallo studente ormai maturo può integrare una presunzione di caso fortuito, cioè di evento non prevedibile né prevenibile con la normale diligenza.

Il principio non va letto come un’esenzione. Significa che il giudizio di prevedibilità si sposta: davanti a una classe di sedicenni non ci si aspetta la sorveglianza continuativa richiesta in un’aula di scuola dell’infanzia, ma resta esigibile un’organizzazione che tenga conto dei rischi noti di quel contesto — il laboratorio con attrezzature, la palestra durante gli esercizi con attrezzi, l’uscita didattica in ambiente non protetto. Dove il rischio è specifico e conosciuto, l’età dell’alunno non attenua l’obbligo organizzativo.

Prima e dopo la campanella: uscita autonoma, scuolabus, pertinenze

L’obbligo di vigilanza non coincide con l’orario delle lezioni. Copre l’intero tempo di fruizione del servizio, comprese le pertinenze di cui l’istituto abbia la disponibilità e alle quali consenta l’accesso regolamentato degli alunni: in questo senso si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza della sezione III 4 ottobre 2013, n. 22752, in una vicenda relativa al cortile antistante l’edificio scolastico. Rientrano quindi nel perimetro l’intervallo, gli spostamenti interni, l’attesa nei momenti immediatamente precedenti e successivi alle lezioni, quando la scuola apre i propri spazi.

Sul momento dell’uscita esiste una norma specifica, spesso citata in modo impreciso nei moduli distribuiti alle famiglie.

La norma

Art. 19-bis del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) — I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e gli affidatari dei minori di quattordici anni, «in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto», possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentire l’uscita autonoma dai locali al termine dell’orario delle lezioni; l’autorizzazione «esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza». Il comma 2 estende l’esonero, con analoga autorizzazione rilasciata all’ente gestore, alla salita e discesa dal mezzo di trasporto scolastico e al tempo di sosta alla fermata.

Due precisazioni. La prima: l’esonero riguarda l’obbligo di vigilanza connesso all’uscita, non trasforma l’autorizzazione in una liberatoria generale per qualunque evento accada nel plesso. La seconda: la norma richiede una valutazione ancorata all’età, all’autonomia e al contesto. Un modulo prestampato firmato senza alcuna verifica di quelle condizioni — per esempio per un alunno con disabilità che non sia in grado di rientrare da solo — non realizza la fattispecie descritta dalla legge, che presuppone un percorso di autoresponsabilizzazione del minore e non una rinuncia formale della famiglia.

Bullismo e cyberbullismo: che cosa deve fare la scuola

Fino al 2024 la disciplina di settore, contenuta nella legge 29 maggio 2017, n. 71, riguardava il solo cyberbullismo. La legge 17 maggio 2024, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2024, ha esteso l’impianto al bullismo «in tutte le sue manifestazioni», introducendo una definizione normativa della condotta — aggressione o molestia reiterate, da parte di una persona singola o di un gruppo, idonee a provocare ansia, timore o isolamento — e riscrivendo gli obblighi degli istituti.

  • Codice interno e monitoraggio. Ogni istituto adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio, con la partecipazione di studenti, docenti, famiglie ed esperti.
  • Informativa alle famiglie. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti riconducibili al bullismo o al cyberbullismo informa tempestivamente chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori coinvolti e attiva azioni di carattere educativo.
  • Segnalazione dei casi gravi. Per le condotte gravi o reiterate è prevista la segnalazione alle autorità competenti, ai fini dell’attivazione delle misure rieducative.
  • Patto educativo e regolamento. Il regolamento di istituto e il patto educativo di corresponsabilità, previsto dall’art. 5-bis del d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (inserito dal d.P.R. 21 novembre 2007, n. 235), devono contenere riferimenti espressi a queste condotte e alle relative sanzioni disciplinari.
  • Percorsi davanti al Tribunale per i minorenni. La legge ha riscritto l’art. 25 del r.d. 20 luglio 1934, n. 1404, prevedendo, su iniziativa del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, percorsi di mediazione e progetti di intervento educativo a finalità riparativa, con coinvolgimento della famiglia.

