Come funziona lo strumento
Seleziona il tipo di processo e il termine
Il menu a tendina elenca tutti i termini previsti dai tre codici di rito, organizzati per categoria: atti introduttivi e impugnazioni, atti endoprocessuali e memorie, e — per il processo civile — le sezioni dedicate al rito semplificato (artt. 281-decies ss. c.p.c.) e ai procedimenti in materia di famiglia e minorenni (art. 473-bis c.p.c.). Alla selezione, lo strumento pre-imposta automaticamente il numero di giorni, il tipo di computo (giorni di calendario, giorni liberi o mesi interi) e la direzione del calcolo.
Inserisci la data di riferimento
Per i termini in avanti — impugnazioni, opposizioni, deposito atti — la data è il dies a quo: la data da cui il termine inizia a decorrere (notifica della sentenza, lettura del dispositivo, pubblicazione del provvedimento). Per i termini a ritroso — memorie ex art. 73 C.P.A., memorie art. 171-ter c.p.c., costituzione del convenuto — la data è quella dell'udienza o della scadenza fissata, e lo strumento calcola l'ultimo giorno utile per il deposito.
Sospensione feriale e modalità prudenziale
La sospensione feriale (1–31 agosto) è attiva per impostazione predefinita per tutti i riti. Si disattiva automaticamente quando si seleziona un procedimento urgente o cautelare oppure un termine per cui la legge esclude espressamente la sospensione (rito del lavoro, procedimenti di separazione e divorzio). La modalità prudenziale aggiunge un promemoria anticipato di 3, 5, 7 o 10 giorni rispetto alla scadenza effettiva.
I principali termini processuali: sintesi normativa
Processo civile c.p.c.
- Appello (termine breve): 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 325)
- Appello (termine lungo): 6 mesi dalla pubblicazione (art. 327, post-Cartabia)
- Cassazione: 60 giorni (breve) o 6 mesi (lungo) (artt. 325–327)
- Opposizione DI: 40 giorni dalla notifica (art. 641)
- 1ª memoria ex art. 171-ter: 40 giorni prima dell'udienza
- Costituzione convenuto: 70 giorni prima dell'udienza (art. 166, post-Cartabia)
- Note di precisazione conclusioni: 60 giorni prima dell'udienza di rimessione (art. 189)
- Comparse conclusionali: 30 giorni prima dell'udienza (art. 189)
- Memorie di replica: 15 giorni prima dell'udienza (art. 189)
- Decisione scritta (monocratico): note conclusive 60 gg, repliche 30 gg (art. 275-bis)
Processo penale c.p.p.
- Impugnazione 15 gg — motiv. contestuale, parti presenti (lett. a): dalla lettura del dispositivo in udienza (art. 585 co. 1 lett. a — co. 2 lett. b)
- Impugnazione 15 gg — provvedimento camerale (lett. a): dalla notifica/comunicazione dell'avviso di deposito (art. 585 co. 1 lett. a — co. 2 lett. a)
- Impugnazione 30 gg — motivazione depositata entro il 15° giorno (lett. b): dalla scadenza del termine legale di 15 giorni dalla pronuncia (art. 585 co. 1 lett. b — co. 2 lett. c — art. 544 co. 2)
- Impugnazione 45 gg — motivazione entro termine più lungo del giudice (lett. c): dalla scadenza del termine fissato dal giudice (art. 585 co. 1 lett. c — co. 2 lett. c — art. 544 co. 3)
- ▲ Difensore imputato assente (co. 1-bis — D.Lgs. 150/2022): +15 giorni su ciascun termine di cui sopra → 30 / 45 / 60 giorni (art. 585 co. 1-bis)
- Motivi nuovi: fino a 15 giorni prima dell'udienza di trattazione (art. 585 co. 4)
- Opposizione decreto penale: 15 giorni dalla notifica (art. 461)
- Riesame cautelare personale: 10 giorni dall'esecuzione (art. 309)
- Lista testi dibattimento: 7 giorni prima dell'udienza (art. 468)
- Avviso ex art. 415-bis: memorie entro 20 giorni dalla notifica
Processo amministrativo C.P.A.
- Ricorso TAR: 60 giorni dalla notifica del provvedimento (art. 29)
- Appello CdS (breve): 60 giorni dalla notifica sentenza (art. 92 co. 1)
- Appello CdS (lungo): 6 mesi dalla pubblicazione (art. 92 co. 3, post D.L. 80/2021)
- Memorie (udienza pubblica): 30 giorni liberi prima (art. 73)
- Documenti: 40 giorni liberi prima dell'udienza (art. 73)
- Repliche: 20 giorni liberi prima dell'udienza (art. 73)