Testo unico spese di giustizia — aggiornato L. 207/2024v. 2.2

Calcolo Contributo Unificato

Determina il contributo unificato di iscrizione a ruolo per qualsiasi tipo di procedimento civile, di lavoro, amministrativo e tributario.

Importi aggiornati 2026 Tutti i gradi di giudizio Anticipazione art. 30 — esenzioni Soglia patrocinio gratuito D.M. 22/04/2025

Contributo unificato — calcolo guidato

Art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 · importi aggiornati al 2026

Come funziona il calcolo

Guida rapida all’uso dello strumento

Selezionare il tipo di procedimento dal menu a tendina. Per i procedimenti di valore determinato, inserire l’importo della controversia nel campo apposito oppure spuntare la casella Valore indeterminabile. Per i procedimenti civili, di lavoro e previdenza è possibile selezionare il grado di giudizio: lo strumento applica automaticamente i moltiplicatori previsti dalla legge (×1,5 in appello, ×2 in Cassazione per il rito civile).

Il riepilogo oneri mostra riga per riga il contributo unificato, l’anticipazione forfettaria ex art. 30 (con indicazione se dovuta o non dovuta e relativa base normativa) e, per il giudizio in Cassazione, l’imposta fissa di registrazione. Il totale stimato somma automaticamente soltanto gli oneri effettivamente dovuti.

Principali esenzioni e riduzioni

Patrocinio a spese dello Stato

Esenzione totale per redditi IRPEF fino a € 13.659,64 (D.M. 22 aprile 2025, G.U. n. 159/2025). Artt. 74 ss. D.P.R. 115/2002.

Cause di modico valore

Le cause di valore non superiore a € 1.033,00 sono soggette al solo contributo unificato. Nessun altro onere (art. 46 L. 374/1991; Cass. nn. 4725 e 5857/2021).

Lavoro e previdenza

CU ridotto al 50% per controversie individuali di lavoro e pubblico impiego. Esenzione dall’anticipazione art. 30 (L. 319/1958 richiamata dall’art. 30 c. 1 D.P.R. 115/2002).

Insinuazione al passivo

Esenzione totale dal contributo unificato per l’insinuazione al passivo fallimentare (art. 13, c. 4, D.P.R. 115/2002).

Art. 492-bis c.p.c.

Ricerca telematica dei beni da pignorare: CU fisso di € 43,00 e anticipazione art. 30 espressamente esclusa (art. 13, c. 1-quinquies, D.P.R. 115/2002).

Negoziazione assistita e famiglia

Separazioni, divorzi e modifiche delle condizioni: nessuna anticipazione art. 30 (circ. Min. Giustizia DAG 14/05/2012 n. 65934.U). La negoziazione assistita è esente anche dal CU.

Domande frequenti

Il contributo unificato si raddoppia sempre in appello e in Cassazione?

Il sistema dei moltiplicatori (×1,5 in appello, ×2 in Cassazione) si applica ai procedimenti civili ordinari ex art. 13, c. 1-bis, D.P.R. 115/2002. Per i procedimenti amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) è in vigore dal 1° gennaio 2013 un aumento della metà per i giudizi di impugnazione (L. 228/2012). Per i procedimenti tributari (CGT) non sono previsti moltiplicatori di grado.

Qual è la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025?

La L. 207/2024 ha introdotto, con modifica all’art. 14 D.P.R. 115/2002, l’obbligo del versamento minimo di € 43,00 quale condizione per l’iscrizione a ruolo. Dal 1° gennaio 2025 la cancelleria non può procedere all’iscrizione in assenza di tale pagamento. Gli importi per scaglione non sono stati modificati.

Aggiornamento · 21 luglio 2026

Sulla legittimità costituzionale di questa preclusione è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 137 del 2026, depositata il 21 luglio 2026. Le questioni sollevate dalla Corte di cassazione civile e dal Giudice onorario di pace di Benevento, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., sono state dichiarate in parte non fondate e in parte inammissibili: subordinare l’azione al versamento del contributo minimo non è misura sproporzionata, data l’esiguità della somma, ed è giustificata dall’elevato tasso di evasione proprio sugli importi più bassi, per i quali la riscossione ordinaria risultava antieconomica; né vi è discriminazione delle persone non abbienti, che possono essere ammesse al patrocinio a spese dello Stato e sono per ciò stesso esonerate dal contributo.

