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Esame di avvocato 2026: il decreto-legge n. 100 che cambia le prove


30 Giugno 2026|Diritto forense|Gioacchino Celotti
Diritto forense · Attualità normativa

Aggiornato al 30 giugno 2026 · Lettura ~9 min · A cura dell'Osservatorio Giuridico Celotti

L'esame di avvocato torna a fare sul serio. Con il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 il Governo ha riscritto la disciplina dell'abilitazione forense, archiviando il regime semplificato della stagione pandemica senza però ripristinare le tre prove scritte del 2012: due elaborati e un orale, in un'unica sessione annuale. Ecco cosa cambia davvero per i praticanti che si preparano alla sessione 2026.

In sintesi

  • Il D.L. n. 100/2026 (G.U. n. 134 del 12 giugno 2026) fissa una sessione unica annuale con due prove scritte e una prova orale.
  • Gli scritti tornano: parere motivato e atto giudiziario, in presenza, con i soli codici annotati con la giurisprudenza.
  • Niente più regime semplificato post-pandemia, ma neppure ritorno integrale alle tre prove della L. 247/2012: un modello intermedio.
  • Le nuove regole valgono dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore: il riferimento operativo è l'esame 2026.
  • Calendario, sedi e data degli scritti saranno fissati dal decreto ministeriale che indice la sessione, atteso tra fine estate e inizio autunno.

Il decreto-legge n. 100/2026: perché e quando

La svolta arriva con il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2026 e deliberato dal Consiglio dei ministri n. 176 del 4 giugno 2026. L'articolo 1 è interamente dedicato all'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato.

Trattandosi di un decreto-legge, le nuove norme sono già in vigore e dovranno essere convertite in legge dal Parlamento entro 60 giorni (in linea di massima entro l'inizio di agosto), con possibili modifiche in sede di conversione. Per questo è bene seguire l'iter fino al testo definitivo.

All'origine dell'intervento c'è un vuoto: il decreto Milleproroghe 2026 non ha rinnovato il regime semplificato applicato negli anni della pandemia, lasciando migliaia di praticanti senza un quadro certo per la sessione 2026. Su impulso del Consiglio Nazionale Forense — che aveva chiesto di "stralciare" la sola disciplina dell'esame dal più ampio disegno di legge di riforma dell'ordinamento forense — e dopo il confronto tecnico con il Ministero della Giustizia e l'AIGA, il Governo ha scelto lo strumento d'urgenza per dare certezza prima dell'apertura della prossima sessione.

Nota di metodo. Il decreto disciplina oggi solo le modalità dell'esame. La riforma organica della professione (società tra avvocati, attività riservate, tirocinio, compensi) viaggia su un binario diverso: il ddl delega C. 2629-A, ancora all'esame del Senato. Tenere distinti i due piani evita gran parte della confusione che circola in queste settimane.

La nuova struttura: due scritti e un orale

Il cuore della riforma è l'architettura delle prove. L'esame si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale. È una soluzione intermedia, dichiaratamente pensata per superare due estremi: da un lato il regime emergenziale degli ultimi anni, dall'altro il ritorno integrale alle tre prove scritte previste dalla legge professionale del 2012.

Le due prove scritte si svolgono in presenza, su temi formulati dal Ministro della Giustizia, e consistono in:

Prima prova: il parere motivato

La redazione di un parere motivato su una questione di diritto, da affrontare individuando l'istituto applicabile e costruendo una soluzione argomentata. Si torna a misurare la capacità di inquadramento e di scrittura giuridica, non la sola conoscenza mnemonica.

Seconda prova: l'atto giudiziario

La predisposizione di un atto giudiziario, che chiede al candidato di integrare diritto sostanziale e diritto processuale e di tradurre il caso in un atto effettivamente spendibile. È la competenza più vicina alla pratica quotidiana dello studio.

Attenzione alla videoscrittura. Nel dibattito si è molto parlato di prove "al computer". La videoscrittura è però una prospettiva del ddl delega di riforma organica, non adottata nel D.L. n. 100/2026: gli scritti della sessione 2026 si redigono in presenza secondo le modalità ordinarie. Le indicazioni operative arriveranno con il decreto ministeriale che indice la sessione.