Sul versante digitale resta il rimedio rapido introdotto dall’art. 2 della legge 71/2017: il minore ultraquattordicenne, o chi esercita la responsabilità genitoriale, può chiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti; se entro le ventiquattro ore non è comunicata la presa in carico e entro le quarantotto ore non si è provveduto, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che provvede nelle successive quarantotto ore.

Questi obblighi hanno una ricaduta processuale precisa. Se l’istituto non è in grado di documentare le procedure adottate, la prova liberatoria diventa molto più difficile: in materia di bullismo la Corte di cassazione ha valorizzato proprio l’assenza di un programma serio e articolato di contrasto.

La pronuncia

Cass. civ., sez. III, 10 settembre 2019, n. 22541. Decidendo la domanda risarcitoria proposta dal bullo colpito dalla reazione violenta della vittima, la Corte ha censurato la sentenza di merito perché «non una sola parola è stata spesa per chiarire se la scuola si fosse fatta carico di predisporre interventi di contrasto della piaga del bullismo attraverso un programma serio e articolato», ha escluso che i genitori vincano la presunzione dell’art. 2048 c.c. senza provare di aver trasmesso al figlio gli strumenti per ritenere non giustificabile un comportamento violento, e ha imposto al giudice di valutare, ai sensi dell’art. 1227 c.c., i fenomeni di bullismo che avevano preceduto la reazione.

L’assicurazione INAIL: che cosa copre e che cosa no

Per anni la tutela assicurativa pubblica degli studenti è stata limitata a specifiche attività e prorogata di anno in anno. La situazione è cambiata: l’art. 2-ter del d.l. 24 giugno 2025, n. 90, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, ha modificato l’art. 18, comma 4-bis, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, rendendo strutturale la tutela INAIL per studenti e personale a decorrere dall’anno scolastico e accademico 2025/2026. Le istruzioni operative sono nella circolare INAIL n. 1 del 9 gennaio 2026.

Tutela INAIL in ambito scolastico dall’a.s. 2025/2026
Profilo Contenuto
Chi è tutelato Studenti dalla scuola dell’infanzia all’università, istituti statali e non statali, formazione terziaria professionalizzante e AFAM; docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, esperti esterni.
Che cosa è coperto Attività di insegnamento e apprendimento, tirocini curricolari, percorsi di formazione scuola-lavoro, viaggi di istruzione e uscite didattiche, attività complementari, preliminari e accessorie; infortunio in itinere nel tragitto verso il luogo di svolgimento della formazione scuola-lavoro.
Che cosa NON è Non è un risarcimento del danno: è un indennizzo tipizzato, che non copre la totalità delle voci risarcitorie e non presuppone alcuna colpa della scuola.
Adempimento della scuola Denuncia telematica all’INAIL entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; ventiquattro ore nei casi mortali o di pericolo di morte.

La distinzione tra indennizzo e risarcimento è il punto che genera più equivoci. La prestazione INAIL, come l’eventuale indennizzo della polizza integrativa stipulata dall’istituto, spetta a prescindere da qualunque colpa. Il risarcimento del danno, invece, presuppone l’inadempimento dell’obbligo di vigilanza e copre voci ulteriori, dal danno biologico differenziale alle spese non rimborsate. Percepire l’una non impedisce di chiedere l’altro, salvo lo scomputo di quanto già ricevuto per le medesime voci.

Che cosa possono fare i genitori, passo per passo

La qualità della documentazione raccolta nelle prime ore determina, molto più della norma applicabile, l’esito di una richiesta risarcitoria. Ecco la sequenza che conviene rispettare.

