Novità Normative per l'Avvocatura 2025–2026: Riforma Forense, Esame di Stato e Formazione
Il quadro d'insieme
Il biennio 2025–2026 è tra i più intensi degli ultimi anni per l'avvocatura italiana sul piano normativo, e le ultime settimane hanno portato una svolta storica: il 22 luglio 2026 il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega di riforma dell'ordinamento forense, chiudendo un iter atteso dal 2012 e aprendo la fase — decisiva — dei decreti legislativi attuativi. Poche settimane prima, il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 aveva già restituito un formato stabile all'esame di Stato, dopo mesi di incertezza. Restano in vigore le deroghe alla formazione continua per il 2026 deliberate dal CNF e la modifica del Codice Deontologico sull'equo compenso, mentre sul fronte anti-SLAPP il quadro si è aggravato: scaduto inutilmente il termine di recepimento del 7 maggio 2026, il 15 luglio 2026 la Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. Di seguito una guida ragionata a ciascuno di questi temi, con l'indicazione precisa dello stato di avanzamento di ogni provvedimento.
La riforma dell'ordinamento forense Approvata in via definitiva
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 140 del 4 settembre 2025, ha approvato il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense, su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il testo, elaborato da un tavolo unitario dell'avvocatura coordinato dal CNF e dall'OCF con il coinvolgimento di Ordini, Unioni regionali, associazioni e comitati, rappresenta la prima revisione strutturale della L. 247/2012 dalla sua entrata in vigore.
Il 26 maggio 2026 la Camera dei Deputati ha approvato il testo in prima lettura con 177 voti favorevoli, 24 astenuti e nessun contrario. Il 22 luglio 2026 il Senato lo ha approvato in via definitiva, senza alcuna modifica, con 114 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astensioni: si chiude così un iter parlamentare atteso dal 2012, anno di entrata in vigore della L. 247/2012. Alla data di questo aggiornamento la legge è in attesa di promulgazione e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e non ha quindi ancora un numero.
La forma della legge delega — anziché di una legge ordinaria a efficacia immediata — significa che il Parlamento si è espresso sui principi direttivi, mentre i dettagli applicativi saranno definiti con successivi decreti legislativi, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della Giustizia e sentito il CNF, con trasmissione alle Camere per il parere delle Commissioni competenti. È prevista inoltre una fase correttiva: entro dodici mesi dall'adozione degli ultimi decreti delegati il Governo potrà emanare disposizioni integrative e correttive. Il punto operativo è quindi uno solo, e va tenuto ben presente: nessuna delle novità descritte di seguito è oggi immediatamente applicabile, e la L. 247/2012 resta integralmente in vigore fino all'adozione dei decreti delegati e delle relative disposizioni transitorie.
Nei lavori d'Aula di aprile 2026 sono stati approvati emendamenti rilevanti: riduzione a 12 mesi della frequenza dei corsi di formazione nell'ambito del tirocinio (organizzati dai Consigli dell'Ordine), gratuità della scuola forense per i praticanti con ISEE basso, estensione del tirocinio anticipato agli studenti fuori corso e obbligo di istituire un Comitato per le pari opportunità presso ogni Ordine circondariale. Le disposizioni di dettaglio sull'esame di Stato sono state invece stralciate dal testo per ragioni di copertura finanziaria: la disciplina dell'esame è confluita nel decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, di cui si dirà nella sezione successiva.
