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Calcolo prescrizione penale

Tre regimi normativi (ex Cirielli, Orlando, Cartabia-Bonafede)  -  Timeline di eventi processuali  -  Distinzione tra prescrizione sostanziale e improcedibilità processuale ex art. 344-bis c.p.p.

artt. 157-161 c.p.
L. 251/2005 · L. 103/2017 · L. 3/2019
D.Lgs. 150/2022 (Cartabia)

Come funziona il calcolatore della prescrizione penale

Questo strumento determina la data in cui un reato è destinato a prescriversi applicando gli articoli 157-161 c.p. e, per i fatti più recenti, l'art. 344-bis c.p.p. introdotto dalla riforma Cartabia. Il calcolo tiene conto del regime normativo vigente al momento del fatto, della pena edittale, degli atti interruttivi e delle cause di sospensione inseriti nella timeline.

Il procedimento di calcolo, passo per passo

  1. Identificazione del regime normativo applicabile In base alla data di commissione del fatto il calcolatore individua quale dei tre regimi succedutisi nel tempo si applica: ex Cirielli (8 dic. 2005 – 2 ago. 2017), Orlando (3 ago. 2017 – 31 dic. 2019) o Cartabia-Bonafede (dal 1° gen. 2020). La selezione automatica è giustificata dal principio di irretroattività della legge penale meno favorevole (art. 2 c.p.; art. 25, co. 2, Cost.).
  2. Determinazione del termine base ex art. 157 c.p. Il termine ordinario di prescrizione corrisponde al massimo della pena edittale prevista per il reato, con un minimo legale di sei anni per i delitti e quattro anni per le contravvenzioni. Per il delitto tentato la pena di riferimento è ridotta di un terzo (art. 56, co. 2, c.p.). Per i reati con pena dell'ergastolo si applica la regola di imprescrittibilità (art. 157, co. 8, c.p.). Per le fattispecie ad elenco tassativo (artt. 449, 589 commi 2-3 c.p., reati di cui all'art. 51 co. 3-bis e 3-quater c.p.p.) il termine viene raddoppiato (art. 157, co. 6, c.p.).
  3. Applicazione delle aggravanti ad effetto speciale Solo le aggravanti che comportano un aumento superiore a un terzo della pena (art. 63, co. 3, c.p.) o che mutano la specie della pena incidono sul termine di prescrizione (art. 157, co. 3, c.p.). Sulla qualificazione delle circostanze c.d. indipendenti la giurisprudenza di legittimità ha precisato l'esclusione dalla categoria di quelle con aumento non superiore a un terzo (Cass. SS.UU. n. 28953/2017). Le attenuanti, di regola, non rilevano.
  4. Calcolo del termine massimo ex art. 161 co. 2 c.p. In presenza di atti interruttivi, il termine non può superare quello ordinario aumentato di un quarto (regola generale), un mezzo per la recidiva aggravata (art. 99, co. 2, c.p.), due terzi per la recidiva reiterata (art. 99, co. 4, c.p.), il doppio per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102-103, 105, 108 c.p.). Sono escluse dal limite le fattispecie ex art. 51 co. 3-bis e 3-quater c.p.p., che restano soggette alla regola dell'inderogabilità del termine massimo solo nei limiti previsti dalla disciplina speciale.
  5. Applicazione degli eventi processuali (interruzioni e sospensioni) Gli atti interruttivi elencati tassativamente dall'art. 160 c.p. (Cass. SS.UU. n. 21833/2007 sulla tassatività) fanno ricominciare il decorso da ciascuno di essi. Lo strumento verifica perciò, atto per atto, che fra l'uno e il successivo non sia già trascorso per intero il termine breve: in tal caso la prescrizione matura in quell'intervallo e gli atti successivi restano privi di effetto. Le cause di sospensione ex art. 159 c.p. si collocano nella stessa sequenza cronologica: il periodo sospeso sposta in avanti sia la scadenza del termine breve in corso, sia il tetto dell'art. 161, co. 2, c.p.; i periodi sovrapposti si computano una sola volta. Ogni sospensione si inserisce indicando la data di inizio e quella di ripresa, con applicazione automatica dei limiti di durata previsti dalla legge. Nel regime Cartabia la sentenza di primo grado fa cessare definitivamente il corso della prescrizione (art. 161-bis c.p.).
  6. Verifica dell'improcedibilità (solo regime Cartabia) Per i fatti dal 1° gennaio 2020, cessato il corso della prescrizione sostanziale, subentrano i termini di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.: due anni in appello e uno in cassazione, che salgono a tre anni e a un anno e sei mesi nei procedimenti in cui l'impugnazione è stata proposta entro il 31 dicembre 2024 (art. 2, co. 5, L. 134/2021). I termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine dell'art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione — non dal deposito effettivo — e possono essere prorogati con ordinanza motivata per non oltre un anno in appello e sei mesi in cassazione. Lo strumento chiede quindi quale termine sia stato fissato con la sentenza e, se indicata, la data di proposizione dell'impugnazione.

