D.M. 55/2014 — agg. D.M. 13 agosto 2022 n. 147
Calcolatore Compensi Forensi
Stima il compenso professionale dell’avvocato secondo le tabelle ufficiali allegate al D.M. 147/2022 (G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2022), distinte per ufficio giudiziario.
Scegli la fascia di liquidazione (clicca sul riquadro):
Regime fiscale:
Ordinario (CPA 4% + IVA 22%)
Forfettario (CPA 4%, no IVA)
Solo compenso
Patrocinio a spese dello Stato:
No
Sì — riduzione automatica
Mediazione e negoziazione assistita: il patrocinio a spese dello Stato è ammesso solo in casi particolari — segnatamente per la mediazione obbligatoria conclusasi con accordo (Corte Cost. n. 10/2022). Verificare l’effettiva applicabilità al caso concreto prima di applicare la riduzione.
Rimborso spese forfettarie (15% — art. 2 D.M. 55/2014):
Escludi
Includi (15%)
Giudice di Pace civile — Tab. 1 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Competenza GdP: fino a € 30.000 (d.lgs. 116/2017)
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi processuali:
Calcola
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Stima compenso — Giudice di Pace civile
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 1 D.M. 147/2022 — 3 scaglioni (fino a €1.100, €1.101–5.200, €5.201–26.000). Valore indeterminabile (art. 5 c.6): La norma (art. 5 c.6 D.M. 55/2014) fissa un range ordinario tra € 26.000 e € 260.000, che comprende due scaglioni tabellari distinti: lo scaglione inferiore (26k–52k) si applica di regola come punto di partenza; quello superiore (52k–260k) quando la complessità della controversia lo giustifica nell’ambito del medesimo range ordinario. Per cause di particolare importanza (oggetto, numero e complessità delle questioni, rilevanza dei risultati) il valore si considera entro lo scaglione fino a € 520.000.
Tribunale civile (giudizi ordinari) — Tab. 2 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Ex artt. 10 e ss. c.p.c.
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi processuali:
Calcola
Reset
Stima compenso — Tribunale civile
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 2 D.M. 147/2022 — 6 scaglioni fino a €520.000. La fase istruttoria presenta valori elevati negli scaglioni alti (€5.670 e €10.411) in conformità alla tabella ufficiale G.U.
Corte d’Appello civile — Tab. 12 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi:
Calcola
Reset
Stima compenso — Corte d’Appello civile
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 12 D.M. 147/2022. Valore indeterminabile (art. 5 c.6): La norma (art. 5 c.6 D.M. 55/2014) fissa un range ordinario tra € 26.000 e € 260.000, che comprende due scaglioni tabellari distinti: lo scaglione inferiore (26k–52k) si applica di regola come punto di partenza; quello superiore (52k–260k) quando la complessità della controversia lo giustifica nell’ambito del medesimo range ordinario. Per cause di particolare importanza (oggetto, numero e complessità delle questioni, rilevanza dei risultati) il valore si considera entro lo scaglione fino a € 520.000.
Corte di Cassazione civile — Tab. 13 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
La Cassazione non prevede la fase istruttoria
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi:
Calcola
Reset
Stima compenso — Cassazione civile
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 13 D.M. 147/2022 (Cassazione e giurisdizioni superiori). La fase istruttoria non è prevista. La fase decisionale può essere aumentata fino al 50% in caso di deposito memoria ex art. 378 c.p.c.
Cause di lavoro — Tab. 3 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Controversie in materia di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato e pubblico impiego.
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi processuali:
Calcola
Reset
Stima compenso — Cause di lavoro
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 3 D.M. 147/2022. Si applica alle controversie individuali di lavoro (art. 409 c.p.c.) in tutti i gradi presso il Tribunale in funzione di giudice del lavoro. I valori sono generalmente più elevati rispetto alle ordinarie cause civili, in ragione della specialità del rito e dell’importanza sociale della materia.
Cause di previdenza e assistenza — Tab. 4 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Controversie in materia previdenziale e assistenziale (INPS, INAIL, enti previdenziali).
