Calcolo dei termini processuali
Oltre cento termini, con sospensione feriale, calcolo a ritroso e riferimento normativo.
Come funziona il calcolo dei termini processuali
Seleziona il tipo di processo e il termine
Il menu a tendina elenca oltre cento termini previsti dai quattro riti, organizzati per categoria: atti introduttivi e impugnazioni, atti endoprocessuali e memorie e — per il processo civile — le sezioni dedicate al rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies ss. c.p.c.) e ai procedimenti in materia di famiglia e minorenni (art. 473-bis c.p.c.). Per il processo civile è presente anche una sezione dedicata alle esecuzioni (Libro III c.p.c.), dall'efficacia del precetto ai termini di iscrizione a ruolo del pignoramento. Il processo amministrativo è articolato in sezioni distinte per rito — ordinario, camerali a termini dimezzati (accesso, silenzio, ottemperanza), abbreviato ex art. 119 C.P.A. e contenzioso elettorale (artt. 130-131 C.P.A.) — così da tenere separati i termini pieni da quelli dimidiati. Per il processo tributario sono inclusi i termini del Codice della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), compresa la voce dedicata alla sospensione da accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). Alla selezione, lo strumento pre-imposta automaticamente il numero di giorni, il tipo di computo (giorni di calendario, giorni liberi o mesi interi) e la direzione del calcolo.Inserisci la data di riferimento
Per i termini in avanti — impugnazioni, opposizioni, deposito atti — la data è il dies a quo: la data da cui il termine inizia a decorrere (notifica della sentenza, lettura del dispositivo, pubblicazione del provvedimento). Per i termini a ritroso — memorie ex art. 73 C.P.A., memorie ex art. 171-ter c.p.c., memorie e documenti nel processo tributario ex art. 80 D.Lgs. 175/2024 — la data è quella dell'udienza o della scadenza fissata, e lo strumento calcola l'ultimo giorno utile per il deposito.Sospensione feriale dei termini e modalità prudenziale
La sospensione feriale (1–31 agosto) è attiva per impostazione predefinita per tutti i riti. Si disattiva automaticamente quando si seleziona un procedimento urgente o cautelare, oppure un termine per cui la legge esclude espressamente la sospensione (rito del lavoro, procedimenti di separazione e divorzio, contenzioso elettorale, accertamento con adesione). La modalità prudenziale aggiunge un promemoria anticipato di 3, 5, 7 o 10 giorni rispetto alla scadenza effettiva.Conserva, esporta e stampa il calcolo della scadenza
Ogni calcolo può essere salvato nell'elenco in fondo alla pagina, che resta disponibile sul dispositivo per consultazioni successive. Dal riquadro del risultato è possibile esportare la scadenza nel calendario (Google Calendar, Apple Calendario e Outlook tramite file .ics), copiare il risultato con i riferimenti normativi per incollarlo in un atto o in una email, oppure stamparlo in un formato pulito, privo di menu e pulsanti, adatto al fascicolo. Il pulsante Nuovo calcolo riporta il modulo alle impostazioni iniziali.Verifica sempre il riferimento normativo
Ogni risultato è accompagnato dall'indicazione della norma applicata, dal tipo di computo adottato e dalle eventuali regole speciali applicate al caso (proroga del sabato, sospensione feriale, dimezzamento dei termini). Le note esplicative segnalano inoltre le ipotesi in cui il valore preimpostato va modificato manualmente, come nel caso delle notificazioni all'estero.Tabella dei termini processuali per rito: civile, penale, amministrativo e tributario
Calcolo dei termini nel processo civile c.p.c.
