Caldo e lavoro: quando ci si può rifiutare di lavorare?
Con le ondate di calore dell’estate 2026 torna una domanda concreta per milioni di lavoratori: quando il caldo diventa un rischio tale da poter legittimare il rifiuto della prestazione? La risposta non sta in un’unica soglia di temperatura, ma nell’intreccio fra obblighi di sicurezza, ordinanze regionali, piattaforma Worklimate e ammortizzatori sociali.
- Non esiste una temperatura «di legge» oltre la quale si smette automaticamente: il riferimento operativo è il rischio «alto» della piattaforma Worklimate di INAIL e le ordinanze regionali.
- Il lavoratore può astenersi quando ricorre un pericolo grave, immediato e inevitabile (art. 44 D.Lgs. 81/2008) o invocare l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.).
- In Campania l’ordinanza n. 1 del 17 giugno 2026 (Presidente Fico) vieta il lavoro all’aperto fra le 12:30 e le 16:00 nei giorni a rischio «alto», dal 21 giugno al 31 agosto 2026.
- Le aziende dispongono della cassa integrazione per il caldo (soglia 35°C reali o percepiti) secondo il messaggio INPS n. 2130/2025.
- La tutela copre anche uffici e ambienti chiusi privi di adeguata climatizzazione.
Il caldo come rischio da valutare: cosa dice il Testo Unico
Il punto di partenza è l’art. 2087 del Codice civile: il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure che, secondo l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. È una norma «aperta» che impone un dovere di sicurezza anche di fronte a rischi non tipizzati — e lo stress termico è uno di questi.
Sul piano operativo, il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) impone al datore di valutare tutti i rischi e di tradurli nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Le ondate di calore e il «microclima severo caldo» rientrano a pieno titolo fra i rischi da considerare (art. 28), con misure tecniche, organizzative e procedurali conseguenti: rimodulazione degli orari, pause, idratazione, ombreggiamento, sorveglianza sanitaria e formazione. Le ordinanze regionali, come vedremo, non sostituiscono questi obblighi: si aggiungono ad essi.
Quando il lavoratore può rifiutarsi di lavorare
La regola generale è che la prestazione va resa; ma l’ordinamento riconosce al lavoratore strumenti precisi per non esporsi a un rischio per la salute. Si muovono su due piani complementari.
Il diritto di allontanamento (art. 44 D.Lgs. 81/2008)
L’art. 44 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il lavoratore il quale, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa non può subire alcun pregiudizio e deve essere protetto da ogni conseguenza dannosa. La dottrina lo definisce «diritto di resistenza»: non occorre un pericolo già conclamato, ma una situazione di rischio contingente, anche solo ragionevolmente apparente, purché non usata a pretesto. In parallelo, sul datore e sul preposto grava l’obbligo di non chiedere la ripresa dell’attività finché persiste il pericolo grave e immediato (artt. 18 e 19), mentre il lavoratore deve comunque segnalare tempestivamente la condizione di rischio (art. 20).
L’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.)
Il secondo strumento è civilistico. In un contratto a prestazioni corrispettive, l’art. 1460 c.c. consente di sospendere la propria prestazione se l’altra parte non adempie la sua. La Cassazione ha applicato questo principio al rapporto di lavoro: il rifiuto di lavorare di fronte a condizioni non sicure può essere legittimo — e dunque non giustificare il licenziamento — a condizione che sia proporzionato all’inadempimento del datore e conforme a buona fede (in tal senso Cass. civ., sez. lavoro, 24 gennaio 2013, n. 1693). Tradotto: se il datore non ha approntato le misure contro il calore, il rifiuto di operare nelle ore più pericolose trova una base solida.
I limiti: quando il rifiuto non è legittimo
Il diritto non è incondizionato. Il rifiuto deve ancorarsi a un rischio reale e attuale, non a un mero disagio; deve essere proporzionato e in buona fede; e va accompagnato dalla segnalazione al datore o al preposto. Un’astensione generalizzata e ingiustificata — ad esempio per temperature gestibili con pause e idratazione, in attività non esposte — può invece configurare un inadempimento del lavoratore. La linea di confine è il pericolo grave e immediato: più è documentabile (mappe Worklimate, bollettini, mansione esposta), più il rifiuto è tutelato.
