Rimborso spese legali per l’imputato assolto
«Avvocato, ma ora che sono stato assolto da ogni accusa, chi mi paga le spese che ho dovuto sostenere per la difesa?»
È una delle domande che ascolto più spesso al termine di un processo penale. Chi viene assolto si lascia alle spalle l'angoscia del procedimento, ma resta il conto della difesa: parcelle dell'avvocato, perizie di parte, copie degli atti. La buona notizia è che, dal 2021, lo Stato può restituire una parte di quelle somme. Vediamo come funziona il rimborso delle spese legali per l'imputato assolto, chi ne ha diritto e come si presenta la domanda.
Assoluzione e spese di difesa: perché il problema esiste
Nel processo penale il difensore di fiducia è scelto e pagato dall'imputato. L'assoluzione, di per sé, non obbliga automaticamente lo Stato a rimborsare quelle spese. Esistono due correttivi tradizionali, ma entrambi limitati: il patrocinio a spese dello Stato, riservato a chi non supera determinate soglie di reddito, e la condanna alle spese della parte civile soccombente prevista dall'articolo 541 del codice di procedura penale, operante solo quando vi sia stata una costituzione di parte civile.
Per anni, dunque, chi era abbiente si trovava assolto ma economicamente impoverito: nessuno gli restituiva l'esborso della difesa. È proprio questo vuoto che il legislatore ha inteso colmare.
Il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti
La svolta arriva con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), che all'articolo 1, commi da 1015 a 1022, istituisce presso il Ministero della Giustizia il «Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti», con una dotazione di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. La disciplina è poi diventata operativa con il Decreto interministeriale del 20 dicembre 2021 (Giustizia–Economia), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2022, che ne ha fissato criteri, modalità e termini.
I commi chiave: 1015, 1018 e 1022
COMMA 1015
Riconosce all'imputato assolto con sentenza irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non lo ha commesso oppure perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il rimborso delle spese legali nel limite massimo di 10.500 euro.
COMMA 1018
Delimita la garanzia escludendo il rimborso in tre ipotesi: assoluzione da alcuni capi con condanna per altri reati; estinzione del reato per amnistia o prescrizione; sopravvenuta depenalizzazione dei fatti contestati.
COMMA 1022
Rinvia al decreto interministeriale per criteri e modalità e fissa la decorrenza: il beneficio spetta solo per le sentenze divenute irrevocabili dopo l'entrata in vigore della legge, ossia dal 1° gennaio 2021.
A questi si affiancano il comma 1016 (ripartizione in tre quote annuali e irrilevanza fiscale del rimborso) e il comma 1019, che impone di valorizzare, nella liquidazione, il numero dei gradi di giudizio affrontati e la durata del procedimento.
Chi può chiedere il rimborso
Hanno titolo all'accesso al Fondo i soggetti assolti con una delle formule pienamente liberatorie indicate dalla legge, a condizione che la sentenza sia passata in giudicato dal 1° gennaio 2021 in poi. La domanda si presenta:
L'imputato assolto, personalmente, è il richiedente naturale.
Il rappresentante legale, in caso di imputato minorenne o incapace.
Uno degli eredi, nell'interesse di tutti, se l'imputato è deceduto.
Quando il rimborso non spetta
Il comma 1018 circoscrive con precisione i casi esclusi. Non si ha diritto al rimborso quando l'assoluzione riguarda solo alcuni capi di imputazione a fronte di una condanna per altri reati, quando il reato si è estinto per amnistia o prescrizione, e quando l'assoluzione perché «il fatto non è previsto dalla legge come reato» dipende da una sopravvenuta depenalizzazione (cosiddetta abolitio criminis).
Un ulteriore limite: il rimborso non compete a chi abbia comunque diritto a ottenerlo dall'ente di appartenenza. La logica del Fondo è quella di intervenire solo dove non esista già un'altra via di ristoro.
Quanto spetta e come viene erogato
Ciascuna istanza può essere accolta fino a un massimo di 10.500 euro. La somma riconosciuta viene corrisposta in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF. Le spese rimborsabili comprendono l'onorario del difensore di fiducia e gli esborsi documentati, come le perizie di parte e le copie degli atti.
Va chiarito un aspetto pratico decisivo: il Fondo dispone di risorse annue limitate. Quando le domande superano lo stanziamento, si forma una graduatoria che valorizza, come impone il comma 1019, il numero dei gradi di giudizio affrontati e la durata del procedimento. Per questo l'esito può essere un rimborso integrale, parziale o, in caso di esaurimento delle risorse, il rinvio della valutazione. Non si tratta, dunque, di un automatismo, ma di un beneficio nei limiti della capienza.
Come presentare la domanda
Il Decreto interministeriale del 20 dicembre 2021 ha disegnato una procedura interamente telematica. L'istanza si presenta esclusivamente online, tramite l'apposita piattaforma accessibile dal sito istituzionale del Ministero della Giustizia (giustizia.it), con autenticazione mediante SPID di livello 2. L'istruttoria è affidata a Equitalia Giustizia S.p.A., che verifica i presupposti e la documentazione allegata prima della liquidazione.
Termine. La domanda va inviata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Decorso il termine, l'istanza non viene esaminata.
Documenti. Occorrono, in genere, copia della sentenza di assoluzione con attestazione del passaggio in giudicato, le fatture o le parcelle del difensore con i giustificativi degli esborsi, il documento d'identità e, ove necessario, la prova della rappresentanza o della qualità di erede.
Un consiglio operativo: conserva con cura tutta la documentazione di spesa fin dall'inizio del processo. Ricostruire fatture e ricevute a distanza di anni è spesso la prima difficoltà di chi accede al Fondo.
Domande frequenti
Chi paga le spese legali se vengo assolto in un processo penale?
Il difensore di fiducia resta a tuo carico, ma dal 2021 lo Stato può rimborsarne le spese tramite il Fondo per gli imputati assolti istituito dalla legge 178/2020, entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge e dal decreto attuativo.
Qual è l'importo massimo del rimborso delle spese legali per l'imputato assolto?
Il tetto è di 10.500 euro per ciascuna istanza. La somma riconosciuta viene erogata in tre quote annuali di pari importo e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Entro quando va presentata la domanda di rimborso delle spese legali?
La domanda si presenta entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile. Superato il termine, l'istanza non viene presa in esame.
Quali assoluzioni danno diritto al rimborso e quali no?
Danno diritto le assoluzioni perché il fatto non sussiste, non lo hai commesso, non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Restano esclusi i casi di condanna per altri capi, di estinzione per amnistia o prescrizione e di depenalizzazione.
Come si presenta la domanda di rimborso al Fondo per gli imputati assolti?
L'istanza si invia solo per via telematica, tramite l'apposita piattaforma accessibile dal sito giustizia.it con credenziali SPID di livello 2. L'istruttoria è curata da Equitalia Giustizia, che verifica requisiti e documentazione.
In sintesi
Essere assolti non significa più sopportare per intero il costo della difesa. Il Fondo della legge 178/2020 è un riconoscimento di civiltà giuridica, seppur entro un tetto e nei limiti delle risorse disponibili. Verificare per tempo i requisiti e rispettare i termini è essenziale: ogni vicenda ha le sue peculiarità e una valutazione professionale aiuta a capire se e in che misura il rimborso è ottenibile.