Termini del primo grado
- Termine dilatorio citazione: 120 giorni liberi (150 se all'estero) (art. 163-bis co. 1, post-Cartabia)
- Costituzione convenuto: 70 giorni prima dell'udienza (art. 166)
- Memorie integrative: 40, 20 e 10 giorni prima dell'udienza (art. 171-ter nn. 1-3)
- Fase decisoria, trattazione scritta: note di precisazione conclusioni 60 gg., comparse conclusionali 30 gg., memorie di replica 15 gg. (art. 189)
- Fase decisoria, discussione orale collegiale: note di precisazione conclusioni 30 gg., note conclusionali 15 gg. (art. 275-bis)
Termini per le impugnazioni
- Appello, termine breve: 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 325)
- Appello, termine lungo: 6 mesi dalla pubblicazione (art. 327, post-Cartabia)
- Appello, termine dilatorio citazione: 90 giorni liberi (150 se all'estero) (art. 342 co. 2)
- Appello, costituzione appellante: 10 giorni dalla notifica (art. 347 co. 1, post D.Lgs. 164/2024)
- Appello, costituzione appellato: 20 giorni prima dell'udienza (art. 347 co. 2, post D.Lgs. 164/2024)
- Fase decisoria in appello: 60, 30 e 15 giorni prima dell'udienza di rimessione (art. 352)
- Cassazione: 60 giorni (breve) o 6 mesi (lungo) (artt. 325-327)
- Controricorso: 40 giorni dalla notifica del ricorso, con solo deposito telematico (art. 370, post-Cartabia)
- Memorie in Cassazione: 10 giorni liberi prima dell'udienza pubblica (art. 378) o dell'adunanza camerale (art. 380-bis.1)
- Revocazione: 30 giorni, con dies a quo variabile secondo il motivo (artt. 395-396)
Termini nei riti speciali e nelle opposizioni
- Opposizione a decreto ingiuntivo: 40 giorni dalla notifica (art. 641)
- Regolamento di competenza: 30 giorni per il ricorso, 40 per le scritture difensive (artt. 42-47, post D.Lgs. 164/2024)
- Rito del lavoro, memoria difensiva: 10 giorni prima dell'udienza (art. 416)
- Rito semplificato, termine dilatorio ricorso: 40 giorni liberi (60 se all'estero) (art. 281-undecies co. 2)
- Rito semplificato, memoria integrativa e replica: 20 e 10 giorni assegnati dal giudice (art. 281-duodecies co. 4)
- Famiglia, memorie ex art. 473-bis.17: 20, 10 e 5 giorni prima dell'udienza
- Famiglia, fase decisoria: 60, 30 e 15 giorni prima dell'udienza (art. 473-bis.28)
Termini nelle esecuzioni civili
- Efficacia del precetto: 90 giorni dalla notificazione per iniziare l'esecuzione (art. 481)
- Termine dilatorio per l'inizio dell'esecuzione: 10 giorni dalla notificazione del precetto (art. 482)
- Iscrizione a ruolo, pignoramento mobiliare e presso terzi: 30 giorni dalla consegna degli atti (artt. 518 co. 6 e 543 co. 4)
- Iscrizione a ruolo, pignoramento immobiliare: 15 giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento (art. 557 co. 2)
- Istanza di assegnazione o vendita: 45 giorni dal pignoramento (art. 497, post-Cartabia)
- Documentazione ipocatastale: 45 giorni dalla notifica del pignoramento, prorogabili una sola volta (art. 567 co. 2)
- Opposizione agli atti esecutivi: 20 giorni dal compimento dell'atto o dalla sua notificazione (art. 617)
- Reclamo avverso l'ordinanza di estinzione: 20 giorni dall'udienza o dalla comunicazione (art. 630 co. 3)
Calcolo dei termini nel processo penale c.p.p.