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi processuali:
Calcola
Reset
Stima compenso — Cause di previdenza
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 4 D.M. 147/2022. Si applica alle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria (art. 442 c.p.c.). Sono incluse le cause per pensioni di invalidità, pensioni di vecchiaia, assegni di accompagnamento, prestazioni INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Convalida di sfratto — Tab. 5 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Canone annuo moltiplicato per il residuo di contratto (art. 12 c.p.c.).
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi processuali:
Calcola
Reset
Stima compenso — Convalida di sfratto
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 5 D.M. 147/2022. Procedimento per convalida di sfratto per finita locazione o per morosità (artt. 657-669 c.p.c.). In caso di opposizione il giudizio prosegue con il rito ordinario: le fasi successive vanno liquidate secondo la Tab. 2 (Tribunale). Fase istruttoria ridotta rispetto al rito ordinario.
Volontaria giurisdizione — Tab. 7 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore dell’affare oggetto del procedimento di volontaria giurisdizione.
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Calcola
Reset
Stima compenso — Volontaria giurisdizione
Totale:—
| Voce | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 7 D.M. 147/2022. Compenso unico onnicomprensivo per l’intero procedimento di volontaria giurisdizione (nomina e revoca di tutore, curatore, amministratore di sostegno, autorizzazioni, interdizione, inabilitazione, apertura successione, ecc.). La tabella ha 5 scaglioni (da 0 a 520k), non 6: il primo scaglione ricomprende 0–5.200 €.
Procedimenti monitori — Tab. 8 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore del credito per cui si chiede decreto ingiuntivo.
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Calcola
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Stima compenso — Procedimento monitorio
Totale:—
| Voce | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 8 D.M. 147/2022. Si applica al ricorso per decreto ingiuntivo (artt. 633 e ss. c.p.c.). Il compenso è un’unica voce che copre studio, istruttoria e fase conclusiva (deposito ricorso e notifica decreto). In caso di opposizione (art. 645 c.p.c.) il giudizio prosegue con rito ordinario e i compensi vanno liquidati secondo la Tab. 2 (Tribunale).
Istruzione preventiva — Tab. 9 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore della futura controversia per cui si richiede il procedimento.
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi del procedimento:
Calcola
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Stima compenso — Istruzione preventiva
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 9 D.M. 147/2022. Procedimento di istruzione preventiva (artt. 692-699 c.p.c.): ATP, accertamento testimoniale, ispezione. Non prevede fase decisionale autonoma; la tabella ha 5 scaglioni (primo 0–5.200 €).
Procedimenti cautelari — Tab. 10 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore della controversia di merito sottostante alla domanda cautelare.
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi processuali:
Calcola
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Stima compenso — Procedimento cautelare
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 10 D.M. 147/2022. Procedimenti cautelari disciplinati dagli artt. 669-bis e ss. c.p.c.: sequestro, denuncia di nuova opera o di danno temuto, provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Si applica sia in corso di causa sia ante causam. Per il reclamo cautelare (art. 669-terdecies) valgono le stesse tariffe.
Atto di precetto — Tab. 6 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
5 scaglioni (primo 0–5.200 €).
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Calcola
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Stima compenso — Atto di precetto
Totale:—
| Voce | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 6 D.M. 147/2022. Compenso per la redazione e notifica dell’atto di precetto (artt. 479-482 c.p.c.), propedeutico all’esecuzione forzata. La tabella ha 5 scaglioni (primo 0–5.200 €).
Esecuzione mobiliare — Tab. 16 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore del credito da recuperare in sede esecutiva.
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi:
Calcola
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Stima compenso — Esecuzione mobiliare
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 16 D.M. 147/2022. Procedura esecutiva mobiliare (artt. 513 e ss. c.p.c.): pignoramento presso il debitore, vendita forzata, distribuzione del ricavato. La tabella prevede solo due fasi: studio e istruttoria (manca l’introduttiva e la decisionale).
Esecuzione presso terzi / consegna e rilascio — Tab. 17 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore del credito oggetto di pignoramento presso terzi o del bene da consegnare.
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi:
Calcola
Reset
Stima compenso — Esecuzione presso terzi
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 17 D.M. 147/2022. Si applica al pignoramento presso terzi (artt. 543 e ss. c.p.c.), all’esecuzione per consegna di cose mobili (artt. 605 e ss.) e all’esecuzione per rilascio di beni immobili (artt. 605 e ss.). Due fasi: introduttiva e trattazione/conclusiva.