Codici annotati, non più "vergini"

Per i candidati è forse la novità più concreta: durante gli scritti è ammesso il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. Restano quindi consentite le edizioni con massime e riferimenti giurisprudenziali, mentre non sono ammessi i commenti dottrinali.

Si supera così il modello dei codici "vergini" (non commentati né annotati) previsto dall'art. 46 della legge professionale (L. 31 dicembre 2012, n. 247), disciplina mai realmente entrata in vigore e più volte rinviata. La scelta valorizza la capacità di selezionare e applicare la giurisprudenza al caso concreto: il punto non sarà trovare una massima qualsiasi, ma capire se quella massima serve davvero.

Vecchio e nuovo modello a confronto

Tre regimi si sono alternati negli ultimi anni. Lo schema seguente li mette a confronto per orientarsi rapidamente sulle differenze che contano per la preparazione.

Esame di avvocato: i tre regimi a confronto (elaborazione su D.L. 100/2026 e L. 247/2012)
Profilo Regime semplificato superato Modello L. 247/2012 non applicato D.L. 100/2026 in vigore
Prove scritteUna provaTre proveDue prove (parere + atto)
Prova oraleOrale rafforzatoOraleOrale articolato in più fasi
SessioniUnica annualeUnica annualeUnica annuale
Codici ammessiAnnotati con giurisprudenza"Vergini" (non annotati)Annotati con giurisprudenza
Modalità scrittiIn presenzaIn presenzaIn presenza
StatoNon prorogato dal MilleprorogheMai entrato in vigoreApplicabile dalla sessione 2026

L'orale e i criteri di valutazione

La prova orale diventa più articolata rispetto alla semplice esposizione degli scritti. Secondo il quadro delineato dal decreto, il colloquio verte su:

Articolazione dell'orale

la soluzione di un caso pratico; alcuni quesiti sul diritto sostanziale e processuale in una materia a scelta tra diritto civile, penale e amministrativo; un ulteriore quesito su una materia a scelta tra diritto commerciale, costituzionale, del lavoro, dell'Unione europea, ecclesiastico, internazionale e tributario; infine un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi.

Punteggi e soglie

Restano i criteri di valutazione già impiegati nel 2025. Lo schema operativo è il seguente.

Soglie di idoneità (criteri confermati dalla sessione 2025)
FasePunteggio per commissarioSoglia di idoneità
Ciascuna prova scrittaFino a 10 puntiAlmeno 18 punti per elaborato per accedere all'orale
Prova orale (complesso)Fino a 10 punti per fase/quesitoAlmeno 90 punti totali e almeno 18 per ciascuna prova o quesito

Il decreto rimette inoltre al testo attuativo gli aspetti su composizione delle commissioni e sottocommissioni e sulle modalità di ammissione all'orale. Per i conteggi su termini e adempimenti collegati alla professione può tornare utile il calcolatore dei termini processuali del sito.

Tirocinio, scuola forense e costi

Accanto alle prove, il decreto tocca alcuni aspetti del percorso di accesso. In deroga al regolamento sulle scuole forensi (D.M. 9 febbraio 2018, n. 17) e fino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati, ai fini del certificato di compiuto tirocinio (art. 45 L. 247/2012):

  • le verifiche intermedie non si svolgono;
  • l'accesso alla verifica finale è consentito a chi ha frequentato almeno l'80% delle lezioni di ciascun semestre;
  • la verifica finale consiste in una prova scritta — redazione di un parere o di un atto — valutata dai soggetti formatori tramite una commissione interna.

Sul piano economico, le spese per la sessione restano a carico del candidato nella misura forfetaria di 62 euro, da versare al momento della domanda; le modalità di versamento saranno definite con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il MEF. Domanda telematica con identità digitale (SPID, CIE o CNS) e pagamento tramite PagoPA, secondo la prassi consolidata. Chi pianifica l'avvio dell'attività può intanto familiarizzare con il calcolatore dei compensi dell'avvocato.