- Impugnazione 15 gg., motivazione contestuale e parti presenti: dalla lettura del dispositivo (art. 585 co. 1 lett. a, co. 2 lett. b)
- Impugnazione 15 gg., provvedimento camerale: dalla notifica dell'avviso di deposito (art. 585 co. 1 lett. a, co. 2 lett. a)
- Impugnazione 30 gg., motivazione entro il 15° giorno: dalla scadenza del termine legale (art. 585 co. 1 lett. b, art. 544 co. 2)
- Impugnazione 45 gg., motivazione entro termine più lungo: dalla scadenza del termine fissato dal giudice (art. 585 co. 1 lett. c, art. 544 co. 3)
- Difensore dell'imputato assente: +15 giorni su ciascun termine, quindi 30, 45 o 60 giorni (art. 585 co. 1-bis)
- Motivi nuovi: fino a 15 giorni prima dell'udienza (art. 585 co. 4)
- Opposizione a decreto penale: 15 giorni dalla notifica (art. 461)
- Riesame cautelare personale: 10 giorni dall'esecuzione (art. 309)
- Appello cautelare: 10 giorni dalla notificazione (art. 310)
- Riesame misure cautelari reali: 10 giorni (art. 324)
- Lista testi: 7 giorni liberi prima dell'udienza (art. 468 co. 1)
- Memorie in Cassazione, camera di consiglio: 15 giorni prima dell'udienza, 10 nel rito partecipato ex art. 127 (art. 611 co. 1)
- Memorie ex art. 415-bis: 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione indagini
- Memorie nell'incidente di esecuzione: 5 giorni prima dell'udienza (art. 666 co. 3)
Calcolo dei termini nel processo amministrativo C.P.A.
Rito ordinario
- Ricorso TAR: 60 giorni dalla notifica del provvedimento (art. 29)
- Deposito ricorso: 30 giorni dall'ultima notificazione (art. 45 co. 1)
- Motivi aggiunti: 60 giorni dalla conoscenza dell'atto (art. 43)
- Ricorso incidentale: 60 giorni dalla notifica del ricorso principale (art. 42)
- Appello CdS: 60 giorni dalla notifica (breve) o 6 mesi dalla pubblicazione (lungo) (art. 92 co. 1 e 3)
- Documenti, memorie e repliche: 40, 30 e 20 giorni liberi prima dell'udienza (art. 73 co. 1)
- Memorie cautelari: 2 giorni liberi prima dell'udienza collegiale (art. 55 co. 5)
- Richiesta di passaggio in decisione: entro le ore 12 del terzo giorno antecedente l'udienza (art. 13-quater All. 2)
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato: 120 giorni (D.P.R. 1199/1971)
Riti camerali a termini dimezzati: accesso, silenzio, ottemperanza
- Ricorso sull'accesso agli atti: 30 giorni (art. 116)
- Ricorso avverso il silenzio: 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (art. 117 co. 1)
- Ricorso per ottemperanza: prescrizione decennale dal passaggio in giudicato (artt. 112 e 114 co. 1)
- Deposito ricorso, riti camerali: 15 giorni (artt. 87 co. 3 e 45)
- Appello nei riti camerali: 30 giorni (breve) o 3 mesi (lungo) (artt. 87 co. 3 e 92)
- Documenti, memorie e repliche nel rito camerale: 20, 15 e 10 giorni liberi (artt. 73 co. 1 e 87 co. 3)
Rito abbreviato ex art. 119 C.P.A. (termini dimezzati)
- Deposito del ricorso: 15 giorni dall'ultima notificazione (artt. 119 co. 2 e 45)
- Appello al Consiglio di Stato: 30 giorni (breve) o 3 mesi (lungo) (artt. 119 co. 2 e 92)
- Materie: appalti pubblici, autorità indipendenti, energia, comunicazioni elettroniche (art. 119 co. 1)
Contenzioso elettorale
- Ricorso primo grado: 30 giorni dalla proclamazione degli eletti (art. 130 co. 1)
- Notifica del ricorso: 10 giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale (art. 130 co. 3)
- Deposito del ricorso: 10 giorni dall'ultima notificazione (art. 130 co. 4)
- Controdeduzioni: 15 giorni dal perfezionamento della notifica (art. 130 co. 5)
- Appello al Consiglio di Stato: 20 giorni (art. 131 co. 1)
Calcolo dei termini nel processo tributario D.Lgs. 175/2024
- Ricorso avverso atto tributario: 60 giorni dalla notifica (art. 67)
- Costituzione del ricorrente: 30 giorni dalla notifica del ricorso (art. 68)
- Costituzione del resistente: 60 giorni dalla notifica del ricorso (art. 69)
- Appello e Cassazione, termine breve: 60 giorni dalla notifica della sentenza (art. 105)
- Appello e Cassazione, termine lungo: 6 mesi dalla pubblicazione (art. 87, che rinvia all'art. 327 c.p.c.)