Esecuzione immobiliare — Tab. 18 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore del credito o del bene immobile pignorato.
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi:
Calcola
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Stima compenso — Esecuzione immobiliare
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 18 D.M. 147/2022. Procedura esecutiva immobiliare (artt. 555 e ss. c.p.c.): pignoramento, espropriazione, vendita all’asta, distribuzione del ricavato. Due fasi: studio e istruttoria. Il compenso del custode giudiziario e del delegato alla vendita sono regolati separatamente.
Iscrizione ipotecaria / affari tavolari — Tab. 19 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore del credito garantito dall’iscrizione ipotecaria.
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Calcola
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Stima compenso — Iscrizione ipotecaria
Totale:—
| Voce | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 19 D.M. 147/2022. Compenso unico per l’iscrizione di ipoteca legale, giudiziale o volontaria (artt. 2808 e ss. c.c.) e per gli affari tavolari nei territori ex-asburgici (Trento, Trieste, Gorizia, parte del Friuli Venezia Giulia). Non comprende le imposte ipotecarie né gli onorari del notaio.
Dichiarazione di fallimento / apertura liq. giudiziale — Tab. 20 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore complessivo del patrimonio o del credito principale.
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Calcola
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Stima compenso — Dichiarazione di fallimento
Totale:—
| Voce | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 20 D.M. 147/2022. Dal 15 luglio 2022 la dichiarazione di fallimento è sostituita dall’apertura della liquidazione giudiziale ai sensi del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019). La tabella si applica all’attività del creditore istante fino alla sentenza/sentenza di apertura. Compenso unico onnicomprensivo.
Accertamento del passivo (fallimento / liq. giudiziale) — Tab. 20-bis D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore del credito insinuato nel passivo.
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi processuali:
Calcola
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Stima compenso — Accertamento passivo
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 20-bis D.M. 147/2022, introdotta con il D.M. 147/2022 in coordinamento con il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019). Si applica all’attività del creditore nell’ambito del procedimento di accertamento del passivo (artt. 200 e ss. del Codice della crisi), inclusa la verifica dei crediti, le opposizioni e le impugnazioni.
Corte dei Conti — Tab. 11 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore del danno erariale contestato.
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi processuali:
Calcola
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Stima compenso — Corte dei Conti
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 11 D.M. 147/2022. Giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa e contabile (D.Lgs. 174/2016 — Codice di giustizia contabile). La tabella si applica al giudizio di I grado (Sezioni giurisdizionali regionali). Per i giudizi di II grado (Sezioni centrali d’Appello) e davanti alle Sezioni Riunite si fa riferimento, per analogia, alle tabelle di Appello e Cassazione civile.
Corte Costituzionale / Corte Europea / CGUE — Tab. 14 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore della controversia sottostante.
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi processuali:
Calcola
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Stima compenso — Giurisdizioni superiori e sovranazionali
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 14 D.M. 147/2022. Si applica ai giudizi innanzi alla Corte Costituzionale (giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale e principale, conflitti di attribuzione), alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo (ricorsi individuali ex art. 34 CEDU) e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di Lussemburgo (rinvii pregiudiziali, ricorsi diretti). I valori sono superiori a quelli della Cassazione per la rilevanza e la complessità delle questioni trattate.
Giudizi Penali — Tab. 15 D.M. 147/2022
Tipo di procedimento
I compensi penali non dipendono dal valore della causa
Fasi (generate automaticamente per il procedimento selezionato):
Calcola
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Stima compenso — Procedimento penale
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 15 D.M. 147/2022 — tutti i valori della Tavola 1 (GdP, Indagini, Cautelari, GUP) e della Tavola 2 (Trib. monocratico, collegiale, Assise, Sorveglianza, Appello, Assise d’Appello, Cassazione) sono i valori ufficiali pubblicati nella G.U. n. 236/2022. Il compenso non è parametrato al valore della causa (art. 12 D.M. 55/2014).