Cosa resta nel ddl delega di riforma forense

Il D.L. n. 100/2026 anticipa solo il segmento "accesso". Il resto della riforma organica dell'ordinamento forense — società tra avvocati, attività riservate, revisione del tirocinio, disciplina dei compensi e l'eventuale introduzione della videoscrittura — rimane affidato al disegno di legge delega C. 2629-A, approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato. È il provvedimento che, una volta convertito in legge e attuato con i decreti delegati, ridisegnerà il quadro complessivo della professione. Ne parleremo nel pezzo dedicato all'iter al Senato, nel nostro hub Diritto forense.

Lo scenario per i praticanti

Il caso. Giulia, praticante avvocata, aveva impostato lo studio sul regime semplificato: un solo elaborato scritto e un orale "leggero". Con il D.L. n. 100/2026 il perimetro cambia. Deve ora allenarsi su due prove distinte — un parere motivato e un atto giudiziario — e prepararsi a un orale più strutturato, con caso pratico e quesiti su più materie. La buona notizia: potrà continuare a lavorare con i codici annotati, valorizzando il metodo di ricerca giurisprudenziale già acquisito. La priorità operativa diventa la scrittura professionale: selezionare gli argomenti, gestire il tempo, costruire soluzioni coerenti. In attesa del decreto ministeriale che fisserà date e sedi, è il momento di tornare a esercitarsi su pareri e atti.

Domande frequenti

Come è strutturato l'esame di avvocato 2026 dopo il decreto-legge n. 100/2026?

L'esame si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale. È un modello intermedio: supera il regime semplificato degli ultimi anni senza tornare alle tre prove scritte previste dalla legge professionale del 2012.

Quante prove scritte ci sono e su cosa vertono?

Le prove scritte sono due: la redazione di un parere motivato e la predisposizione di un atto giudiziario. Si svolgono in presenza, su temi formulati dal Ministro della Giustizia, e mirano a verificare la capacità di applicare il diritto a un caso concreto.

Si possono usare i codici annotati con la giurisprudenza?

Sì. Durante gli scritti è ammesso il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, mentre non sono consentiti i commenti dottrinali. Si supera così il modello dei codici "vergini" previsto dalla L. 247/2012, valorizzando la capacità di selezionare e applicare le massime al caso.

L'esame 2026 si svolge con la videoscrittura al computer?

No. La videoscrittura è una prospettiva del ddl delega di riforma organica, non adottata dal D.L. n. 100/2026. Per la sessione 2026 gli scritti si redigono in presenza secondo le modalità ordinarie; le indicazioni operative arriveranno con il decreto ministeriale che indice la sessione.

Da quale sessione si applicano le nuove regole dell'esame di avvocato?

La nuova disciplina si applica dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del decreto. Il riferimento operativo è quindi l'esame 2026: date, sedi e calendario delle prove saranno fissati dal consueto decreto ministeriale, atteso tra fine estate e inizio autunno.

Come funziona la prova orale e come si supera l'esame?

L'orale comprende la soluzione di un caso pratico, quesiti su diritto sostanziale e processuale in una materia a scelta tra civile, penale e amministrativo, un ulteriore quesito su una seconda area e un quesito su ordinamento, deontologia e previdenza forensi. Si è idonei con almeno 90 punti complessivi e almeno 18 punti per ciascuna prova o quesito; per accedere all'orale servono almeno 18 punti per ogni elaborato scritto.

Il decreto riguarda anche la riforma complessiva dell'ordinamento forense?

No. Il D.L. n. 100/2026 disciplina solo le modalità dell'esame. La riforma organica della professione — società tra avvocati, attività riservate, tirocinio e compensi — resta affidata al ddl delega C. 2629-A, ancora all'esame del Senato.

Osservatorio Giuridico Celotti

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Fonti
  1. Decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2026 (art. 1).
  2. Consiglio dei ministri n. 176 del 4 giugno 2026, comunicato.
  3. Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (ordinamento della professione forense), art. 46.
  4. D.M. 9 febbraio 2018, n. 17 (regolamento scuole forensi).
  5. Disegno di legge delega di riforma dell'ordinamento forense, C. 2629-A (in esame al Senato).

Contenuto a scopo informativo, aggiornato al 30 giugno 2026. Il D.L. n. 100/2026 è in attesa di conversione e potrà subire modifiche; date, sedi e modalità operative della sessione saranno definite dal decreto ministeriale di indizione. Non sostituisce un parere professionale.