  1. Far refertare la lesione. Accesso al pronto soccorso o al medico curante il giorno stesso, con indicazione nel referto della dinamica riferita e dei giorni di prognosi. Un referto tardivo indebolisce il nesso causale.
  2. Chiedere per iscritto la verbalizzazione dell’accaduto. Una comunicazione via PEC o protocollata al dirigente scolastico, che descriva luogo, ora, attività in corso, personale presente e testimoni, e che chieda copia del verbale di infortunio e della denuncia INAIL.
  3. Acquisire la documentazione dell’istituto. Con istanza di accesso agli atti si possono richiedere il registro delle presenze del personale, il piano di vigilanza, il regolamento di istituto, gli atti relativi a precedenti segnalazioni. Nei casi di bullismo, anche il codice interno e la documentazione delle azioni intraprese.
  4. Individuare correttamente il destinatario. Ministero dell’istruzione e del merito per le scuole statali; ente gestore per le paritarie; in aggiunta, se del caso, i genitori del minore autore del fatto.
  5. Inviare la richiesta risarcitoria. Con quantificazione documentata delle voci di danno e allegazione della perizia medico-legale di parte, quando l’entità della lesione lo giustifica.
  6. Verificare la condizione di procedibilità. Per le domande di pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, l’art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, impone il previo esperimento della negoziazione assistita, salvo le esclusioni ivi previste. Ometterlo espone all’improcedibilità della domanda.
Da evitare

Indirizzare la diffida al singolo insegnante nelle scuole statali: oltre a essere inefficace, consuma tempo utile. Allo stesso modo, affidarsi alla sola pratica INAIL nella convinzione che chiuda la vicenda: l’indennizzo non copre l’intero danno e non pregiudica l’azione risarcitoria, che resta autonoma.

Domande frequenti

Chi risponde se mio figlio si fa male a scuola?

Risponde l’istituto scolastico, a titolo contrattuale, per l’inadempimento dell’obbligo di vigilanza che nasce con l’iscrizione. Per le scuole statali la domanda va proposta contro il Ministero dell’istruzione e del merito; per le paritarie contro l’ente gestore. Se il danno è stato causato da un compagno, i genitori di quest’ultimo rispondono in via autonoma ai sensi dell’art. 2048, comma 1, del codice civile.

Devo fare causa all’insegnante o al Ministero?

Al Ministero. L’art. 61, comma 2, della legge 11 luglio 1980, n. 312 dispone che l’Amministrazione si surroga al personale scolastico nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, salva la rivalsa nei soli casi di dolo o colpa grave. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 64 del 1992, ha ritenuto questo meccanismo compatibile con l’art. 28 della Costituzione.

Che cosa deve provare la scuola per non pagare?

Deve fornire la prova liberatoria. Nel caso del danno causato a un terzo, ai sensi dell’art. 2048, comma 3, del codice civile deve provare di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso dell’autolesione deve provare, ai sensi dell’art. 1218 del codice civile, che l’inadempimento è stato determinato da causa a essa non imputabile: in concreto, che l’organizzazione della vigilanza era adeguata al contesto e che l’evento non era evitabile con la diligenza esigibile.

La scuola risponde anche degli episodi di bullismo tra compagni?

Sì, se non dimostra di aver adempiuto l’obbligo di vigilanza e gli obblighi organizzativi di prevenzione. La legge 17 maggio 2024, n. 70 impone a ogni istituto un codice interno, un tavolo permanente di monitoraggio, l’informativa tempestiva alle famiglie e la segnalazione dei casi gravi. La Cassazione, con la sentenza della sezione III 10 settembre 2019, n. 22541, ha dato rilievo proprio alla mancata predisposizione di un programma serio e articolato di contrasto.

L’INAIL copre tutti gli infortuni scolastici?

