D.M. 55/2014 — agg. D.M. 13 agosto 2022 n. 147
Calcolo Compensi Avvocato
Stima il compenso professionale dell’avvocato secondo le tabelle ufficiali allegate al D.M. 147/2022 (G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2022), distinte per ufficio giudiziario.
Scegli la fascia di liquidazione (clicca sul riquadro):
Regime fiscale:
Ordinario (CPA 4% + IVA 22%)
Forfettario (CPA 4%, no IVA)
Solo compenso
Assistenza Stragiudiziale — Tab. 25 D.M. 147/2022
Valore della pratica (€)
Valore dell’affare o dell’interesse tutelato
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Calcola
Reset
Compenso — Attività stragiudiziale
Totale (fascia selezionata):
—
| Voce | Minimo (−50%) | Medio (tabellare) | Massimo (+50%) |
|---|
Nota: Tab. 25 D.M. 147/2022. Compenso onnicomprensivo per l’affare (art. 18 D.M. 55/2014). Quando l’affare si compone di fasi autonome i compensi sono liquidati per ciascuna fase (art. 18 c.1 ult. periodo, D.M. 147/2022). Valore indeterminabile: si applica l’art. 5 c.6 D.M. 55/2014 (bassa complessità → scaglione 26k–52k; alta → scaglione 52k–260k), in quanto la Tab. 25 è strutturata per scaglioni di valore al pari delle tabelle processuali. Tab. 25-bis per mediazione/negoziazione assistita (non inclusa).
Giudice di Pace civile — Tab. 1 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Competenza GdP: fino a € 30.000 (d.lgs. 116/2017)
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi processuali:
Calcola
Reset
Stima compenso — Giudice di Pace civile
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 1 D.M. 147/2022 — 3 scaglioni (fino a €1.100, €1.101–5.200, €5.201–26.000). Valore indeterminabile (art. 5 c.6): bassa complessità → 26k–52k; alta → 52k–260k.
Tribunale civile (giudizi ordinari) — Tab. 2 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Ex artt. 10 e ss. c.p.c.
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi processuali:
Calcola
Reset
Stima compenso — Tribunale civile
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 2 D.M. 147/2022 — 6 scaglioni fino a €520.000. La fase istruttoria presenta valori elevati negli scaglioni alti (€5.670 e €10.411) in conformità alla tabella ufficiale G.U.
Corte d’Appello civile — Tab. 12 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi:
Calcola
Reset
Stima compenso — Corte d’Appello civile
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 12 D.M. 147/2022. Valore indeterminabile (art. 5 c.6): bassa → 26k–52k; alta → 52k–260k.
Corte di Cassazione civile — Tab. 13 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
La Cassazione non prevede la fase istruttoria
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi:
Calcola
Reset
Stima compenso — Cassazione civile
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 13 D.M. 147/2022 (Cassazione e giurisdizioni superiori). La fase istruttoria non è prevista. La fase decisionale può essere aumentata fino al 50% in caso di deposito memoria ex art. 378 c.p.c.
Giudizi Penali — Tab. 15 D.M. 147/2022
Tipo di procedimento
I compensi penali non dipendono dal valore della causa
Fasi (generate automaticamente per il procedimento selezionato):
Calcola
Reset
Stima compenso — Procedimento penale
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 15 D.M. 147/2022 — tutti i valori della Tavola 1 (GdP, Indagini, Cautelari, GUP) e della Tavola 2 (Trib. monocratico, collegiale, Assise, Sorveglianza, Appello, Assise d’Appello, Cassazione) sono i valori ufficiali pubblicati nella G.U. n. 236/2022. Il compenso non è parametrato al valore della causa (art. 12 D.M. 55/2014).
Giudizi Amministrativi — Tab. 21-22 D.M. 147/2022
Valore del ricorso (€)
Organo giurisdizionale
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi (selezionare quelle effettivamente svolte):
Calcola
Reset
Stima compenso — Procedimento amministrativo
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 21 (TAR) e Tab. 22 (CdS) — tabelle autonome e distinte. Fase cautelare: selezionare solo il tipo effettivamente svolto (collegiale o monocratica, non entrambe). Valore indeterminabile: fallback scaglione 52k.
Giudizi Tributari — Tab. 23-24 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Importo dell’atto impugnato / pretesa fiscale
Grado di giudizio
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi:
Calcola
Reset
Stima compenso — Procedimento tributario
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: CTP e CTR denominate CGT I e II grado dal 16/9/2022 (D.Lgs. 220/2023). Tab. 23 e 24 sono autonome e distinte. Cassazione tributaria usa Tab. 13 (civile) — 3 fasi senza istruttoria.
