Calcolo Termini Processuali | Strumento Gratuito Online

Come funziona lo strumento

Seleziona il tipo di processo e il termine

Il menu a tendina elenca tutti i termini previsti dai tre codici di rito, organizzati per categoria: atti introduttivi e impugnazioni, atti endoprocessuali e memorie, e — per il processo civile — le sezioni dedicate al rito semplificato (artt. 281-decies ss. c.p.c.) e ai procedimenti in materia di famiglia e minorenni (art. 473-bis c.p.c.). Alla selezione, lo strumento pre-imposta automaticamente il numero di giorni, il tipo di computo (giorni di calendario, giorni liberi o mesi interi) e la direzione del calcolo.

Inserisci la data di riferimento

Per i termini in avanti — impugnazioni, opposizioni, deposito atti — la data è il dies a quo: la data da cui il termine inizia a decorrere (notifica della sentenza, lettura del dispositivo, pubblicazione del provvedimento). Per i termini a ritroso — memorie ex art. 73 C.P.A., memorie art. 171-ter c.p.c., costituzione del convenuto — la data è quella dell'udienza o della scadenza fissata, e lo strumento calcola l'ultimo giorno utile per il deposito.

Sospensione feriale e modalità prudenziale

La sospensione feriale (1–31 agosto) è attiva per impostazione predefinita per tutti i riti. Si disattiva automaticamente quando si seleziona un procedimento urgente o cautelare oppure un termine per cui la legge esclude espressamente la sospensione (rito del lavoro, procedimenti di separazione e divorzio). La modalità prudenziale aggiunge un promemoria anticipato di 3, 5, 7 o 10 giorni rispetto alla scadenza effettiva.

I principali termini processuali: sintesi normativa

Processo civile c.p.c.

  • Appello (termine breve): 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 325)
  • Appello (termine lungo): 6 mesi dalla pubblicazione (art. 327, post-Cartabia)
  • Cassazione: 60 giorni (breve) o 6 mesi (lungo) (artt. 325–327)
  • Opposizione DI: 40 giorni dalla notifica (art. 641)
  • 1ª memoria ex art. 171-ter: 40 giorni prima dell'udienza
  • Costituzione convenuto: 70 giorni prima dell'udienza (art. 166, post-Cartabia)
  • Note di precisazione conclusioni: 60 giorni prima dell'udienza di rimessione (art. 189)
  • Comparse conclusionali: 30 giorni prima dell'udienza (art. 189)
  • Memorie di replica: 15 giorni prima dell'udienza (art. 189)
  • Decisione scritta (monocratico): note conclusive 60 gg, repliche 30 gg (art. 275-bis)

Processo penale c.p.p.

  • Impugnazione 15 gg — motiv. contestuale, parti presenti (lett. a): dalla lettura del dispositivo in udienza (art. 585 co. 1 lett. a — co. 2 lett. b)
  • Impugnazione 15 gg — provvedimento camerale (lett. a): dalla notifica/comunicazione dell'avviso di deposito (art. 585 co. 1 lett. a — co. 2 lett. a)
  • Impugnazione 30 gg — motivazione depositata entro il 15° giorno (lett. b): dalla scadenza del termine legale di 15 giorni dalla pronuncia (art. 585 co. 1 lett. b — co. 2 lett. c — art. 544 co. 2)
  • Impugnazione 45 gg — motivazione entro termine più lungo del giudice (lett. c): dalla scadenza del termine fissato dal giudice (art. 585 co. 1 lett. c — co. 2 lett. c — art. 544 co. 3)
  • ▲ Difensore imputato assente (co. 1-bis — D.Lgs. 150/2022): +15 giorni su ciascun termine di cui sopra → 30 / 45 / 60 giorni (art. 585 co. 1-bis)
  • Motivi nuovi: fino a 15 giorni prima dell'udienza di trattazione (art. 585 co. 4)
  • Opposizione decreto penale: 15 giorni dalla notifica (art. 461)
  • Riesame cautelare personale: 10 giorni dall'esecuzione (art. 309)
  • Lista testi dibattimento: 7 giorni prima dell'udienza (art. 468)
  • Avviso ex art. 415-bis: memorie entro 20 giorni dalla notifica

Processo amministrativo C.P.A.