La Corte ha però rilevato un profilo di contrasto con la Costituzione nella parte in cui la norma attribuisce a un organo diverso dal giudice — il cancelliere — il potere di precludere l’accesso alla giustizia, rimettendo al legislatore la scelta del rimedio, che ammette una pluralità di soluzioni discrezionali. La disposizione resta dunque applicabile e le cancellerie continuano a rifiutare l’iscrizione in difetto del versamento minimo, ma è atteso un intervento normativo (il link alla pronuncia della Corte costituzionale).

Cosa succede se il contributo unificato viene versato in ritardo o in misura insufficiente?

Occorre distinguere due termini, che rispondono a logiche diverse. Il versamento minimo di € 43,00 deve precedere l’iscrizione a ruolo, perché ne è condizione: in sua assenza la cancelleria non può procedere (art. 14, c. 3.1). Il saldo del contributo effettivamente dovuto deve invece essere versato entro trenta giorni, che decorrono dall’iscrizione a ruolo (art. 9, c. 1) oppure dalla costituzione del convenuto, quando è questi a esserne onerato (art. 14, c. 3). Se il pagamento è tempestivo non maturano né interessi né sanzioni.

Decorso il termine senza versamento, l’ufficio giudiziario trasmette a Equitalia Giustizia la richiesta di recupero dell’importo, degli interessi al saggio legale e della sanzione prevista dall’art. 16, c. 1-bis. La circolare del Ministero della Giustizia del 10 aprile 2026, che dà attuazione all’art. 248, c. 3-bis, del testo unico — introdotto anch’esso dalla Legge di Bilancio 2025 — chiarisce come vada trattato il pagamento tardivo depositato nel fascicolo telematico, e distingue in base a un solo elemento: se la partita di credito presso Equitalia sia già stata aperta. Se non lo è ancora, la cancelleria accetta il versamento e ne acquisisce la ricevuta, restando dovuti separatamente interessi e sanzione; se invece la partita è già aperta, il pagamento telematico non viene accettato e il debitore deve definire la propria posizione direttamente con Equitalia Giustizia.

Le stesse regole valgono per l’importo ulteriore dovuto in caso di impugnazione respinta (art. 13, c. 1-quater), con una differenza di decorrenza: l’obbligo sorge con la pubblicazione del provvedimento, ed è da quel momento che corrono i trenta giorni utili a evitare interessi e sanzione. Nei giudizi di cassazione gli adempimenti competono all’ufficio giudiziario individuato per il recupero ai sensi dell’art. 208, c. 1, lett. a).

Quali sono gli oneri complessivi per il giudizio in Cassazione?

Occorre versare: (1) il contributo unificato in misura doppia rispetto al primo grado (art. 13, c. 1-bis); (2) l’anticipazione forfettaria di € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/2002, salvo le esenzioni applicabili; (3) l’imposta fissa di registrazione di € 200,00 (art. 13, c. 2-bis). Il calcolatore riepiloga e somma automaticamente questi oneri.

Come si determina il valore della controversia?

Il valore si determina secondo i criteri degli artt. 10-15 c.p.c. Per le cause di valore indeterminabile il D.P.R. 115/2002 prevede importi fissi differenziati per tipo di procedimento. L’omessa dichiarazione del valore comporta l’applicazione dello scaglione massimo (€ 1.686,00 al primo grado).

La marca da € 27,00 è dovuta nei procedimenti davanti al Giudice di Pace?

Dipende dal valore. Se la controversia non supera € 1.033,00, la causa è soggetta al solo contributo unificato e la marca non è dovuta (art. 46, c. 1, L. 374/1991; Cass. nn. 4725 e 5857/2021; circ. Ag. Entrate n. 30/2022). Al di sopra di tale soglia la marca è dovuta, salvo le esenzioni per materia (lavoro, previdenza, famiglia).