Dall’anno scolastico 2025/2026 la tutela INAIL è diventata strutturale per studenti e personale, per effetto dell’art. 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 109. Si tratta però di un indennizzo tipizzato, che prescinde dalla colpa e non copre tutte le voci di danno: non sostituisce il risarcimento, che resta esigibile in presenza di un inadempimento dell’obbligo di vigilanza.

Se ho autorizzato l’uscita autonoma, la scuola è esonerata da ogni responsabilità?

No. L’art. 19-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, esonera il personale scolastico dalla sola responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza al termine dell’orario delle lezioni, e presuppone una valutazione dell’età del minore, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto. Non copre quanto accade durante l’attività didattica né negli spazi in cui la scuola consente lo stazionamento degli alunni.

Entro quanto tempo si deve chiedere il risarcimento?

Dipende dal titolo. L’azione contrattuale contro l’istituto per il danno che l’alunno ha cagionato a sé stesso si prescrive in dieci anni; l’azione extracontrattuale fondata sull’art. 2048 del codice civile, contro l’amministrazione o contro i genitori dell’autore del fatto, si prescrive in cinque anni. Se il fatto costituisce reato può applicarsi il termine più lungo previsto per il reato, ai sensi dell’art. 2947, comma 3, del codice civile.

In conclusione

La responsabilità della scuola non è una formula unica ma un insieme di regole che si attivano in funzione di chi ha subito il danno. Il discrimine operativo è semplice: se l’alunno ha fatto male a qualcuno si ragiona di presunzione di colpa del precettore ai sensi dell’art. 2048 c.c.; se si è fatto male da solo si ragiona di inadempimento contrattuale dell’istituto. In entrambi i casi la posizione della famiglia è agevolata sul piano probatorio, e in entrambi i casi la scuola si difende dimostrando come aveva organizzato la vigilanza, non limitandosi a descrivere l’istante del fatto.

Sul bullismo l’intervento del 2024 ha spostato il baricentro dalla reazione alla prevenzione: codice interno, monitoraggio, informativa alle famiglie e segnalazione dei casi gravi non sono adempimenti formali, ma il materiale con cui l’istituto costruisce — o perde — la propria prova liberatoria. Per le famiglie, il consiglio più utile resta il più banale: refertare subito, chiedere per iscritto, conservare tutto. La ricostruzione documentale dei primi giorni pesa, nel contenzioso, più di qualunque argomento successivo.

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Fonti

  • Codice civile, artt. 1218, 1228, 1227, 2043, 2047, 2048 e 2947.
  • Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 61 (disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente).
  • Corte costituzionale, sentenza n. 64 del 1992.
  • Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 27 giugno 2002, n. 9346.
  • Corte di cassazione, sez. III civile, 4 ottobre 2013, n. 22752.
  • Corte di cassazione, sez. III civile, 10 settembre 2019, n. 22541.
  • Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza 20 ottobre 2025, n. 27923.
  • Legge 29 maggio 2017, n. 71, artt. 2 e 5 (G.U. n. 127 del 3 giugno 2017).
  • Legge 17 maggio 2024, n. 70 (G.U. n. 125 del 30 maggio 2024).
  • D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, art. 5-bis, inserito dal d.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.
  • D.l. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 19-bis, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
  • D.l. 24 giugno 2025, n. 90, art. 2-ter, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 109, che modifica l’art. 18, comma 4-bis, del d.l. 4 maggio 2023, n. 48.
  • INAIL, circolare n. 1 del 9 gennaio 2026; circolare n. 10 del 21 marzo 2016.
  • D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 4 e 53.
  • D.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Avvertenza. Questo contributo ha finalità informativa e divulgativa e non costituisce consulenza legale. Le soluzioni concrete dipendono dalla ricostruzione del fatto, dalla documentazione disponibile e dal grado scolastico coinvolto: prima di assumere iniziative, e in particolare prima di inviare una richiesta risarcitoria, è opportuno rivolgersi a un professionista abilitato.

Articolo pubblicato l’8 settembre 2026. Le fonti normative sono state verificate a quella data.