Giudizi Amministrativi — Tab. 21-22 D.M. 147/2022
Valore del ricorso (€)
Organo giurisdizionale
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi (selezionare quelle effettivamente svolte):
Calcola
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Stima compenso — Procedimento amministrativo
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 21 (TAR) e Tab. 22 (CdS) — tabelle autonome e distinte. Fase cautelare: selezionare solo il tipo effettivamente svolto (collegiale o monocratica, non entrambe). Valore indeterminabile: fallback scaglione 52k.
Giudizi Tributari — Tab. 23-24 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Importo dell’atto impugnato / pretesa fiscale
Grado di giudizio
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi:
Calcola
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Stima compenso — Procedimento tributario
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: CTP e CTR denominate CGT I e II grado dal 16/9/2022 (D.Lgs. 220/2023). Tab. 23 e 24 sono autonome e distinte. Cassazione tributaria usa Tab. 13 (civile) — 3 fasi senza istruttoria.
Assistenza Stragiudiziale — Tab. 25 D.M. 147/2022
Valore della pratica (€)
Valore dell’affare o dell’interesse tutelato
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Calcola
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Compenso — Attività stragiudiziale
Totale (fascia selezionata):
—
| Voce | Minimo (−50%) | Medio (tabellare) | Massimo (+50%) |
|---|
Nota: Tab. 25 D.M. 147/2022. Compenso onnicomprensivo per l’affare (art. 18 D.M. 55/2014). Quando l’affare si compone di fasi autonome i compensi sono liquidati per ciascuna fase (art. 18 c.1 ult. periodo, D.M. 147/2022). Valore indeterminabile: si applica l’art. 5 c.6 D.M. 55/2014 per analogia: la norma (art. 5 c.6 D.M. 55/2014, applicata per analogia agli affari stragiudiziali strutturati per scaglioni) fissa un range ordinario tra € 26.000 e € 260.000, comprendente due scaglioni: inferiore (26k–52k) come punto di partenza, superiore (52k–260k) per complessità elevata. Per affari di particolare importanza il valore si considera entro lo scaglione fino a € 520.000, in quanto la Tab. 25 è strutturata per scaglioni di valore al pari delle tabelle processuali. Tab. 25-bis per mediazione/negoziazione assistita (non inclusa).
Mediazione e Negoziazione Assistita — Tab. 25-bis D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore dell’affare oggetto di mediazione o negoziazione
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi (selezionare quelle effettivamente svolte):
Calcola
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Stima compenso — Mediazione / Negoziazione assistita
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 25-bis D.M. 147/2022. Le tre fasi sono cumulabili: la fase di attivazione è dovuta anche se la procedura non si conclude. La fase di conciliazione si aggiunge (non sostituisce) alle fasi precedenti e spetta solo in caso di accordo raggiunto. Per la negoziazione assistita il compenso copre l’attività svolta nell’ambito della procedura stragiudiziale; le fasi processuali eventualmente successive sono liquidate con le tabelle del giudizio competente. Valore indeterminabile (applicazione analogica art. 5 c.6): La norma (art. 5 c.6 D.M. 55/2014) fissa un range ordinario tra € 26.000 e € 260.000, che comprende due scaglioni tabellari distinti: lo scaglione inferiore (26k–52k) si applica di regola come punto di partenza; quello superiore (52k–260k) quando la complessità della controversia lo giustifica nell’ambito del medesimo range ordinario. Per cause di particolare importanza (oggetto, numero e complessità delle questioni, rilevanza dei risultati) il valore si considera entro lo scaglione fino a € 520.000.
Arbitrato — Tab. 26 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
4 scaglioni: fino a €26.000 — €520.000
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Calcola
Reset
Stima compenso — Arbitrato
Totale:—
| Voce | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 26 D.M. 147/2022. Il compenso è onnicomprensivo e copre l’intera attività di assistenza nel procedimento arbitrale (studio, memorie, udienza, lodo). La tabella prevede 4 scaglioni (da €0,01 a €520.000); la Cassazione tributaria non ha competenza sull’arbitrato. Valore indeterminabile (applicazione analogica art. 5 c.6): La norma (art. 5 c.6 D.M. 55/2014) fissa un range ordinario tra € 26.000 e € 260.000, che comprende due scaglioni tabellari distinti: lo scaglione inferiore (26k–52k) si applica di regola come punto di partenza; quello superiore (52k–260k) quando la complessità della controversia lo giustifica nell’ambito del medesimo range ordinario. Per cause di particolare importanza (oggetto, numero e complessità delle questioni, rilevanza dei risultati) il valore si considera entro lo scaglione fino a € 520.000. Il compenso dell’arbitro è disciplinato separatamente (artt. 814 e ss. c.p.c.).