Le ordinanze regionali 2026 e il caso Campania
Come negli anni scorsi, anche per l’estate 2026 numerose Regioni hanno emanato ordinanze che vietano il lavoro all’aperto nelle ore più calde, tipicamente dalle 12:30 alle 16:00, ma solo nei giorni in cui il rischio è classificato «alto» dalla piattaforma Worklimate. Il divieto non è quindi automatico per ogni giornata estiva: scatta in base alle mappe previsionali e riguarda soprattutto i settori a elevato sforzo fisico ed esposizione solare (agricoltura, edilizia, florovivaismo, piazzali della logistica e, in diverse Regioni, cave e rider).
| Regione | Provvedimento | Validità 2026 | Ambito |
|---|---|---|---|
| Campania | Ordinanza n. 1 del 17 giugno 2026 (Pres. Fico) | 21 giu – 31 ago | Agricolo, edile e affini, esposizione prolungata al sole |
| Emilia-Romagna | Ordinanza n. 72 del 3 giugno 2026 | 3 giu – 15 set | Agricolo/florovivaistico, edilizia, logistica, cave, rider |
| Lombardia | Ordinanza del Presidente | 10 giu – 23 set | Edilizia, cave, agricolo e florovivaistico |
| Lazio | Ordinanza n. Z00001/2026 | fino al 15 set | Lavoro all’aperto nelle ore a rischio elevato |
| Veneto | Protocollo d’intesa (DGR 376/2026) | 3 giu – 15 set | Misure di prevenzione e sospensione su rischio «alto» |
| Toscana · Piemonte · Puglia · Liguria · Calabria | Ordinanze regionali specifiche | estate 2026 | Settori esposti al sole nelle ore centrali |
Quadro aggiornato a metà giugno 2026; altre Regioni (tra cui quelle del Centro-Sud) emanano provvedimenti analoghi via via che le ondate di calore risalgono la Penisola. Verificare sempre il testo vigente sul portale della propria Regione.
Focus Campania: l’ordinanza n. 1 del 17 giugno 2026
Per il territorio campano il riferimento è l’ordinanza n. 1 del 17 giugno 2026, firmata dal Presidente della Regione Roberto Fico, recante disposizioni in materia di attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia 12:30–16:00, nei giorni e nelle aree in cui le mappe Worklimate dell’INAIL segnalano un livello di rischio «alto» per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. È in vigore dal 21 giugno al 31 agosto 2026. Restano escluse soltanto le operazioni indispensabili e urgenti per il ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, fermo l’obbligo per i concessionari di pubblico servizio di garantire i livelli minimi delle prestazioni essenziali.
Worklimate: cosa fa scattare concretamente il divieto
Il cuore tecnico di questo sistema è Worklimate, la piattaforma previsionale del rischio da calore sviluppata da INAIL e CNR. Le ordinanze rinviano alle sue mappe giornaliere: quando, per una determinata area e per la categoria «lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa», il rischio è classificato «alto», scatta lo stop nella fascia centrale. È quindi uno strumento dinamico, che lega il divieto alle condizioni reali del giorno e del luogo, e non a una soglia fissa di temperatura. Per il lavoratore e per l’azienda, la mappa Worklimate diventa anche la prova oggettiva della sussistenza del rischio.
Cassa integrazione e ammortizzatori per il caldo
Sospendere o ridurre l’attività non significa lasciare i lavoratori senza reddito. Le aziende dispongono di uno strumento nazionale sempre attivabile: la cassa integrazione per caldo eccessivo. Le istruzioni operative sono fissate dal messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025, che ha confermato le regole per CIGO, FIS, Fondi di solidarietà bilaterali e CISOA (per gli operai agricoli). La soglia standard è di 35°C rilevati nel luogo di lavoro, ma l’integrazione è ammessa anche con temperature inferiori quando la temperatura percepita — calcolata tenendo conto di umidità, esposizione solare, DPI e fonti di calore — supera quella soglia. Per il 2026 il massimale mensile lordo è stato aggiornato a 1.423,69 euro (circ. INPS 4/2026); il consueto messaggio stagionale è atteso a luglio.
| Causale INPS | Quando si usa | Presupposto |
|---|---|---|
| Evento meteo «temperature elevate» |
Sospensione decisa autonomamente dall’azienda | Valutazione del RSPP; temperature reali o percepite oltre la soglia di rischio |
| Ordine di PA «cause non imputabili» |
Sospensione imposta da un’ordinanza comunale o regionale | Esistenza del provvedimento (bastano gli estremi, non serve allegarlo) |
Sul fronte nazionale, il Protocollo quadro sui rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche — firmato al Ministero del Lavoro e recepito con il D.M. n. 95 del 9 luglio 2025 — promuove un ricorso «ampio e automatico» agli ammortizzatori sociali per le sospensioni dovute al clima estremo, prevedendo tra l’altro che le ore di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili non si computino nel limite massimo di durata.
Cantiere edile in provincia di Napoli, ore 13:30. La mappa Worklimate segnala rischio «alto» per i lavoratori esposti al sole. In base all’ordinanza campana n. 1/2026, l’attività all’aperto va sospesa fino alle 16:00. Se l’impresa pretendesse comunque la prosecuzione, il muratore può segnalare il rischio al preposto e, in caso di pericolo grave e immediato, allontanarsi ai sensi dell’art. 44 senza subire pregiudizio. L’azienda, dal canto suo, può attivare la cassa integrazione con causale «ordine di PA», a copertura delle ore non lavorate.
