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L’intelligenza artificiale entra nei tribunali: i decreti attuativi della legge 132/2025


26 Giugno 2026|L. 23 settembre 2025, n. 132|Gioacchino Celotti

Attualità normativa · Intelligenza artificiale e giustizia

L'intelligenza artificiale può assistere una decisione giudiziaria, ma può sostituirla? Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha dato una risposta netta approvando, in esame preliminare, i primi due decreti legislativi attuativi della legge 132/2025: l'IA entra ufficialmente nei tribunali italiani, ma la decisione resta — e deve restare — del magistrato.

In sintesi

  • Il CdM del 10 giugno 2026 ha approvato in esame preliminare due schemi di decreto legislativo attuativi della legge 132/2025, la prima legge italiana sull'IA.
  • Per la giustizia il principio è uno: l'IA può supportare ricerca, organizzazione e attività accessorie, ma interpretazione della legge, valutazione delle prove e decisione restano riservate al magistrato.
  • La Scuola Superiore della Magistratura dovrà formare i giudici sull'uso dell'IA, secondo le linee del Ministero della Giustizia e del CSM.
  • Per gli avvocati: gli ordini adeguano i regolamenti formativi entro 6 mesi e i parametri dell'equo compenso saranno integrati entro 12 mesi in base al rischio del sistema di IA usato.
  • Il secondo decreto disciplina biometria e riconoscimento facciale nell'attività di polizia, la responsabilità civile da IA e introduce il nuovo art. 437-bis c.p.
  • I testi non sono definitivi: ora servono i pareri di Commissioni parlamentari, Conferenza delle Regioni e Autorità.

Cosa ha approvato il Consiglio dei Ministri del 10 giugno

La legge 23 settembre 2025, n. 132 — la prima legge organica italiana sull'intelligenza artificiale — aveva fissato i principi e delegato al Governo la disciplina operativa, con deleghe da esercitare entro ottobre 2026. Il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 ha compiuto il primo passo concreto, approvando in esame preliminare due schemi di decreto legislativo.

Il primo decreto costruisce l'architettura nazionale di attuazione dell'AI Act: individua le autorità competenti (AgID come autorità di notifica, ACN come autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con Bruxelles, accanto alle autorità settoriali come Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e Garante privacy) e disciplina l'uso dell'IA nella formazione, nella scuola, nell'università, nella pubblica amministrazione, nella sanità, nelle professioni, nel lavoro e — per quanto qui interessa — nella giustizia.

Il secondo decreto tocca i profili più delicati: l'impiego dei sistemi di IA nell'attività di polizia (identificazione biometrica e riconoscimento facciale) e le regole su responsabilità civile e penale per i danni e i pericoli generati dai sistemi di intelligenza artificiale.

Attenzione: si tratta di un'approvazione in esame preliminare. I testi dovranno acquisire i pareri delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle Autorità competenti prima dell'approvazione definitiva e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: il contenuto potrà quindi subire modifiche.

Il rapporto con l'AI Act: perché la giustizia è "alto rischio"

I decreti non introducono una disciplina italiana alternativa a quella europea: servono ad adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, il cosiddetto AI Act, che diventerà pienamente applicabile nella sua fase generale il 2 agosto 2026. Il tempismo, dunque, non è casuale: l'Italia arriva all'appuntamento europeo con un quadro nazionale già delineato, tra i primi Paesi dell'Unione.

Per il mondo della giustizia il punto di partenza è la classificazione europea: l'AI Act colloca i sistemi di intelligenza artificiale destinati all'amministrazione della giustizia tra quelli ad alto rischio (Allegato III). Significa requisiti stringenti di trasparenza, qualità dei dati, documentazione tecnica, registrazione e — soprattutto — sorveglianza umana: un sistema che assiste un giudice nella ricerca o nell'interpretazione del diritto non potrà mai operare senza un controllo umano effettivo e consapevole.

Su questo impianto europeo si innesta la scelta italiana, ancora più esplicita, compiuta già dalla legge 132/2025 e ora resa operativa dai decreti: vediamola da vicino.

Il principio cardine: la decisione resta del magistrato

Tutta la parte "giustizia" dei decreti attuativi ruota attorno a un principio che la legge 132/2025 aveva già scolpito all'art. 15 e che ora trova la sua disciplina operativa:

L'interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione dei provvedimenti sono sempre riservate al magistrato. L'intelligenza artificiale può supportare l'attività giudiziaria, mai sostituire lo ius dicere.