I tre regimi normativi a confronto

Il succedersi nel tempo di tre interventi legislativi ha prodotto altrettanti regimi, ciascuno applicabile in base alla data di commissione del fatto. Il principio di irretroattività della disciplina sostanziale comporta che il regime applicabile a un determinato fatto resta quello vigente al momento della consumazione del reato.

Ex Cirielli

8 dic. 2005 → 2 ago. 2017

L. 5 dic. 2005 n. 251. Il termine è pari al massimo edittale, con il minimo legale di 6/4 anni e il limite massimo di un quarto in caso di interruzioni.

Orlando

3 ago. 2017 → 31 dic. 2019

L. 23 giu. 2017 n. 103. Conferma l'impianto ex Cirielli ma aggiunge la sospensione di 1 anno e 6 mesi dopo la sentenza di primo grado e dopo quella di appello.

Cartabia-Bonafede

dal 1° gen. 2020

L. 9 gen. 2019 n. 3, poi L. 27 set. 2021 n. 134 e D.Lgs. 10 ott. 2022 n. 150: il corso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado (art. 161-bis c.p.) e subentra l'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. in appello e cassazione.

Differenza tra prescrizione sostanziale e improcedibilità processuale

Nel regime Cartabia-Bonafede convivono due termini distinti, che il calcolatore restituisce separatamente quando applicabili. La prescrizione sostanziale ex artt. 157-161 c.p. opera fino alla sentenza di primo grado, con la cui pronuncia il suo corso cessa definitivamente (art. 161-bis c.p.). Da quel momento subentra l'improcedibilità processuale ex art. 344-bis c.p.p.: una causa di improseguibilità del giudizio di impugnazione che opera in modo autonomo, con termini fissi di durata massima del processo nei gradi successivi al primo. Si tratta di istituti con natura giuridica diversa (sostanziale l'uno, processuale l'altro) ma con effetti pratici sovrapponibili dal punto di vista della tutela dell'imputato.

⚠ Avvertenza sul valore del risultato Il calcolatore produce un risultato basato sui dati inseriti e secondo gli algoritmi di calcolo previsti dalla legge. Non sostituisce in alcun modo la valutazione professionale del caso concreto e non tiene conto delle innumerevoli particolarità giurisprudenziali e di disciplina speciale (riti minorili, reati associativi, disciplina transitoria fra regimi, casi di esclusione dal limite massimo). Per la valutazione di un caso specifico è sempre opportuno rivolgersi a un avvocato penalista.

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Domande frequenti sulla prescrizione penale

Le risposte sintetiche ai dubbi più frequenti su come si calcola, si interrompe e si sospende la prescrizione del reato, e sui rapporti tra prescrizione sostanziale e improcedibilità Cartabia.

Cos'è la prescrizione del reato?

La prescrizione è una causa di estinzione del reato (art. 157 c.p.) che opera quando, dopo la commissione del fatto, è trascorso un certo periodo di tempo senza che sia intervenuta una sentenza definitiva. La sua ratio risiede nella perdita di interesse dello Stato alla punizione di un fatto risalente, nell'esigenza di garantire la ragionevole durata del processo (art. 111, co. 2, Cost.) e nella tutela del diritto di difesa, che diventa più difficoltoso con il passare del tempo.

La prescrizione non equivale né a un'assoluzione né a una condanna: il giudice si limita a dichiarare l'estinzione del reato senza pronunciarsi sulla responsabilità. L'imputato può comunque rinunciare espressamente alla prescrizione (art. 157, ultimo comma, c.p.) per ottenere una pronuncia di merito.