Come funziona il calcolatore
D.M. 55/2014 — tabelle aggiornate dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147
1
Scegli l’ambito
La navigazione è a due livelli: scegli prima la macro-categoria — civile, lavoro e previdenza, procedimenti speciali e volontaria giurisdizione, esecutivo e concorsuale, giurisdizioni speciali, penale, amministrativo e tributario, stragiudiziale e ADR — poi la sotto-voce con l’ufficio giudiziario o il rito specifico.
2
Indica il valore
Inserisci il valore della controversia in euro. Se il valore non è determinabile, attiva l’apposito selettore e scegli tra le tre opzioni previste dall’art. 5 c.6 D.M. 55/2014: scaglione inferiore, superiore o particolare importanza.
3
Seleziona le fasi
Spunta solo le fasi effettivamente svolte. Il compenso è liquidato per ciascuna fase svolta (art. 4 c.5 D.M. 55/2014): la fase non svolta non è retribuita.
4
Imposta fascia e regime
Scegli tra minimo (−50%), medio (valore tabellare) e massimo (+50%). Seleziona il regime fiscale: ordinario (CPA 4% + IVA 22%), forfettario (CPA 4%, no IVA) o solo compenso. Il rimborso spese forfettarie del 15% (art. 2 D.M. 55/2014) è incluso di default e si può disattivare.
Struttura delle tabelle.
Il D.M. 147/2022 sostituisce integralmente le tabelle allegate al D.M. 55/2014 con efficacia dal 23 ottobre 2022. Il calcolatore implementa l’intero set tabellare — 26 pannelli (Tab. 1-26, comprese la 20-bis e la 25-bis) — organizzato in 8 macro-categorie: civile (Giudice di Pace, Tribunale, Corte d’Appello, Cassazione — Tab. 1, 2, 12, 13); lavoro e previdenza (Tab. 3 e 4); procedimenti speciali e volontaria giurisdizione (convalida di sfratto, VG, monitori, istruzione preventiva, cautelari — Tab. 5, 7, 8, 9, 10); esecutivo e concorsuale (precetto, esecuzione mobiliare, presso terzi e immobiliare, iscrizione ipotecaria, fallimento/liquidazione giudiziale e accertamento del passivo — Tab. 6, 16-20 e 20-bis); giurisdizioni speciali (Corte dei Conti e Corte Costituzionale/Corte Europea/CGUE — Tab. 11 e 14); penale (Tab. 15, entrambe le tavole); amministrativo e tributario (TAR, Consiglio di Stato, CGT I e II grado — Tab. 21, 22, 23, 24); stragiudiziale e ADR (assistenza stragiudiziale, mediazione e negoziazione assistita, arbitrato — Tab. 25, 25-bis, 26).
Patrocinio a spese dello Stato.
Attivando l’interruttore globale, il calcolatore applica automaticamente la riduzione del compenso prevista per il gratuito patrocinio: alla metà per i giudizi civili, amministrativi, contabili e tributari (art. 130 D.P.R. 115/2002) e di un terzo per i procedimenti penali (art. 106-bis D.P.R. 115/2002). La riduzione opera sul compenso tabellare; CPA e IVA sono poi calcolate sull’importo già ridotto. Poiché la liquidazione non può superare il valore medio (Cass. 4759/2022, 31404/2019, 26643/2011), con il regime attivo la fascia massimo viene bloccata. Il patrocinio non si applica all’attività stragiudiziale né all’arbitrato (art. 74 D.P.R. 115/2002); per mediazione e negoziazione assistita è ammesso solo in casi particolari — segnatamente per la mediazione obbligatoria conclusasi con accordo (Corte Cost. 10/2022).