  • Ricorso TAR: 60 giorni dalla notifica del provvedimento (art. 29)
  • Appello CdS (breve): 60 giorni dalla notifica sentenza (art. 92 co. 1)
  • Appello CdS (lungo): 6 mesi dalla pubblicazione (art. 92 co. 3, post D.L. 80/2021)
  • Memorie (udienza pubblica): 30 giorni liberi prima (art. 73)
  • Documenti: 40 giorni liberi prima dell'udienza (art. 73)
  • Repliche: 20 giorni liberi prima dell'udienza (art. 73)

Domande frequenti sui termini processuali

Cosa si intende per "dies a quo" e perché non viene computato nel termine?
Il dies a quo è il giorno iniziale dal quale decorre il termine processuale: la data di notifica della sentenza, di lettura del dispositivo, di comunicazione del provvedimento. L'art. 155, co. 1, c.p.c. stabilisce che il giorno iniziale non si computa (dies a quo non computatur in termino): il conteggio parte dal giorno successivo. Lo stesso principio vale per i termini a ritroso: il giorno dell'udienza non è contato, e il calcolo parte dal giorno precedente.
Cosa succede se la scadenza di un termine cade di sabato, domenica o giorno festivo?
Nel processo civile l'art. 155, co. 4, c.p.c. (come modificato dalla L. 263/2005 e confermato dalla Riforma Cartabia) equipara il sabato ai giorni festivi: se la scadenza cade di sabato, domenica o festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Nel processo amministrativo vale la stessa regola per effetto del rinvio al c.p.c. Nel processo penale si applica la proroga per domenica e festivi (art. 172, co. 3, c.p.p.), ma non l'equiparazione automatica del sabato.
La sospensione feriale si applica a tutti i tipi di processo?
La sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969, modificata dal D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014) si applica come regola generale ai processi civili, penali e amministrativi. Sono esclusi: i procedimenti cautelari e urgenti (art. 92 disp. att. c.p.c.; art. 55 C.P.A.), il rito del lavoro e previdenziale (art. 3 L. 742/1969), le misure cautelari penali (artt. 309, 310, 324 c.p.p.), i procedimenti di separazione e divorzio (art. 3 L. 742/1969). Lo strumento gestisce automaticamente le eccezioni in base al tipo di termine selezionato.
Come si calcolano i termini espressi in mesi (appello, Cassazione)?
I termini espressi in mesi (come il termine lungo di 6 mesi per l'appello ex art. 327 c.p.c. o per l'appello al Consiglio di Stato ex art. 92, co. 3, C.P.A.) si calcolano per mesi interi ai sensi dell'art. 155, co. 2, c.p.c.: la scadenza cade nel giorno corrispondente del mese di scadenza (es. dal 1° aprile → scadenza il 1° ottobre). Non si tratta quindi di 183 giorni fissi, ma di un calcolo "mese su mese" che tiene conto della diversa durata dei mesi. Se il giorno corrispondente non esiste (es. 31 in un mese da 30 giorni), la scadenza cade nell'ultimo giorno del mese.
Cosa cambia con la Riforma Cartabia per le memorie nel rito civile ordinario?
Il D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), in vigore per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, ha profondamente modificato la fase preparatoria del giudizio civile di primo grado. Il sistema delle tre memorie ex art. 171-ter c.p.c. sostituisce la vecchia udienza ex art. 183, co. 6: la prima memoria (40 gg. prima) permette di modificare domande ed eccezioni; la seconda (20 gg. prima) contiene deduzioni istruttorie in replica; la terza (10 gg. prima) è riservata a note sulle richieste istruttorie avversarie. Tutti i termini sono perentori a pena di decadenza. Anche la fase decisionale è stata riformata: l'art. 189 prevede note di precisazione conclusioni (60 gg.), comparse conclusionali (30 gg.) e memorie di replica (15 gg.), tutte calcolate a ritroso dall'udienza di rimessione in decisione.
Qual è la differenza tra "giorni di calendario", "giorni liberi" e "giorni lavorativi"?
Giorni di calendario: si contano tutti i giorni del calendario, inclusi sabati, domeniche e festivi. È il criterio ordinario per la maggior parte dei termini processuali. Giorni liberi: il dies a quo e il dies ad quem non sono computati (entrambi "liberi"). È il criterio tipico dei termini dilatori (art. 163-bis c.p.c.) e dei termini del processo amministrativo ex art. 73 C.P.A. Giorni lavorativi: si escludono sabati e domeniche dal computo. Criterio più raro; lo strumento lo prevede per i casi in cui la norma lo richiami espressamente.
⚠ Avvertenza legale Lo strumento è fornito a titolo informativo e didattico. I calcoli si basano sulle disposizioni normative vigenti al momento della pubblicazione e vengono aggiornati periodicamente; tuttavia potrebbero non riflettere modifiche legislative o orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti. Per procedimenti in corso o scadenze di rilevanza processuale si raccomanda di verificare il termine con il testo vigente della norma e, se del caso, di consultare un avvocato. L'autore declina ogni responsabilità per errori od omissioni derivanti dall'uso dello strumento.

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