La presunzione di quote uguali nel conto cointestato è relativa e può essere superata. Ma il giudice deve spiegare come ha valutato la prova contraria: il semplice richiamo all’art. 1298 c.c. non basta se manca il collegamento tra la regola astratta e le risultanze del processo.
Il caso
La decisione in breve
La controversia nasce, dopo la cessazione di una convivenza, nell’ambito di un giudizio di divisione e di reciproche domande restitutorie. Uno dei punti controversi riguarda un giroconto disposto da un conto comune verso un conto individuale e, più in generale, l’effettiva appartenenza delle somme che avevano alimentato il rapporto cointestato.
Il giudice d’appello applica l’art. 1298, comma 2, c.c.: ritiene operante la presunzione di pari titolarità del saldo e pone a carico di chi rivendica la provenienza personale delle somme l’onere di dimostrare il contrario. La regola è corretta, ma - osserva la Suprema Corte - manca la spiegazione del passaggio decisivo: perché gli elementi contabili, i trasferimenti indicati e le altre risultanze del processo non sarebbero stati idonei a superare la presunzione?
La Cassazione accoglie i primi tre motivi, assorbe gli altri, cassa la sentenza e rinvia al giudice d’appello in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà tornare sul merito e motivare specificamente circa il superamento, o meno, della presunzione di contitolarità.
Regola confermata
Il saldo attivo del conto cointestato si presume spettante in quote uguali nei rapporti interni.
Prova da valutare
La presunzione può essere vinta con prova documentale o presuntiva dell’esclusiva pertinenza delle somme.
Motivazione necessaria
Non basta ripetere la regola: occorre rendere comprensibile la sua applicazione ai fatti accertati.
Prima questione di diritto
Conto corrente cointestato: la presunzione di quote uguali
L’ordinanza n. 24818/2026 si colloca in un orientamento ormai consolidato, richiamando Cass. n. 27069/2022 e Cass. n. 77/2018. Nei rapporti interni tra cointestatari, l’art. 1298, comma 2, c.c. fa presumere che le rispettive quote siano uguali, salvo che risulti diversamente. Applicata al saldo attivo di un conto corrente bancario, la regola comporta una presunzione di contitolarità paritaria.
Principio consolidato
La cointestazione attribuisce, nei rapporti interni, la contitolarità per parti uguali del saldo attivo, salva la prova che le somme siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti.
È decisivo tenere distinti due piani. La legittimazione a operare sul conto nei confronti della banca riguarda il funzionamento esterno del rapporto. L’appartenenza economica delle somme tra i cointestatari riguarda invece i rapporti interni. Il potere di disporre del denaro non dimostra, da solo, che quel denaro appartenga definitivamente e in pari misura a chi può movimentarlo.
La presunzione è iuris tantum: non stabilisce una comproprietà irreversibile e non impedisce di dimostrare quote diverse. Produce, piuttosto, un effetto processuale preciso: sposta l’onere della prova su chi sostiene che la provvista sia, totalmente o parzialmente, di sua esclusiva pertinenza.
Onere probatorio
Come si supera la presunzione di contitolarità
La prova contraria non è soggetta a una forma vincolata. La giurisprudenza richiamata dall’ordinanza ammette anche presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass. n. 1087/2000). L’accertamento deve però riguardare la pertinenza esclusiva delle somme, non il mero dato materiale dell’operazione bancaria. Se il saldo attivo discende da somme appartenenti a uno solo dei correntisti, l’altro non può vantare diritti su quel saldo nei rapporti interni (Cass. n. 29324/2021).