Come si calcola il termine di prescrizione?

Il termine corrisponde al massimo della pena edittale prevista dalla legge per il reato, con un minimo legale di sei anni per i delitti e di quattro anni per le contravvenzioni (art. 157, co. 1, c.p.). Il termine decorre dal momento della consumazione del reato, o dalla cessazione della condotta per i reati permanenti o continuati (art. 158 c.p.).

Per il delitto tentato la pena di riferimento è ridotta di un terzo (art. 56, co. 2, c.p.). Per i reati puniti con l'ergastolo opera la regola dell'imprescrittibilità (art. 157, co. 8, c.p.). Per alcune fattispecie tassativamente elencate (artt. 449, 589 commi 2-3 c.p., reati di cui all'art. 51 co. 3-bis e 3-quater c.p.p., omicidio colposo da incidente stradale, ecc.) il termine è raddoppiato (art. 157, co. 6, c.p.).

Qual è la differenza tra sospensione e interruzione della prescrizione?

La sospensione (art. 159 c.p.) "congela" temporaneamente il decorso del termine: cessata la causa, la prescrizione riprende a decorrere dal giorno della cessazione e il periodo sospeso si somma al tempo già maturato. Sono esempi l'autorizzazione a procedere, il deferimento della questione ad altro giudizio, il rinvio dell'udienza per impedimento o su richiesta della difesa, la rogatoria all'estero, la messa alla prova.

L'interruzione (art. 160 c.p.) invece azzera il termine: il computo ricomincia ex novo dal momento dell'atto interruttivo, con il limite invalicabile previsto dall'art. 161, co. 2, c.p. (un quarto, un mezzo, due terzi o raddoppio del termine ordinario, a seconda dei casi). Esempi sono la sentenza o il decreto di condanna, l'ordinanza di applicazione di misure cautelari, l'interrogatorio davanti al PM, la richiesta di rinvio a giudizio.

I due istituti si cumulano: i periodi di sospensione si aggiungono anche al termine massimo dell'art. 161, co. 2, c.p. Va però ricordato che, se fra due atti interruttivi consecutivi trascorre per intero il termine breve, la prescrizione matura in quell'intervallo e gli atti successivi restano privi di effetto.

Quali sono le cause di sospensione della prescrizione?

L'art. 159, co. 1, c.p. dispone che il corso della prescrizione resta sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento, del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

  • autorizzazione a procedere (n. 1), dalla data della richiesta del pubblico ministero sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
  • deferimento della questione ad altro giudizio (n. 2), sino al giorno in cui la questione è decisa;
  • sospensione per impedimento delle parti o dei difensori, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore (n. 3);
  • pronuncia della sentenza di cui all'art. 420-quater c.p.p. (n. 3-bis): la sospensione dura sino al rintraccio della persona e comunque non può superare il doppio dei termini dell'art. 157 c.p.;
  • rogatorie all'estero (n. 3-ter), sino alla ricezione della documentazione richiesta e comunque non oltre sei mesi dal provvedimento.

Attraverso la clausola generale rilevano, fra le altre, la sospensione del processo per incapacità dell'imputato (art. 71 c.p.p.), la messa alla prova (art. 168-ter, co. 1, c.p.) e la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare (art. 304 c.p.p.). L'elenco è considerato tassativo: le sospensioni facoltative non riconducibili all'art. 159 c.p. non rilevano (Cass. n. 48212/2019).

Non costituisce invece causa di sospensione la perizia disposta ai sensi dell'art. 70 c.p.p. per accertare la capacità dell'imputato: quella norma non sospende il processo, tanto che durante l'accertamento il giudice assume le prove che possono condurre al proscioglimento e quelle urgenti. La sospensione consegue semmai alla successiva ordinanza ex art. 71 c.p.p. Se l'incapacità è accertata come irreversibile la prescrizione non resta sospesa (Corte cost. n. 45/2015; oggi art. 72-bis c.p.p.).

Come si calcola la durata di una sospensione della prescrizione?

Il periodo sospeso decorre dal giorno in cui opera la causa fino al giorno in cui essa cessa: quest'ultimo è il giorno dal quale la prescrizione riprende il suo corso e non va quindi conteggiato due volte. Nel calcolatore si indicano la data di inizio e la data di ripresa, e la durata è determinata automaticamente.