Mediazione e Negoziazione Assistita — Tab. 25-bis D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
Valore dell’affare oggetto di mediazione o negoziazione
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Fasi (selezionare quelle effettivamente svolte):
Calcola
Reset
Stima compenso — Mediazione / Negoziazione assistita
Totale:—
| Fase | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 25-bis D.M. 147/2022. Le tre fasi sono cumulabili: la fase di attivazione è dovuta anche se la procedura non si conclude. La fase di conciliazione si aggiunge (non sostituisce) alle fasi precedenti e spetta solo in caso di accordo raggiunto. Per la negoziazione assistita il compenso copre l’attività svolta nell’ambito della procedura stragiudiziale; le fasi processuali eventualmente successive sono liquidate con le tabelle del giudizio competente. Valore indeterminabile: applicazione analogica art. 5 c.6 (bassa → 26k–52k; alta → 52k–260k).
Arbitrato — Tab. 26 D.M. 147/2022
Valore della controversia (€)
4 scaglioni: fino a €26.000 — €520.000
Valore indeterminabile (art. 5 c.6)
Calcola
Reset
Stima compenso — Arbitrato
Totale:—
| Voce | Minimo | Medio | Massimo |
|---|
Nota: Tab. 26 D.M. 147/2022. Il compenso è onnicomprensivo e copre l’intera attività di assistenza nel procedimento arbitrale (studio, memorie, udienza, lodo). La tabella prevede 4 scaglioni (da €0,01 a €520.000); la Cassazione tributaria non ha competenza sull’arbitrato. Valore indeterminabile: applicazione analogica art. 5 c.6 (bassa → scaglione 26k–52k; alta → 52k–260k). Il compenso dell’arbitro è disciplinato separatamente (artt. 814 e ss. c.p.c.).
Come funziona il calcolatore
D.M. 55/2014 — tabelle aggiornate dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147
1
Scegli l’ambito
Seleziona il tab corrispondente al tipo di attività: stragiudiziale, giudiziale civile per ogni grado, penale, amministrativo, tributario, mediazione o arbitrato.
2
Indica il valore
Inserisci il valore della controversia in euro. Se il valore non è determinabile, attiva l’apposito selettore e scegli tra bassa e alta complessità (art. 5 c.6 D.M. 55/2014).
3
Seleziona le fasi
Spunta solo le fasi effettivamente svolte. Il compenso è liquidato per ciascuna fase svolta (art. 4 c.5 D.M. 55/2014): la fase non svolta non è retribuita.
4
Imposta fascia e regime
Scegli tra minimo (−50%), medio (valore tabellare) e massimo (+50%). Seleziona il regime fiscale: ordinario (CPA 4% + IVA 22%), forfettario (CPA 4%, no IVA) o solo compenso.
Struttura delle tabelle.
Il D.M. 147/2022 sostituisce integralmente le tabelle allegate al D.M. 55/2014 con efficacia dal 23 ottobre 2022. Il calcolatore implementa 10 ambiti: attività stragiudiziale (Tab. 25), Giudice di Pace civile (Tab. 1), Tribunale (Tab. 2), Corte d’Appello (Tab. 12), Cassazione civile (Tab. 13), procedimenti penali — tutte le tipologie previste dalla Tab. 15, sia tavola testuale che tavola grafica —, TAR (Tab. 21), Consiglio di Stato (Tab. 22, tabella autonoma), Commissione tributaria provinciale/CGT I grado (Tab. 23), Commissione tributaria regionale/CGT II grado (Tab. 24), mediazione e negoziazione assistita (Tab. 25-bis) e arbitrato (Tab. 26).
Domande frequenti
I compensi calcolati sono vincolanti per il giudice? ▼
No. I parametri del D.M. 55/2014 (tabelle D.M. 147/2022) costituiscono i valori di riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi, non tariffe vincolanti. Il giudice li applica in sede di liquidazione ai sensi dell’art. 13 c.6 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, con facoltà di scostamento motivato (art. 4 c.1 e c.2 D.M. 55/2014). Tra professionista e cliente il compenso è invece liberamente pattuito per iscritto ai sensi dell’art. 13 c.2 della stessa legge. Il tool è quindi utile come base di partenza per preventivi o per verificare la congruenza di una nota spese.
Cosa significano le fasce minimo, medio e massimo? ▼
L’art. 4 c.1 D.M. 55/2014 prevede che il compenso, di norma liquidato nel valore medio tabellare, possa essere aumentato fino al 50% o ridotto fino al 50% tenuto conto di una serie di criteri: urgenza, complessità delle questioni, risultato conseguito, importanza e numero delle questioni trattate, numero e durata delle udienze. La fascia minimo corrisponde al valore medio × 0,50; la fascia massimo al valore medio × 1,50. Non è prevista una riduzione superiore al 50% neppure in caso di liquidazione giudiziale.
Cosa si intende per «valore indeterminabile»? ▼
Quando non è possibile determinare il valore economico della controversia (ad es. procedimenti in materia di stato e capacità delle persone, diritti non patrimoniali, controversie di valore effettivamente non quantificabile), l’art. 5 c.6 D.M. 55/2014 stabilisce che si applichi «di regola» lo scaglione da € 26.001 a € 52.000. Il giudice può applicare lo scaglione superiore (da € 52.001 a € 260.000) in ragione della particolare complessità. Il calcolatore rende selezionabili entrambe le opzioni.