- Revocazione: 60 giorni dalla notifica; per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. il termine decorre dalla scoperta del vizio (art. 105 co. 2)
- Riassunzione dopo rinvio dalla Cassazione: 6 mesi dalla pubblicazione (art. 118 co. 1)
- Deposito documenti: 20 giorni liberi prima dell'udienza (art. 80)
- Memorie illustrative: 10 giorni liberi prima dell'udienza (art. 80)
- Repliche scritte in camera di consiglio: 5 giorni liberi prima (art. 80 co. 3)
- Reclamo avverso provvedimento cautelare: 15 giorni dalla notifica (art. 96)
- Sospensione per accertamento con adesione: 90 giorni dall'istanza (art. 6 co. 3 D.Lgs. 218/1997)
Come si computano i termini processuali
La disciplina generale del computo è dettata dagli artt. 152-155 c.p.c. e si estende, per rinvio, al processo amministrativo (art. 52 C.P.A.) e al processo tributario (art. 1, co. 2, D.Lgs. 175/2024). Il processo penale conserva una regola propria all'art. 172 c.p.p. Le pagine che seguono riassumono i criteri che il calcolatore applica automaticamente a ciascun termine.
Il dies a quo e il dies ad quem
L'art. 155, co. 1, c.p.c. art. 155 c.p.c. stabilisce che nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno o l'ora iniziali: è la regola sintetizzata nel brocardo dies a quo non computatur in termino. Il conteggio parte quindi dal giorno successivo all'evento da cui il termine decorre — la notifica della sentenza, la lettura del dispositivo, la comunicazione del provvedimento.
Il giorno finale, il dies ad quem, si computa invece per intero: l'atto è tempestivo se compiuto entro la fine di quel giorno. Un termine di trenta giorni che decorre dal 10 marzo scade quindi il 9 aprile, non l'8.
Giorni di calendario, giorni liberi e giorni lavorativi
Il criterio ordinario è quello dei giorni di calendario: si contano tutti i giorni, compresi sabati, domeniche e festivi, salve le proroghe di cui si dirà.
Nei termini liberi non si computano né il giorno iniziale né quello finale: entrambi restano, appunto, liberi. È il criterio dei termini dilatori a comparire (art. 163-bis c.p.c.), dei termini per documenti, memorie e repliche nel processo amministrativo (art. 73 C.P.A.) e degli analoghi termini nel processo tributario (art. 80 D.Lgs. 175/2024).
I giorni lavorativi, con esclusione di sabati e domeniche dal conteggio, ricorrono solo dove la norma li richiami espressamente: sono l'eccezione, non la regola.
Termini a mesi e ad anni
Per i termini espressi in mesi o in anni l'art. 155, co. 2, c.p.c. prescrive di osservare il calendario comune: la scadenza cade nel giorno dello stesso numero del mese finale, indipendentemente da quanti giorni quel mese abbia. Il termine lungo di sei mesi per l'impugnazione (art. 327 c.p.c.; art. 92, co. 3, C.P.A.; art. 87 D.Lgs. 175/2024) decorrente dal 1° aprile scade dunque il 1° ottobre.
Se nel mese di scadenza il giorno corrispondente non esiste — è il caso del 31 in un mese di trenta giorni — la scadenza si colloca nell'ultimo giorno del mese.
Scadenza di sabato, domenica o giorno festivo
L'art. 155 c.p.c. articola la disciplina su tre commi. Il terzo stabilisce che i giorni festivi si computano nel termine: non allungano il conteggio. Il quarto dispone che, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Il quinto estende quella proroga ai soli termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato.