Alcune cause hanno un limite legale di durata. Per l'impedimento delle parti o dei difensori l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento: se il rinvio è più ampio si computa il tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni (Cass. SS.UU. n. 4909/2015). Il limite non opera però quando la cessazione dell'impedimento non è prevedibile (Cass. n. 11137/2024), né quando il differimento è disposto su semplice richiesta della difesa (Cass. n. 6798/2025) o per adesione del difensore all'astensione di categoria (Cass. n. 8171/2023): in questi casi la sospensione copre l'intera durata del rinvio. Per le rogatorie all'estero il tetto è di sei mesi.

Quando più periodi di sospensione si sovrappongono, il tempo comune si computa una sola volta.

Quali atti interrompono la prescrizione?

L'elenco degli atti interruttivi è contenuto nell'art. 160 c.p. ed è ritenuto tassativo dalla giurisprudenza di legittimità: non sono ammesse interpretazioni analogiche in malam partem (Cass. SS.UU. n. 21833/2007). Sono atti interruttivi:

  • la sentenza di condanna e il decreto di condanna (art. 160, co. 1, c.p.);
  • l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto;
  • l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice;
  • l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio;
  • il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
  • la richiesta di rinvio a giudizio;
  • il decreto di fissazione della udienza preliminare;
  • l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
  • il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
  • la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo;
  • il decreto che dispone il giudizio immediato;
  • il decreto che dispone il giudizio;
  • il decreto di citazione a giudizio.

Non rientrano nell'elenco — e dunque non interrompono la prescrizione — l'iscrizione della notizia di reato ex art. 335 c.p.p., l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. e il decreto di perquisizione.

Per i fatti commessi dal 1° gennaio 2020 l'effetto interruttivo della sentenza ha rilievo pratico limitato: la sentenza di primo grado, di qualunque contenuto, fa cessare definitivamente il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 161-bis c.p., e da quel momento opera la sola improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.

Le aggravanti incidono sul termine di prescrizione?

Solo le aggravanti ad effetto speciale — quelle che comportano un aumento di pena superiore a un terzo (art. 63, co. 3, c.p.) — e quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa incidono sul termine, perché ai sensi dell'art. 157, co. 3, c.p. ai fini della prescrizione si tiene conto dell'aumento massimo previsto.

Le aggravanti comuni (con aumento fino a un terzo, art. 64 c.p.) e le attenuanti, di regola, non rilevano. Sulla qualificazione delle circostanze c.d. indipendenti la giurisprudenza di legittimità ha precisato l'esclusione dalla categoria di quelle con aumento non superiore a un terzo (Cass. SS.UU. n. 28953/2017).

In che modo la recidiva allunga la prescrizione?

La recidiva non modifica il termine ordinario, ma incide sul limite massimo in presenza di atti interruttivi (art. 161, co. 2, c.p.). In particolare:

  • recidiva aggravata o pluriaggravata (art. 99, co. 2, c.p.) — aumento di un mezzo;
  • recidiva reiterata (art. 99, co. 4, c.p.) — aumento di due terzi.

Per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102-103, 105, 108 c.p.) il termine massimo è raddoppiato. Tali aumenti si applicano solo se le condizioni soggettive sono state effettivamente riconosciute dal giudice, non per il solo dato dei precedenti penali.

Cosa cambia con la riforma Cartabia-Bonafede?

Per i fatti commessi dal 1° gennaio 2020 si applica una disciplina profondamente innovativa, risultato di due interventi successivi. La L. 9 gennaio 2019 n. 3 ("Spazzacorrotti") ha introdotto il blocco della prescrizione sostanziale dopo la sentenza di primo grado: una volta pronunciata la sentenza di primo grado (anche di assoluzione), il termine di prescrizione si arresta definitivamente.

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (riforma Cartabia) ha poi introdotto l'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.: i giudizi di impugnazione devono concludersi entro termini massimi a pena di improseguibilità (2 anni per l'appello, 1 anno per la cassazione, decorrenti dal 90° giorno successivo al termine di deposito della motivazione del grado precedente). Il superamento di tali termini determina una pronuncia di improcedibilità, con effetti pratici analoghi a quelli della prescrizione.