Qual è la differenza tra regime ordinario e regime forfettario ai fini del calcolo? ▼
In entrambi i regimi il professionista addebita al cliente la Cassa di Previdenza Forense (CPA) nella misura del 4% sul compenso, che costituisce parte integrante del corrispettivo ai sensi dell’art. 11 L. 576/1980. La differenza riguarda l’IVA: il professionista in regime ordinario applica l’IVA al 22% sulla somma di compenso e CPA; il professionista in regime forfettario (art. 1 cc. 54–89 L. 190/2014) non addebita IVA perché opera fuori dal campo di applicazione del tributo. Il regime «solo compenso» è utile per calcolare la base imponibile prima degli accessori.
Il compenso calcolato include le spese? ▼
No. I valori tabellari riguardano esclusivamente il compenso professionale. Le spese documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese postali, costi di notifica, spese di trasferta) sono rimborsabili a parte e vanno aggiunte al compenso. Per il calcolo del contributo unificato è disponibile il calcolatore dedicato su questo sito.
Come vengono liquidati i compensi penali, che non dipendono dal valore? ▼
Per i procedimenti penali il compenso è stabilito in misura fissa per tipo di procedimento e per fase, indipendentemente dal valore della causa (art. 12 D.M. 55/2014). La Tab. 15 D.M. 147/2022 è articolata in due tavole: la tavola 1 (testo leggibile nella G.U.) comprende Giudice di Pace penale, Indagini preliminari, Indagini difensive, Convalida dell’arresto, Cautelari personali e reali, GIP e GUP; la tavola 2 (pubblicata in formato grafico nella G.U.) comprende Tribunale monocratico, Tribunale collegiale, Corte d’Assise, Tribunale di Sorveglianza, Magistrato di Sorveglianza, Corte d’Appello penale, Corte d’Assise di Appello e Cassazione penale. Il calcolatore implementa entrambe le tavole con i valori ufficiali.
Quali tabelle si applicano al giudizio tributario in Cassazione? ▼
Per il ricorso per cassazione in materia tributaria si applicano i parametri della Tab. 13 (giudizi innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori), che prevede tre fasi: studio, introduttiva e decisionale, senza fase istruttoria. La Tab. 23 (CGT I grado) e la Tab. 24 (CGT II grado) si applicano rispettivamente ai giudizi di primo e secondo grado dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria (già Commissioni tributarie provinciali e regionali, ridenominate dal D.Lgs. 220/2023).
TAR e Consiglio di Stato: perché le tabelle sono distinte? ▼
Il D.M. 147/2022 ha introdotto tabelle autonome e distinte per il TAR (Tab. 21) e per il Consiglio di Stato (Tab. 22), abbandonando il precedente sistema del D.M. 55/2014 che prevedeva un semplice coefficiente moltiplicatore. Le due tabelle presentano valori differenti per ciascuna fase e scaglione, riflettendo la diversa complessità tipica dei due gradi di giudizio. Entrambe prevedono, in aggiunta alle quattro fasi ordinarie, la fase cautelare collegiale e la fase cautelare monocratica, selezionabili separatamente in quanto generatrici di compensi distinti.
Strumenti e risorse correlate
Calcolatore Termini Processuali
Calcola le scadenze processuali nel rito civile, penale e amministrativo con tutte le correzioni normative: sospensione feriale, Riforma Cartabia, sabato, mesi interi.
Calcolatore Contributo Unificato
Determina il contributo unificato dovuto per i processi civili, amministrativi e tributari secondo l’art. 13 D.P.R. 115/2002, con aggiornamenti D.M. 2025.
D.M. 55/2014 — Testo vigente
Testo integrale e vigente del decreto parametri forensi su Normattiva, con tutte le modifiche apportate dal D.M. 147/2022.
normattiva.it (link esterno)
D.M. 147/2022 — G.U. n. 236/2022
Testo originale del decreto modificativo con le nuove tabelle parametri forensi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2022.
gazzettaufficiale.it (link esterno)
Consiglio Nazionale Forense
Sito ufficiale del CNF per circolari, pareri e aggiornamenti in materia di compensi forensi, deontologia e previdenza forense.
cnf.it (link esterno)
Approfondimenti sul diritto forense
Articoli e guide pratiche su compensi, parcelle, liquidazione giudiziale, deontologia e novità normative per l’avvocatura.
Avvertenza.
I risultati di questo calcolatore hanno valore puramente indicativo e non costituiscono parere legale né vincolano in alcun modo l’autorità giudiziaria in sede di liquidazione. Per una valutazione specifica del compenso dovuto è sempre necessario il parere di un professionista abilitato. I valori sono aggiornati al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2022).