In altri termini, non basta isolare il nome di chi ha disposto un bonifico o alimentato il conto. Occorre ricostruire il titolo e la funzione economica della provvista: il versamento conservava una destinazione personale oppure esprimeva una volontà di condivisione, una liberalità, l’adempimento di un debito o la regolazione di rapporti reciproci?
| Elemento | Valore indicativo | Limite |
|---|---|---|
| Provenienza bancaria | Può ricostruire il percorso del denaro e la formazione della provvista. | Da sola non esclude che il versamento fosse destinato alla comunione tra i cointestatari. |
| Estratti conto e contabili | Documentano date, importi, causali e collegamenti tra operazioni. | Devono essere letti nel contesto complessivo dei rapporti economici. |
| Accordi e condotte successive | Possono indicare il riconoscimento di quote diverse o della titolarità esclusiva. | Occorre verificarne univocità, coerenza e riferibilità alle somme controverse. |
| Presunzioni semplici | Consentono una prova indiretta attraverso fatti noti convergenti. | Devono essere gravi, precise e concordanti; non sono sufficienti congetture isolate. |
Seconda questione di diritto
Il difetto di motivazione dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
La seconda parte dell’ordinanza ha rilievo generale per la tecnica del ricorso per cassazione. Dalla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., operata nel 2012, non è più possibile denunciare come autonomo vizio di legittimità la semplice insufficienza della motivazione. La Corte di cassazione non è un terzo giudice del fatto e non può essere chiamata a scegliere la ricostruzione probatoria ritenuta più persuasiva.
Resta però il cosiddetto minimo costituzionale della motivazione. L’art. 111, sesto comma, Cost. impone che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; l’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. richiede la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Quando la motivazione manca realmente o esiste soltanto in apparenza, non si è davanti a una motivazione solo debole: si verifica una nullità processuale denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. L’ordinanza richiama, su questo confine, Cass. n. 22598/2018 e il fondamentale arresto delle Sezioni Unite n. 8053/2014.
| Censura | Regime | Parametro |
|---|---|---|
| Motivazione ritenuta insufficiente o poco convincente | Non è più un autonomo vizio di legittimità. | Non può ottenere una nuova valutazione del merito. |
| Motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile | È deducibile come nullità della sentenza. | Art. 360, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e all’art. 111 Cost. |
| Omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti | È deducibile entro i limiti rigorosi della norma. | Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. |
| Omessa o diversa valutazione di una singola prova | Di regola non basta, se il fatto storico è stato comunque esaminato. | Non va confusa la prova con il fatto decisivo. |
Quando la motivazione è soltanto apparente
La motivazione è apparente quando occupa materialmente uno spazio nella sentenza, ma non rende percepibile il fondamento della decisione. Formule generiche, proposizioni astratte o affermazioni apodittiche non assolvono l’obbligo di motivare se il lettore non può ricostruire il percorso che collega le premesse di fatto alla conclusione.
È proprio questo il vizio ravvisato nell’ordinanza n. 24818/2026. Il giudice d’appello aveva indicato la regola sull’onere della prova e aveva concluso che la prova contraria mancava; non aveva però spiegato come fossero stati valutati i dati contabili, i diversi spostamenti di denaro e gli altri elementi dedotti per ricostruire la provvista.
Il raccordo tra le due questioni
La regola probatoria non può diventare una formula di stile
Il passaggio più interessante dell’ordinanza è l’intreccio tra diritto sostanziale e processo. L’art. 1298 c.c. individua il punto di partenza - quote uguali - e assegna l’onere della prova a chi sostiene una diversa appartenenza. Ma l’inversione dell’onere probatorio non esonera il giudice dall’esaminare la prova offerta.
Dire che una parte non ha assolto l’onere può essere la conclusione del ragionamento, non il suo sostituto. Occorre illustrare, almeno nei suoi snodi essenziali, perché i documenti e gli indizi non dimostrino la pertinenza esclusiva della provvista. Diversamente, il principio corretto viene applicato solo nominalmente e la motivazione non consente il controllo di legalità.
Indicazioni operative
Le ricadute pratiche della decisione
Per chi rivendica somme personali
- ricostruire l’intera sequenza dei movimenti, non soltanto il versamento finale;
- documentare l’origine e il titolo della provvista;
- indicare fatti convergenti incompatibili con una volontà di condivisione;
- collegare ogni documento alla specifica somma controversa;
- considerare accordi, ammissioni e condotte successive dei cointestatari.