La precisazione non è formale. Il sesto comma chiarisce infatti che resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa. Il sabato, in altre parole, non è equiparato in via generale al giorno festivo: gode della proroga soltanto l'atto da compiersi fuori udienza.
Negli altri riti: nel processo amministrativo vale la stessa proroga per i termini in avanti (art. 52, co. 5, C.P.A.); nel processo tributario la regola opera per rinvio all'art. 155 c.p.c.; nel processo penale l'art. 172, co. 3, c.p.p. prevede la proroga per la domenica e i giorni festivi, ma non l'assimilazione del sabato.
Il calcolo dei termini a ritroso
Alcuni termini non si contano in avanti da un evento passato, ma all'indietro da una data futura: le memorie ex art. 171-ter c.p.c., i termini ex art. 73 C.P.A., i depositi ex art. 80 D.Lgs. 175/2024. Il criterio del dies a quo resta lo stesso, applicato specularmente: il giorno dell'udienza non si computa e il conteggio parte da quello precedente.
Per la proroga vale invece un principio invertito: se il termine a ritroso viene a cadere in un giorno festivo o di sabato, lo slittamento opera all'indietro, verso il giorno utile precedente, perché la proroga in avanti ridurrebbe lo spazio difensivo della controparte. Il punto è stato messo a fuoco dalla giurisprudenza di legittimità: si veda, su questo blog, l'analisi della pronuncia della Cassazione sui termini a ritroso.
Termini perentori e termini ordinatori
La distinzione governa le conseguenze dell'inosservanza. L'art. 152, co. 2, c.p.c. art. 152 c.p.c. fissa una presunzione di ordinatorietà: i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori. La giurisprudenza vi affianca la perentorietà desumibile dallo scopo e dalla funzione del termine.
I termini perentori non possono essere abbreviati né prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti (art. 153, co. 1, c.p.c.): la loro inosservanza produce decadenza.
I termini ordinatori possono essere abbreviati o prorogati dal giudice, anche d'ufficio, ma soltanto prima della scadenza; la proroga non può eccedere la durata del termine originario e un'ulteriore proroga è ammessa solo per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato (art. 154 c.p.c.). Da qui la trappola più frequente: lasciato spirare il termine ordinatorio senza istanza di proroga, l'effetto preclusivo è identico a quello di un termine perentorio.
La rimessione in termini per causa non imputabile
La parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede a norma dell'art. 294, secondo e terzo comma (art. 153, co. 2, c.p.c.). Il comma è stato introdotto dalla L. 69/2009, che ha contestualmente abrogato l'art. 184-bis, conferendo all'istituto portata generale e non più limitata alla fase istruttoria.
Due condizioni reggono l'istituto: la non imputabilità della causa, che esclude l'errore del difensore riconducibile a negligenza, e la tempestività della reazione della parte una volta rimosso l'impedimento.
La sospensione feriale dei termini
Dal 1° al 31 agosto di ciascun anno il decorso dei termini processuali è sospeso (L. 742/1969, nel periodo così ridotto dal D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014). Un termine iniziato prima di agosto riprende a decorrere dal 1° settembre per la parte residua.
Le esclusioni vanno tenute distinte per giurisdizione. In materia civile l'art. 3 della legge sottrae alla sospensione le cause e i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941) — fra cui le cause di lavoro e previdenza, le opposizioni esecutive, gli alimenti, i procedimenti cautelari e quelli per i quali il ritardo può produrre grave pregiudizio — oltre alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c.
In materia penale vale invece il principio opposto rispetto a una semplificazione assai diffusa: la sospensione è la regola, anche per i procedimenti cautelari e per i termini delle indagini preliminari. L'art. 2 della legge la esclude in tre sole ipotesi: nei procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare, ma soltanto se essi o i loro difensori vi rinuncino; per i termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata; e quando il giudice, con ordinanza non impugnabile e specificamente motivata, dichiara l'urgenza del processo perché la prescrizione matura durante la sospensione o nei quarantacinque giorni successivi, ovvero perché scadono i termini di custodia cautelare. Fuori da questi casi i termini per il riesame e per l'appello cautelare restano sospesi come gli altri.