I contenuti principali della delega
I pilastri della riforma, nel testo approvato in via definitiva, si articolano sulle seguenti aree:
- Esclusività e riserva professionale: sono riservate agli iscritti all'albo l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio, la negoziazione assistita, la mediazione demandata dal giudice e — se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato in connessione con l'attività giurisdizionale — la consulenza legale stragiudiziale, con nullità dei compensi pattuiti a favore di non iscritti; restano salve le competenze di altre professioni regolamentate
- Giuramento e indipendenza: ripristino del giuramento professionale; ribadita la libertà e l'indipendenza dell'avvocato come presidio della funzione difensiva
- Segreto professionale rafforzato: espressamente qualificato come principio di ordine pubblico, con carattere di generalità, assolutezza e illimitatezza nel tempo; esteso a ogni supporto, inclusi quelli digitali, e a tutti i soggetti operanti nello studio (collaboratori, dipendenti, praticanti); ispezioni e perquisizioni dello studio consentite solo alle condizioni dell'art. 103 c.p.p. con obbligo di notifica al COA
- Tirocinio: durata confermata in 18 mesi, con pratica presso uno studio professionale affiancata dalla frequenza, per 12 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai Consigli dell'Ordine; gratuità per i praticanti con ISEE basso e tirocinio anticipato esteso anche agli studenti fuori corso
- Formazione continua a regime annuale: obbligo formativo assolto su base annuale, con sospensione amministrativa dall'albo in caso di mancato recupero entro il primo quadrimestre dell'anno successivo; al CNF la disciplina di modalità, accreditamento dei soggetti formatori e misure premiali
- Compensi: confermato il principio dell'equo compenso; libera pattuizione tra le parti, che in mancanza di accordo cede il passo ai parametri forensi, con impegno del Ministero ad aggiornarli ogni due anni; introdotta la solidarietà nel pagamento degli onorari tra i soggetti coinvolti in accordi giudiziali o arbitrali e prevista la semplificazione del recupero dei crediti professionali
- Monocommittenza e collaborazioni: disciplina organica dei contratti di monocommittenza e collaborazione continuativa con un altro avvocato, un'associazione, una rete o una società tra avvocati; il rapporto si svolge in regime di esclusività, non determina automaticamente lavoro subordinato e presuppone un compenso «congruo e proporzionato»; divieto di recesso durante gravidanza, maternità, paternità, malattia o infortunio per un periodo non superiore a 180 giorni; ammessa clausola di non concorrenza per non più di due anni
- Società tra avvocati e reti: disciplina organica di associazioni, reti e STP; nelle società di capitali la maggioranza dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati, titolari di almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. L'incarico resta in ogni caso personale: l'avvocato mantiene responsabilità diretta verso il cliente e piena autonomia nella difesa
- Ordini e sistema disciplinare: limite di tre mandati consecutivi per i consiglieri e nuovo sistema elettorale attento all'equilibrio di genere; prescrizione dell'azione disciplinare fissata a sei anni e introduzione della riabilitazione per gli iscritti condannati in via definitiva
L'esame di Stato: il D.L. 12 giugno 2026, n. 100 In vigore — in conversione
Il regime transitorio dell'esame di abilitazione — introdotto durante la pandemia e più volte prorogato, da ultimo con il Decreto Milleproroghe 2024 (D.L. 202/2024, conv. L. 15/2025) — si è chiuso con la sessione di dicembre 2025, svolta ancora in formato semplificato: una sola prova scritta (atto giudiziario a scelta tra diritto civile, penale o amministrativo) e una prova orale in tre fasi. Il Milleproroghe 2026 non ha prorogato il regime semplificato, lasciando per mesi i praticanti senza certezze sul formato della sessione 2026.
La svolta è arrivata con il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo», deliberato dal Consiglio dei ministri n. 176 del 4 giugno 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2026, all'esito del tavolo tecnico con CNF e AIGA avviato a marzo. L'art. 1 è interamente dedicato all'esame di Stato. Il nuovo modello — intermedio tra le tre prove scritte della L. 247/2012 e il regime semplificato degli ultimi anni — prevede:
- Sessione unica annuale, in luogo del precedente assetto
- Due prove scritte: la redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario, con facoltà di scelta tra diritto privato, penale e amministrativo
- Prove scritte in presenza, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza: si supera il modello dei codici «vergini» della L. 247/2012, mentre restano esclusi i commenti dottrinali
- Prova orale unica, cui si accede solo dopo il superamento di entrambe le prove scritte: comprende la soluzione di un caso pratico, quesiti su diritto sostanziale e processuale in una materia a scelta tra civile, penale e amministrativo, un ulteriore quesito su una seconda area e un quesito su ordinamento, deontologia e previdenza forensi
- Soglie di punteggio: ciascun commissario dispone di un massimo di 10 punti per prova; servono almeno 18 punti per ogni elaborato scritto per accedere all'orale e 90 punti complessivi, con non meno di 18 punti per ciascuna prova o quesito, per conseguire l'idoneità
- Criteri di valutazione fondati su chiarezza, rigore metodologico e capacità di soluzione dei problemi, con revisione della composizione di commissioni e sottocommissioni
Un'avvertenza sulla videoscrittura. Il D.L. n. 100/2026 non ha introdotto la redazione degli elaborati al computer: si tratta di una prospettiva contenuta nella legge delega di riforma organica, che dovrà essere attuata dai decreti legislativi. Per la sessione 2026 gli scritti si redigono in presenza secondo le modalità ordinarie.