La formula, ripetuta anche nella comunicazione governativa che ha accompagnato il CdM del 10 giugno, traccia una linea invalicabile: niente "giustizia predittiva" decisionale in Italia. Nessun algoritmo potrà stabilire l'esito di una causa, quantificare una pena, valutare l'attendibilità di un testimone o redigere autonomamente una sentenza. La macchina può preparare il terreno; il giudizio appartiene alla persona.

È la stessa direzione indicata dal CSM con le Raccomandazioni dell'8 ottobre 2025 sull'uso dell'IA nell'amministrazione della giustizia, adottate dopo i primi casi di provvedimenti contenenti citazioni giurisprudenziali inesistenti generate da strumenti di IA: l'evoluzione tecnologica non si arresta, ma va governata, non subita.

Cosa può (e non può) fare l'IA negli uffici giudiziari

Il riparto che emerge dal combinato di legge 132/2025, decreti attuativi e raccomandazioni del CSM può essere riassunto così:

Attività Uso dell'IA Perché
Ricerca giurisprudenziale e dottrinale Consentito Attività di supporto: il magistrato verifica fonti e pertinenza dei risultati.
Organizzazione dei ruoli, gestione dei flussi, anonimizzazione, massimazione Consentito Impieghi organizzativi e accessori, disciplinati dal Ministero della Giustizia.
Supporto documentale e di cancelleria (classificazione atti, smistamento) Consentito Alleggerisce il lavoro seriale e libera tempo per la giurisdizione.
Interpretazione della legge Riservato al giudice Nucleo dello ius dicere: art. 15 legge 132/2025.
Valutazione dei fatti e delle prove Riservato al giudice Il libero convincimento non è delegabile a un algoritmo.
Redazione autonoma di sentenze e provvedimenti Riservato al giudice La decisione deve restare del magistrato, non della macchina.
"Giustizia predittiva" sull'esito delle cause Escluso Incompatibile con la riserva di decisione umana e con i requisiti dell'AI Act.

A regime, peraltro, gli uffici giudiziari potranno impiegare soltanto sistemi conformi all'AI Act: certificati, documentati e registrati secondo le regole europee sui sistemi ad alto rischio, con la deroga prevista per i soli compiti procedurali limitati o preparatori. Tradotto: niente strumenti generativi "da banco" usati in autonomia per attività che incidono sulla decisione.

Esempio pratico

Un giudice civile deve decidere una causa in materia di appalti. Può legittimamente usare un sistema di IA messo a disposizione dell'ufficio per cercare i precedenti della Cassazione sul punto controverso, per organizzare il fascicolo e per generare una prima scheda di sintesi dei documenti di causa — verificando poi personalmente ogni riferimento. Non può invece chiedere al sistema di valutare quale parte abbia ragione, di stimare l'esito della causa o di scrivere la motivazione al posto suo: quella parte del lavoro è, per legge, soltanto sua. E ogni citazione va controllata sulle fonti ufficiali: i casi di precedenti "inventati" dall'IA finiti in atti giudiziari sono esattamente ciò che le nuove regole vogliono prevenire.

La formazione dei magistrati: il ruolo della Scuola Superiore della Magistratura

La vera novità operativa del decreto, per il settore giustizia, sta nella formazione obbligatoria e strutturata. Il legislatore delegato considera l'alfabetizzazione sull'IA una condizione di affidabilità del sistema: per sorvegliare la macchina bisogna prima capirla.

La Scuola Superiore della Magistratura dovrà formare i magistrati sull'uso dell'intelligenza artificiale, in conformità alle linee programmatiche del Ministero della Giustizia e a quelle del CSM, raccordandosi con gli obblighi europei di alfabetizzazione previsti dall'AI Act. I percorsi formativi si muovono su tre piani:

Piano tecnico

Funzionamento dei sistemi, potenzialità e limiti, tecniche di interrogazione, rischi di errore e di "allucinazione", cybersicurezza degli strumenti usati negli uffici.

Piano giuridico

Il Regolamento (UE) 2024/1689, la legge 132/2025 e i decreti attuativi, con particolare attenzione ai requisiti dei sistemi ad alto rischio e alla sorveglianza umana, che per la giurisdizione non è un adempimento formale ma l'essenza stessa del ruolo del giudice.