Domande frequenti
I compensi calcolati sono vincolanti per il giudice? ▼
No. I parametri del D.M. 55/2014 (tabelle D.M. 147/2022) costituiscono i valori di riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi, non tariffe vincolanti. Il giudice li applica in sede di liquidazione ai sensi dell’art. 13 c.6 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, con facoltà di scostamento motivato (art. 4 c.1 e c.2 D.M. 55/2014). Tra professionista e cliente il compenso è invece liberamente pattuito per iscritto ai sensi dell’art. 13 c.2 della stessa legge. Il tool è quindi utile come base di partenza per preventivi o per verificare la congruenza di una nota spese.
Cosa significano le fasce minimo, medio e massimo? ▼
L’art. 4 c.1 D.M. 55/2014 prevede che il compenso, di norma liquidato nel valore medio tabellare, possa essere aumentato fino al 50% o ridotto fino al 50% tenuto conto di una serie di criteri: urgenza, complessità delle questioni, risultato conseguito, importanza e numero delle questioni trattate, numero e durata delle udienze. La fascia minimo corrisponde al valore medio × 0,50; la fascia massimo al valore medio × 1,50. Non è prevista una riduzione superiore al 50% neppure in caso di liquidazione giudiziale.
Cosa si intende per «valore indeterminabile»? ▼
Quando non è possibile determinare il valore economico della controversia (ad es. procedimenti in materia di stato e capacità delle persone, diritti non patrimoniali), l’art. 5 c.6 D.M. 55/2014 stabilisce un range ordinario tra € 26.000 e € 260.000, che comprende due scaglioni tabellari distinti. Il selettore del calcolatore rispecchia questa struttura tripartita: lo scaglione inferiore (26k–52k) si applica di regola come punto di partenza per le controversie di complessità ordinaria; lo scaglione superiore (52k–260k) quando la maggiore complessità della causa lo giustifica nell’ambito del medesimo range ordinario; lo scaglione fino a € 520.000 per le cause di particolare importanza, in ragione dello specifico oggetto, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate e della rilevanza degli effetti o dei risultati utili, anche non patrimoniali (secondo periodo dell’art. 5 c.6).
Qual è la differenza tra regime ordinario e regime forfettario ai fini del calcolo? ▼
In entrambi i regimi il professionista addebita al cliente la Cassa di Previdenza Forense (CPA) nella misura del 4% sul compenso, che costituisce parte integrante del corrispettivo ai sensi dell’art. 11 L. 576/1980. La differenza riguarda l’IVA: il professionista in regime ordinario applica l’IVA al 22% sulla somma di compenso e CPA; il professionista in regime forfettario (art. 1 cc. 54–89 L. 190/2014) non addebita IVA perché opera fuori dal campo di applicazione del tributo. Il regime «solo compenso» è utile per calcolare la base imponibile prima degli accessori.
Come incide il patrocinio a spese dello Stato sul compenso calcolato? ▼
Quando il cliente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso liquidato all’avvocato è ridotto per legge: della metà nei giudizi civili, amministrativi, contabili e tributari (art. 130 D.P.R. 115/2002) e di un terzo nei procedimenti penali (art. 106-bis D.P.R. 115/2002). Attivando l’interruttore «Patrocinio a spese dello Stato» il tool applica la riduzione corretta in base all’ambito selezionato, calcolandola sul compenso tabellare; CPA e IVA sono poi determinate sull’importo già ridotto. Poiché la liquidazione non può eccedere il valore medio (Cass. 4759/2022, 31404/2019, 26643/2011), con il regime attivo la fascia massimo è bloccata. Il patrocinio non opera per l’attività stragiudiziale e l’arbitrato (art. 74 D.P.R. 115/2002), mentre per mediazione e negoziazione assistita è ammesso solo in casi specifici, in particolare per la mediazione obbligatoria conclusasi con accordo (Corte Cost. 10/2022).
Il compenso calcolato include le spese? ▼
No. I valori tabellari riguardano esclusivamente il compenso professionale. Le spese documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese postali, costi di notifica, spese di trasferta) sono rimborsabili a parte e vanno aggiunte al compenso. Per il calcolo del contributo unificato è disponibile il calcolatore dedicato su questo sito.