Il calcolatore disattiva automaticamente la sospensione per i termini che ne sono esclusi ex lege e indica, per ciascuno, il fondamento dell'esclusione.
Domande frequenti sui termini processuali
Cosa cambia con la Riforma Cartabia per le memorie nel rito civile ordinario?
Come funziona il processo tributario telematico (PTT) e quando decorrono i termini?
In mancanza di notifica ad istanza di parte si applica il termine lungo di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 87 — rinvio all'art. 327 c.p.c.). I termini per memorie e documenti (art. 80) decorrono all'indietro dalla data dell'udienza
fissata dalla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria.
Quando i termini del processo amministrativo sono dimezzati?
La seconda ipotesi riguarda il rito abbreviato dell'art. 119 C.P.A., applicabile alle controversie in materia di appalti pubblici, autorità amministrative indipendenti, energia e comunicazioni elettroniche: l'art. 119, co. 2, dispone il dimezzamento di tutti i termini processuali ordinari, salvo, in primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
Diverso è il regime del contenzioso elettorale, dove gli artt. 130 e 131 C.P.A. fissano termini propri e autonomi, ai quali non si applica la sospensione feriale.
Cosa ha modificato il correttivo Cartabia (D.Lgs. 164/2024) in materia di termini?
Nel rito semplificato di cognizione ha rimodulato l'art. 281-duodecies, sopprimendo il vecchio termine per le note scritte e disciplinando al comma 4 la memoria integrativa (fino a 20 giorni) e la successiva replica (fino a 10 giorni), entrambe assegnate dal giudice.
Ha inoltre ripristinato al comma 3 dell'art. 163-bis il termine di 90 giorni liberi per la comunicazione del decreto presidenziale di anticipazione dell'udienza, e ha portato da 20 a 40 giorni il termine per il deposito delle scritture difensive nel regolamento di competenza (art. 47, co. 5, c.p.c.).
Fino a che ora si può notificare via PEC l'ultimo giorno del termine?
Il punto va letto con attenzione, perché è spesso riassunto in modo impreciso: lo slittamento alle ore 7 opera soltanto sul versante del destinatario. Per chi notifica il termine resta utilizzabile fino alle ore 24 dell'ultimo giorno utile, come affermato dalle Sezioni Unite con ordinanza n. 32091/2023, che ha superato l'orientamento formatosi sull'abrogato art. 16-septies D.L. 179/2012 dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 75/2019.
La conseguenza pratica è duplice: la notifica eseguita alle 23.40 dell'ultimo giorno è tempestiva, ma il termine breve per l'impugnazione della controparte decorrerà dalle ore 7 del mattino seguente.
Entro quale ora deve essere effettuato il deposito telematico nel giorno di scadenza?
La norma richiama espressamente l'art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c.: al deposito telematico si applicano perciò la proroga al primo giorno non festivo e quella prevista per gli atti da compiersi fuori udienza che scadono di sabato.
Va segnalato che l'individuazione della ricevuta rilevante ai fini della tempestività è oggetto di letture divergenti, riferendosi parte degli interpreti alla ricevuta di accettazione e parte a quella di avvenuta consegna. In prossimità della scadenza è prudente non concentrare il deposito nelle ultime ore della giornata.
Lo strumento è fornito a titolo informativo e didattico. I calcoli si basano sulle disposizioni normative vigenti al momento della pubblicazione e vengono aggiornati periodicamente; tuttavia potrebbero non riflettere modifiche legislative o orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti. Per procedimenti in corso o scadenze di rilevanza processuale si raccomanda di verificare il termine con il testo vigente della norma e, se del caso, di consultare un avvocato. L'autore declina ogni responsabilità per errori od omissioni derivanti dall'uso dello strumento.