La nuova disciplina si applica dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del decreto: il riferimento operativo è quindi l'esame 2026. Trattandosi di un decreto-legge, le norme sono già in vigore ma dovranno essere convertite entro sessanta giorni — indicativamente entro l'inizio di agosto 2026 — e il disegno di legge di conversione (A.S. 1939) è all'esame delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato. Il decreto ministeriale di indizione, che fisserà calendario, sedi e modalità operative, è atteso tra fine estate e inizio autunno. Per un'analisi di dettaglio si rimanda all'articolo dedicato all'esame di avvocato 2026 e al D.L. n. 100.
Va infine tenuto presente un profilo di coordinamento: ora che la legge delega è stata approvata in via definitiva, anche tirocinio ed esame di Stato rientrano tra le materie affidate ai decreti legislativi, che dovranno prevedere la frequenza obbligatoria delle scuole forensi e un esame articolato su due prove scritte e un orale imperniato su casi pratici. La disciplina del D.L. n. 100/2026 rischia dunque di avere carattere transitorio, in attesa che l'assetto definitivo sia fissato in sede di attuazione della delega.
Cronologia dell'esame di Stato
Formazione continua 2026: deroga ai crediti e FAD integrale In vigore
Con la delibera n. 916 del 21 novembre 2025, diffusa nel dicembre successivo, il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito le regole per la formazione professionale continua nell'anno 2026, confermando le deroghe al Regolamento CNF n. 6/2014 già sperimentate negli anni precedenti:
- Per l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, l'obbligo formativo è assolto con un minimo di 15 crediti (anziché i 20 ordinari), di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie (ordinamento forense, previdenza forense, deontologia ed etica professionale) e 12 nelle materie ordinarie
- L'anno solare 2026 non viene computato ai fini del triennio formativo di cui all'art. 12, co. 3, del Regolamento CNF 6/2014: le eventuali carenze del 2026 non incidono sul calcolo triennale
- I crediti formativi del 2026 possono essere conseguiti integralmente in modalità FAD (Formazione a Distanza), senza obbligo di frequenza in presenza
- Gli Ordini territoriali (anche tramite proprie fondazioni) e le Associazioni forensi con protocollo CNF possono attribuire in autonomia i crediti agli eventi FAD organizzati in proprio, per gli eventi che si svolgeranno fino al 31 dicembre 2026
In prospettiva, la legge delega di riforma dell'ordinamento forense approvata in via definitiva il 22 luglio 2026 prevede il passaggio a regime dell'obbligo formativo su base annuale, con sospensione amministrativa dall'albo in caso di mancato recupero entro il primo quadrimestre dell'anno successivo, e l'istituzione delle scuole forensi per i praticanti. Non si tratta più di un'ipotesi legata all'esito parlamentare: il principio è ormai fissato nella delega e attende soltanto i decreti legislativi, che renderanno strutturale l'impianto oggi affidato alle deroghe annuali del CNF.
Delibera CNF n. 959/2026: equo compenso e art. 25-bis CDF In vigore dal 7 aprile 2026
Con la delibera n. 959 del 23 gennaio 2026 — in vigore dal 7 aprile 2026 — il CNF ha modificato l'art. 25-bis del Codice Deontologico Forense, chiarendo che i divieti e gli obblighi in materia di equo compenso si applicano esclusivamente nei rapporti professionali con:
- Imprese bancarie e assicurative, loro controllate e mandatarie
- Imprese con più di 50 dipendenti o ricavi annui superiori a 10 milioni di euro
- Pubblica Amministrazione e società a partecipazione pubblica ex D.Lgs. 175/2016
La modifica, adottata a seguito delle contestazioni dell'AGCM sulla previgente formulazione che usava un rinvio mobile alla L. 49/2023 senza specificare i destinatari, è stata chiarita dalla Circolare CNF n. 1-C-2026 dell'8 aprile 2026: nei rapporti con privati, consumatori e piccole imprese, l'art. 25-bis non si applica e il compenso è liberamente concordabile. Per un'analisi approfondita si rimanda all'articolo dedicato alla deontologia forense.