Piano organizzativo e valoriale

L'impatto dell'IA sull'organizzazione degli uffici giudiziari, la protezione dei dati trattati nei procedimenti e la tutela dei diritti fondamentali delle parti. La formazione riguarda anche il personale amministrativo della giustizia, non solo i togati: l'innovazione passa per le cancellerie almeno quanto per le camere di consiglio.

Cosa cambia per gli avvocati

Il pacchetto non parla solo ai magistrati. Per le professioni regolamentate — e per l'avvocatura in prima fila — i decreti introducono tre novità concrete.

1. Formazione obbligatoria sull'IA. L'alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale entra nella formazione iniziale e continua. Gli ordini professionali dovranno adeguare i propri regolamenti entro sei mesi, con percorsi su tre livelli: tecnico (come funzionano e dove sbagliano i sistemi), giuridico (AI Act e normativa nazionale) e deontologico (responsabilità del professionista e obblighi informativi verso il cliente).

2. La responsabilità resta dell'avvocato. Usare l'IA non trasferisce nulla allo strumento: il professionista risponde della prestazione, delle verifiche compiute e delle informazioni date al cliente. Chi deposita un atto con citazioni non verificate generate da un sistema di IA ne risponde esattamente come se l'avesse scritto di proprio pugno — con l'aggravante, ormai, di non poter invocare l'inesperienza.

3. Equo compenso e classi di rischio. È la novità più originale: i parametri dell'equo compenso, comprese le tariffe forensi, dovranno essere integrati entro dodici mesi tenendo conto della classificazione di rischio del sistema di IA utilizzato nella prestazione. L'obiettivo dichiarato è impedire che l'automazione svaluti il lavoro intellettuale: il compenso deve riflettere l'apporto professionale effettivo e il livello di responsabilità che l'uso dello strumento comporta.

Il secondo decreto: polizia, responsabilità civile e penale

Il secondo schema di decreto legislativo completa il quadro su tre fronti che toccano da vicino chi opera nelle aule di giustizia.

Biometria e riconoscimento facciale: nessun "Grande Fratello"

L'identificazione biometrica remota in tempo reale da parte delle forze di polizia è ammessa solo in casi eccezionali e tassativi — minacce specifiche e gravi alla sicurezza pubblica, ricerca di persone scomparse, vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale — e richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, delimitata nel tempo (massimo quindici giorni, salvo proroga motivata), nello spazio e rispetto alle persone interessate. Sul piano processuale lo schema introduce nel codice di procedura penale il nuovo art. 359-ter c.p.p., dedicato all'identificazione e localizzazione mediante sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale. Senza presupposti o autorizzazione, l'uso va interrotto, i dati cancellati e i risultati diventano inutilizzabili: una sanzione processuale che gli avvocati penalisti faranno bene ad annotare.

Il riconoscimento facciale a posteriori è consentito solo dopo la commissione di un reato, anche tentato, su elementi oggettivi e verificabili, con valutazione d'impatto, consultazione del Garante privacy, conservazione locale dei dati per sette giorni e log inalterabili per cinque anni. Vietate le decisioni pregiudizievoli fondate sul solo output dell'algoritmo e la creazione di banche dati biometriche tramite raccolta massiva dal web.

Responsabilità civile: più armi per il danneggiato

Chi subisce un danno da un sistema di IA si trova davanti a una "scatola nera" tecnologica. Il decreto riequilibra la posizione con quattro strumenti processuali: il diritto di accesso alla documentazione tecnica del sistema; una presunzione del nesso di causalità che alleggerisce (senza eliminare) l'onere della prova; un foro alternativo presso la residenza del danneggiato persona fisica; l'azione diretta contro l'assicurazione. Per gli studi che si occupano di responsabilità civile si apre un contenzioso nuovo, con regole probatorie proprie.

Responsabilità penale: il nuovo art. 437-bis c.p.

Sul piano penale debutta l'art. 437-bis del codice penale, che punisce l'omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio e la loro alterazione, quando ne derivi un pericolo concreto per la vita, l'incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. La punibilità a titolo di colpa è ancorata alla colpa grave, per non criminalizzare ogni errore tecnico. La responsabilità può inoltre estendersi all'ente: lo schema inserisce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies, che aggiunge alcuni "reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale" all'elenco dei reati presupposto. I modelli organizzativi delle imprese che sviluppano o impiegano sistemi ad alto rischio andranno quindi aggiornati di conseguenza.