Per il ricorso in Cassazione
- distinguere la nullità ex n. 4 dall’omesso esame del fatto ex n. 5;
- evitare una richiesta mascherata di nuova ponderazione delle prove;
- individuare il passaggio testuale che rende la motivazione solo apparente;
- spiegare quale questione decisiva sia rimasta priva di una reale giustificazione;
- se si invoca il n. 5, identificare il fatto storico, la sua decisività e il luogo processuale in cui fu discusso.
Che cosa non ha deciso la Cassazione
L’ordinanza non attribuisce le somme a uno dei cointestatari e non considera già dimostrata la titolarità esclusiva. La sentenza è stata cassata perché la valutazione non era sorretta da una motivazione idonea. Sarà il giudice del rinvio a esaminare nuovamente la prova e a stabilire se la presunzione sia stata superata.
FAQ
Domande frequenti
Le somme su un conto corrente cointestato spettano sempre in parti uguali?
No. Nei rapporti interni opera la presunzione di quote uguali prevista dall’art. 1298, comma 2, c.c., ma si tratta di una presunzione relativa. Può essere superata dimostrando che le somme, in tutto o in parte, erano di esclusiva pertinenza di uno dei cointestatari.
Chi deve provare che il saldo appartiene in misura diversa ai cointestatari?
L’onere grava su chi contesta la ripartizione paritaria e sostiene una titolarità esclusiva o una quota diversa. La presunzione legale comporta infatti un’inversione dell’onere probatorio.
Basta che un solo cointestatario abbia effettuato i versamenti?
No. Il dato materiale dell’alimentazione del conto, considerato isolatamente, non prova l’esclusiva pertinenza delle somme. Occorre ricostruire il titolo della provvista e verificare, attraverso documenti e altri indizi concordanti, se il denaro fosse destinato o meno alla condivisione.
Il difetto di motivazione è ancora deducibile in Cassazione?
Sì, ma entro limiti rigorosi. La semplice insufficienza della motivazione non è più un autonomo vizio. La motivazione mancante o soltanto apparente integra invece una nullità denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Qual è la differenza tra motivazione apparente e omesso esame di un fatto decisivo?
La motivazione apparente riguarda l’inesistenza sostanziale della giustificazione della decisione ed è deducibile ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c. L’omesso esame riguarda invece un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, ed è deducibile nei limiti del n. 5.
La Cassazione n. 24818/2026 ha stabilito a chi appartengono le somme?
No. La Corte ha cassato la sentenza per il vizio della motivazione e ha rinviato al giudice di merito. Spetterà al giudice del rinvio valutare le prove e decidere se la presunzione di contitolarità sia stata superata.
Fonti
- Corte di cassazione, Sez. II civile, ordinanza 27 agosto 2026, n. 24818 (testo integrale esaminato).
- Codice civile, art. 1298 - Normattiva (si apre in una nuova scheda).
- Codice di procedura civile, artt. 132 e 360 - Normattiva (si apre in una nuova scheda).
- Costituzione, art. 111 - Senato della Repubblica (si apre in una nuova scheda).
- Rassegna della giurisprudenza civile 2022 - Corte di cassazione, Ufficio del Massimario (si apre in una nuova scheda), con richiamo a Cass. n. 27069/2022.
- Rassegna della giurisprudenza civile 2021 - Corte di cassazione, Ufficio del Massimario (si apre in una nuova scheda), con richiamo a Cass. n. 29324/2021.
- Relazione tematica n. 92/2025 “Il giudizio di cassazione” - Corte di cassazione, Ufficio del Massimario (si apre in una nuova scheda), con richiamo a Cass., Sez. U., n. 8053/2014.
Il contributo ha finalità informativa e di commento giuridico; non costituisce consulenza legale. L’applicazione dei principi dipende dalle allegazioni e dalle prove del singolo caso.