Qual è la differenza tra prescrizione sostanziale e improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p.?

Sono due istituti distinti per natura e funzione, ma con effetti pratici sovrapponibili per l'imputato. La prescrizione ha natura sostanziale: estingue il reato per il decorso del tempo, opera dal momento della consumazione fino alla sentenza di primo grado e si fonda sull'art. 157 c.p. L'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. ha invece natura processuale: estingue il giudizio di impugnazione (non il reato in sé) e opera nei gradi successivi al primo, con termini fissi indipendenti dalla pena edittale.

La distinzione è dogmaticamente significativa perché la prescrizione, come istituto sostanziale, è retta dal principio di irretroattività della legge sfavorevole (art. 25 Cost.; art. 2 c.p.), mentre l'improcedibilità, come istituto processuale, segue la regola tempus regit actum (con i temperamenti previsti dalla disciplina transitoria).

Da quando decorrono i termini di improcedibilità e quanto durano?

I termini decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 c.p.p. per il deposito della motivazione, come eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154, co. 4-bis, disp. att. c.p.p. (art. 344-bis, co. 3, c.p.p.). Rileva quindi la scadenza del termine, non la data dell'effettivo deposito: una motivazione depositata in ritardo non sposta in avanti l'improcedibilità, né un deposito anticipato la anticipa. Poiché l'art. 544 c.p.p. prevede termini differenziati — motivazione contestuale, quindici giorni, oppure il termine indicato in sentenza fino a novanta giorni, prorogabile una sola volta e per non oltre novanta giorni — il dies a quo va determinato caso per caso.

La durata è di due anni per l'appello e un anno per la cassazione. Opera però una disciplina transitoria di grande rilievo pratico: nei procedimenti in cui l'impugnazione è stata proposta entro il 31 dicembre 2024 i termini sono rispettivamente di tre anni e di un anno e sei mesi (art. 2, co. 5, L. 134/2021); in caso di più impugnazioni si considera la prima proposta.

I termini possono essere prorogati con ordinanza motivata quando il giudizio è particolarmente complesso, per non oltre un anno in appello e sei mesi in cassazione; ulteriori proroghe sono ammesse solo per i delitti indicati nel secondo periodo del comma 4, con il tetto complessivo di tre anni e un anno e sei mesi per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, co. 1, c.p. Contro l'ordinanza di proroga è ammesso ricorso per cassazione entro cinque giorni. I termini restano inoltre sospesi nei casi dell'art. 159, co. 1, c.p. e, in appello, per il tempo della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non oltre sessanta giorni fra un'udienza e l'altra. L'istituto non si applica ai delitti puniti con l'ergastolo, anche per effetto di circostanze aggravanti.

Quali reati sono imprescrittibili?

Sono imprescrittibili i reati puniti con la pena dell'ergastolo, anche per effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti (art. 157, co. 8, c.p.). Rientrano in questa categoria, ad esempio, l'omicidio aggravato (art. 576 c.p.), la strage (art. 422 c.p.) e i reati di terrorismo con esito letale.

Per gli altri reati di particolare gravità non opera l'imprescrittibilità, ma il raddoppio del termine (art. 157, co. 6, c.p.), che si applica a un elenco tassativo di fattispecie tra cui i reati di cui all'art. 51 co. 3-bis e 3-quater c.p.p. (associazione mafiosa, terrorismo), l'omicidio colposo da incidente stradale aggravato, alcune ipotesi di reato fallimentare e altri.

Il risultato del calcolatore è giuridicamente vincolante?

No. Il calcolatore produce un risultato puramente orientativo, basato sui dati inseriti dall'utente e sull'applicazione algoritmica degli articoli 157-161 c.p. e dell'art. 344-bis c.p.p. Il risultato non costituisce parere legale, non sostituisce la valutazione professionale del caso concreto e non tiene conto delle innumerevoli particolarità giurisprudenziali, dei riti speciali (minorile, peculiari termini per i reati associativi) né delle questioni di disciplina transitoria tra regimi.

Per la valutazione di un caso specifico — soprattutto se la prescrizione rappresenta uno snodo decisivo della strategia difensiva — è sempre indispensabile rivolgersi a un avvocato penalista che valuti il fascicolo, gli atti processuali e l'orientamento giurisprudenziale aggiornato.