Sul piano legislativo, la legge delega approvata il 22 luglio 2026 conferma il principio dell'equo compenso e impegna il Ministero ad aggiornare i parametri forensi ogni due anni: alla data di questo aggiornamento resta comunque in vigore il D.M. 55/2014 nel testo modificato dal D.M. 147/2022, non essendo stato ancora emanato alcun nuovo decreto ministeriale.
Direttiva anti-SLAPP: aperta la procedura d'infrazione Infrazione UE — decreto pendente
Le SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) sono azioni legali promosse non per ottenere giustizia, ma per intimidire e mettere a tacere giornalisti, attivisti, avvocati e chiunque eserciti il diritto di critica su temi di interesse pubblico. Secondo il report 2026 della Coalition Against SLAPPs in Europe (CASE), l'Italia registra per il secondo anno consecutivo il numero più alto di SLAPP documentate in Europa.
Il Parlamento Europeo ha approvato la Direttiva UE 2024/1069 il 27 febbraio 2024, fissando il termine di recepimento al 7 maggio 2026. La direttiva introduce strumenti processuali innovativi: rigetto anticipato delle azioni manifestamente infondate, condanna alle spese per chi promuove cause abusive, tutele specifiche per le vittime.
La Legge 17 marzo 2026, n. 36 (Legge di delegazione europea 2025) ha incluso la direttiva anti-SLAPP tra i provvedimenti da recepire con successivo decreto legislativo. Il termine del 7 maggio 2026 è però scaduto senza che il decreto attuativo sia stato adottato, e le conseguenze non si sono fatte attendere: il 15 luglio 2026 la Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia e di altri tredici Stati membri per non aver comunicato il recepimento completo della direttiva. I Paesi interessati hanno due mesi per rispondere e notificare le misure di recepimento — dunque fino a metà settembre 2026 — decorsi i quali Bruxelles potrà inviare un parere motivato, secondo passaggio della procedura.
Resta aperto, e anzi si acuisce, il nodo dell'ampiezza del recepimento. CASE Italia ha indirizzato una lettera aperta al Ministro della Giustizia chiedendo la rapida adozione del decreto e l'estensione delle tutele anche ai casi puramente nazionali — come già fatto da Romania, Polonia e Belgio — poiché la delega, ricalcando il perimetro della direttiva, copre solo i casi transfrontalieri: le SLAPP puramente interne, che rappresentano la grande maggioranza dei casi italiani, resterebbero prive di una disciplina specifica.
Rilevanza per l'avvocatura: la futura disciplina anti-SLAPP aprirà nuovi terreni di tutela nei procedimenti civili con elemento transfrontaliero, consentendo istanze di archiviazione anticipata e condanna alle spese a carico del promotore dell'azione abusiva. Gli avvocati che assistono giornalisti, attivisti o soggetti coinvolti nel dibattito pubblico dovranno familiarizzare con i nuovi strumenti processuali non appena il decreto legislativo di recepimento sarà adottato; fino ad allora restano operativi i soli strumenti tradizionali dell'ordinamento interno.
Tavola riepilogativa degli aggiornamenti
Per orientarsi a colpo d'occhio sullo stato di ciascun provvedimento:
| Provvedimento | Data | Stato |
|---|---|---|
| Legge delega riforma ordinamento forense (A.S. 1917) | Senato, 22 luglio 2026 | Approvata — attesa GU e decreti delegati |
| Esame di Stato — nuovo formato (D.L. n. 100/2026) | GU 12 giugno 2026 | In vigore — in conversione (A.S. 1939) |
| Formazione continua 2026 — Delibera CNF n. 916/2025 | 21 novembre 2025 | In vigore (anno 2026) |
| Delibera CNF n. 959/2026 — art. 25-bis CDF | GU 5 febbraio 2026 | In vigore dal 7 aprile 2026 |
| Direttiva anti-SLAPP — L. 36/2026 (delegazione europea) | Infrazione: 15 luglio 2026 | Procedura d'infrazione aperta |
Novità
normative
Le domande più comuni sugli aggiornamenti normativi in corso per l'avvocatura italiana, con risposte basate sulle fonti ufficiali disponibili al 23 luglio 2026.