Il calcolatore considera il rimborso spese forfettarie del 15%? ▼
Sì. Oltre al compenso, all’avvocato spetta «in ogni caso» una somma a titolo di rimborso spese forfettarie (le c.d. spese generali), di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art. 2, co. 2, D.M. 55/2014). A differenza delle spese documentate, è una voce forfettaria non soggetta a prova analitica. Il calcolatore la include di default, calcolandola sul compenso (ridotto, se è attivo il patrocinio a spese dello Stato) e facendola confluire nella base imponibile di CPA e IVA, nell’ordine: compenso, rimborso forfettario 15%, CPA 4%, IVA 22%. Il 15% è il massimo «di regola» spettante, riducibile solo con motivazione del giudice (Cass. 9385/2019); la voce è disattivabile dall’apposito interruttore per stimare il solo compenso.
Come vengono liquidati i compensi penali, che non dipendono dal valore? ▼
Per i procedimenti penali il compenso è stabilito in misura fissa per tipo di procedimento e per fase, indipendentemente dal valore della causa (art. 12 D.M. 55/2014). La Tab. 15 D.M. 147/2022 è articolata in due tavole: la tavola 1 (testo leggibile nella G.U.) comprende Giudice di Pace penale, Indagini preliminari, Indagini difensive, Convalida dell’arresto, Cautelari personali e reali, GIP e GUP; la tavola 2 (pubblicata in formato grafico nella G.U.) comprende Tribunale monocratico, Tribunale collegiale, Corte d’Assise, Tribunale di Sorveglianza, Magistrato di Sorveglianza, Corte d’Appello penale, Corte d’Assise di Appello e Cassazione penale. Il calcolatore implementa entrambe le tavole con i valori ufficiali.
Quali tabelle si applicano al giudizio tributario in Cassazione? ▼
Per il ricorso per cassazione in materia tributaria si applicano i parametri della Tab. 13 (giudizi innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori), che prevede tre fasi: studio, introduttiva e decisionale, senza fase istruttoria. La Tab. 23 (CGT I grado) e la Tab. 24 (CGT II grado) si applicano rispettivamente ai giudizi di primo e secondo grado dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni tributarie provinciali e regionali, ridenominate dal D.Lgs. 220/2023).
TAR e Consiglio di Stato: perché le tabelle sono distinte? ▼
Il D.M. 147/2022 ha introdotto tabelle autonome e distinte per il TAR (Tab. 21) e per il Consiglio di Stato (Tab. 22), abbandonando il precedente sistema del D.M. 55/2014 che prevedeva un semplice coefficiente moltiplicatore. Le due tabelle presentano valori differenti per ciascuna fase e scaglione, riflettendo la diversa complessità tipica dei due gradi di giudizio. Entrambe prevedono, in aggiunta alle quattro fasi ordinarie, la fase cautelare collegiale e la fase cautelare monocratica, selezionabili separatamente in quanto generatrici di compensi distinti.
Strumenti e risorse correlate
Calcolatore Termini Processuali
Calcola le scadenze processuali nel rito civile, penale e amministrativo con tutte le correzioni normative: sospensione feriale, Riforma Cartabia, sabato, mesi interi.
Calcolatore Contributo Unificato
Determina il contributo unificato dovuto per i processi civili, amministrativi e tributari secondo l’art. 13 D.P.R. 115/2002, con aggiornamenti D.M. 2025.
D.M. 55/2014 — Testo vigente
Testo integrale e vigente del decreto parametri forensi su Normattiva, con tutte le modifiche apportate dal D.M. 147/2022.
normattiva.it (link esterno)
D.M. 147/2022 — G.U. n. 236/2022
Testo originale del decreto modificativo con le nuove tabelle parametri forensi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2022.
gazzettaufficiale.it (link esterno)
Consiglio Nazionale Forense
Sito ufficiale del CNF per circolari, pareri e aggiornamenti in materia di compensi forensi, deontologia e previdenza forense.
cnf.it (link esterno)
Approfondimenti sul diritto forense
Articoli e guide pratiche su compensi, parcelle, liquidazione giudiziale, deontologia e novità normative per l’avvocatura.
Avvertenza.
I risultati di questo calcolatore hanno valore puramente indicativo e non costituiscono parere legale né vincolano in alcun modo l’autorità giudiziaria in sede di liquidazione. Per una valutazione specifica del compenso dovuto è sempre necessario il parere di un professionista abilitato. I valori sono aggiornati al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2022).