Le tappe

  • 10 giugno 2026 — Approvazione in esame preliminare dei due schemi di decreto legislativo; nominato anche il comitato di tredici esperti, coordinato da Gianluigi Greco, per aggiornare la Strategia nazionale sull'IA 2026-2028.
  • Estate 2026 — Pareri delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle Autorità competenti: i testi possono cambiare.
  • 2 agosto 2026 — Piena applicazione della fase generale dell'AI Act europeo: il livello nazionale di vigilanza (AgID-ACN) deve essere operativo.
  • 10 ottobre 2026 — Scadenza delle deleghe della legge 132/2025: entro questa data i decreti devono essere approvati in via definitiva e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
  • Entro 6 mesi dall'entrata in vigore — Gli ordini professionali adeguano i regolamenti sulla formazione.
  • Entro 12 mesi — Integrazione dei parametri dell'equo compenso (incluse le tariffe forensi) in base alla classe di rischio dei sistemi di IA.

Domande frequenti

Cosa ha approvato il Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 in materia di intelligenza artificiale?

Ha approvato in esame preliminare due schemi di decreto legislativo attuativi della legge 132/2025: il primo su autorità nazionali (AgID e ACN), formazione, lavoro, professioni, sanità, PA e giustizia; il secondo su uso dell'IA nell'attività di polizia, responsabilità civile e responsabilità penale. I testi non sono definitivi: devono acquisire i pareri di Commissioni parlamentari, Conferenza delle Regioni e Autorità prima dell'approvazione finale.

Un giudice può usare l'intelligenza artificiale per scrivere una sentenza?

No. La legge 132/2025 riserva sempre al magistrato l'interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e l'adozione dei provvedimenti. L'IA può essere usata solo come supporto per ricerca, organizzazione e attività accessorie, sotto controllo umano effettivo, e ogni risultato va verificato dal giudice sulle fonti ufficiali.

Perché la giustizia è considerata un settore ad alto rischio per l'AI Act?

Perché l'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689 classifica come ad alto rischio i sistemi di IA destinati all'amministrazione della giustizia: incidono su diritti fondamentali e sul giusto processo. Ne derivano requisiti stringenti di trasparenza, qualità dei dati, documentazione, registrazione e sorveglianza umana, che gli strumenti usati negli uffici giudiziari dovranno rispettare.

I decreti attuativi della legge 132/2025 sono già in vigore?

No. Il 10 giugno 2026 sono stati approvati solo in esame preliminare. Ora seguono i pareri delle Commissioni parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle Autorità competenti, poi l'approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le deleghe della legge 132/2025 scadono il 10 ottobre 2026, quindi l'iter dovrebbe chiudersi entro l'inizio dell'autunno.

Cosa cambia per gli avvocati con i decreti attuativi sull'intelligenza artificiale?

Tre cose: la formazione sull'IA entra nei percorsi formativi obbligatori (gli ordini adeguano i regolamenti entro sei mesi); la responsabilità professionale resta integralmente dell'avvocato anche quando usa strumenti di IA; i parametri dell'equo compenso, comprese le tariffe forensi, saranno integrati entro dodici mesi tenendo conto della classe di rischio del sistema di IA impiegato, per evitare che l'automazione svaluti il lavoro intellettuale.

Chi risponde dei danni causati da un sistema di intelligenza artificiale?

La responsabilità resta in capo a persone e organizzazioni: sviluppatori, fornitori, utilizzatori professionali. Il decreto rafforza la posizione del danneggiato con l'accesso alla documentazione tecnica del sistema, una presunzione del nesso di causalità, un foro alternativo presso la sua residenza e l'azione diretta contro l'assicurazione.

Cosa prevede il nuovo articolo 437-bis del codice penale?

Punisce chi omette di adottare le misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio o le altera, quando ne deriva un pericolo concreto per la vita, l'incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato. Per la forma colposa serve la colpa grave; la responsabilità può estendersi all'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

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Fonti e riferimenti normativi

  • Legge 23 settembre 2025, n. 132 — Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (in particolare artt. 15, 23 e 24)
  • Schemi di decreto legislativo approvati in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 (comunicato della Presidenza del Consiglio)
  • Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 (AI Act), in particolare Allegato III sui sistemi ad alto rischio
  • CSM, Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia, delibera 8 ottobre 2025
  • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — Responsabilità amministrativa degli enti

Articolo aggiornato al 26 giugno 2026 sulla base dei testi approvati in esame preliminare: contenuti suscettibili di modifiche nel corso dell'iter di approvazione definitiva.