Uffici, ambienti chiusi e responsabilità del datore
Un equivoco diffuso è ritenere che la tutela riguardi solo chi lavora all’aperto. Non è così: capannoni, magazzini, officine e uffici privi di adeguata climatizzazione o ricambio d’aria possono integrare un rischio da microclima severo, soprattutto nelle ore centrali. Anche per questi ambienti il datore deve aggiornare il DVR e adottare misure organizzative.
Sul versante delle responsabilità, l’inerzia costa. La violazione dell’obbligo di sicurezza espone il datore a responsabilità civile ex art. 2087 c.c. e, in caso di infortunio o malattia professionale, a possibili profili di responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo, oltre alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e dai provvedimenti regionali. Non a caso la giurisprudenza più recente continua a confermare la responsabilità del preposto per la mancata segnalazione dei pericoli in cantiere.
Domande frequenti
Con il caldo, quando un lavoratore può legittimamente rifiutarsi di lavorare?
Quando ricorre un pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile per la salute. L’art. 44 del D.Lgs. 81/2008 consente al lavoratore di allontanarsi dal posto di lavoro senza subire conseguenze, e l’art. 1460 c.c. legittima il rifiuto della prestazione purché proporzionato all’inadempimento del datore e conforme a buona fede. Il rifiuto deve fondarsi su un rischio reale, non essere usato a pretesto.
Esiste una temperatura di legge oltre la quale è vietato lavorare?
No, non esiste una soglia generale fissata dalla legge. Il riferimento operativo è il rischio «alto» segnalato dalla piattaforma Worklimate di INAIL e le ordinanze regionali, che fermano il lavoro all’aperto fra le 12:30 e le 16:00 nei giorni a rischio elevato. Ai soli fini della cassa integrazione, l’INPS considera invece la soglia di 35°C, reali o percepiti.
Cosa prevede l'ordinanza della Regione Campania sul caldo per il 2026?
L’ordinanza n. 1 del 17 giugno 2026, firmata dal Presidente Roberto Fico, vieta il lavoro nei settori agricolo, edile e affini con esposizione prolungata al sole, dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni e nelle aree in cui Worklimate segnala rischio «alto». È in vigore dal 21 giugno al 31 agosto 2026, salvo le operazioni urgenti per il ripristino di servizi essenziali.
Il datore di lavoro può chiedere la cassa integrazione per il caldo?
Sì. Con la causale «evento meteo – temperature elevate» l’azienda può accedere a CIGO, FIS, Fondi bilaterali o CISOA quando le temperature, reali o percepite, superano i 35°C. In presenza di un’ordinanza della pubblica autorità si usa la causale «sospensione per ordine di PA». Le regole sono fissate dal messaggio INPS n. 2130/2025.
Chi lavora in ufficio o al chiuso è tutelato dal caldo eccessivo?
Sì. La tutela non riguarda solo il lavoro all’aperto: anche capannoni, magazzini, officine e uffici privi di adeguata climatizzazione o ricambio d’aria rientrano nella valutazione del rischio da microclima severo. Il datore deve aggiornare il DVR e adottare misure organizzative anche per gli ambienti interni.
Cosa rischia il datore di lavoro che ignora il rischio da calore?
Risponde a titolo civile per violazione dell’art. 2087 c.c. e, in caso di infortunio o malattia, può incorrere in responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo. La mancata valutazione del rischio da microclima nel DVR e il mancato rispetto delle ordinanze espongono inoltre alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e dai provvedimenti regionali.
Il lavoratore che si allontana per il caldo perde la retribuzione?
No, se l’allontanamento è legittimo ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 81/2008: il lavoratore non può subire alcun pregiudizio. Quando l’attività è sospesa per il caldo, inoltre, interviene la cassa integrazione, che assicura un’integrazione salariale a copertura delle ore non lavorate.
Ondate di calore e diritti sul lavoro: resta aggiornato
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Iscriviti alla newsletterFonti e riferimenti normativi
- Codice civile, artt. 2087 e 1460.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico salute e sicurezza), artt. 18, 19, 20, 28 e 44.
- Cass. civ., sez. lavoro, 24 gennaio 2013, n. 1693 (eccezione di inadempimento nel rapporto di lavoro).
- Regione Campania, Ordinanza n. 1 del 17 giugno 2026 (Comunicato Regione Campania n. 352 del 18 giugno 2026).
- Ordinanze regionali estive 2026 (Emilia-Romagna n. 72/2026, Lombardia, Lazio Z00001/2026, Veneto DGR 376/2026, Toscana, Piemonte, Puglia, Liguria, Calabria).
- INPS, messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025; circolare n. 4/2026 (massimali integrazione salariale).
- Ministero del Lavoro, Protocollo quadro sulle emergenze climatiche – D.M. n. 95 del 9 luglio 2025.
- Progetto Worklimate (INAIL–CNR), piattaforma previsionale del rischio da calore – worklimate.it.
Aggiornato al 20 giugno 2026. Il contenuto ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale personalizzata.