-
No, e la distinzione è importante. Il 22 luglio 2026 il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega (114 voti favorevoli, nessun contrario, 19 astensioni), dopo il via libera della Camera del 26 maggio: l'iter parlamentare è concluso e il testo attende promulgazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma una legge delega non è direttamente applicabile: il Governo ha sei mesi dall'entrata in vigore per emanare i decreti legislativi attuativi, su proposta del Ministro della Giustizia e sentito il CNF, con parere delle Commissioni parlamentari. Fino a quel momento la L. 247/2012 resta interamente in vigore e nessuna delle novità — società tra avvocati, monocommittenza, giuramento, nuovo sistema disciplinare — è operativa.
-
Per il 2026, la delibera CNF n. 916/2025 del 21 novembre 2025 ha stabilito un minimo di 15 crediti (anziché i 20 ordinari), di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie (ordinamento forense, previdenza forense, deontologia ed etica professionale) e 12 nelle materie ordinarie. Tutti i crediti possono essere conseguiti interamente in modalità FAD. L'anno 2026 non viene computato nel triennio formativo, quindi eventuali carenze non incidono sul calcolo triennale.
-
Il D.L. 12 giugno 2026, n. 100 (GU n. 134 del 12 giugno 2026, art. 1) ha definito il nuovo formato: un'unica sessione annuale con due prove scritte — un parere motivato e un atto giudiziario, con scelta tra diritto privato, penale e amministrativo — da svolgersi in presenza e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, e una prova orale unica, cui si accede solo superando entrambi gli scritti con almeno 18 punti ciascuno. Non è prevista la videoscrittura, che resta una prospettiva dei futuri decreti delegati. La nuova disciplina si applica dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del decreto: il riferimento operativo è l'esame 2026. Il decreto è in corso di conversione (A.S. 1939) e il decreto ministeriale con calendario e sedi è atteso tra fine estate e inizio autunno.
-
No. La delibera n. 959/2026, in vigore dal 7 aprile 2026, ha modificato solo l'art. 25-bis del CDF chiarendo che l'obbligo deontologico di equo compenso si applica esclusivamente nei rapporti con banche, assicurazioni, grandi imprese (oltre 50 dipendenti o 10 milioni di euro di ricavi) e pubblica amministrazione. Nei rapporti con privati, consumatori e piccole imprese, il compenso resta liberamente concordabile e nessun obbligo deontologico aggiuntivo è stato introdotto.
-
Le SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) sono cause promosse non per ottenere un risultato giuridicamente fondato, ma per intimidire e mettere a tacere chi esercita il diritto di critica su temi di interesse pubblico. Il termine per il recepimento della Direttiva UE 2024/1069 è scaduto il 7 maggio 2026 senza che il decreto legislativo attuativo sia stato adottato e il 15 luglio 2026 la Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia e altri tredici Stati membri: gli strumenti disponibili in Italia restano quindi quelli tradizionali — eccezione di lite temeraria ex art. 96 c.p.c., domanda riconvenzionale di risarcimento danni, denuncia per abuso del processo. Non appena il decreto attuativo sarà adottato, si aggiungerà la possibilità di istanza di rigetto anticipato delle azioni transfrontaliere manifestamente infondate.
-
Sì. Nel testo approvato in via definitiva il 22 luglio 2026 la durata del tirocinio resta confermata a 18 mesi, con pratica presso uno studio professionale affiancata dalla frequenza, per 12 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai Consigli dell'Ordine, e con frequenza obbligatoria delle scuole forensi. Gli emendamenti approvati in Aula alla Camera hanno introdotto la gratuità della scuola forense per i praticanti con ISEE basso e l'estensione del tirocinio anticipato agli studenti fuori corso. Trattandosi di principi di delega, queste disposizioni diventeranno operative solo con i decreti legislativi attuativi, attesi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.