Quando il lastrico solare di proprietà o uso esclusivo di un condomino copre una sola unità immobiliare — condominio minimo a due appartamenti sovrapposti — i costi di riparazione non vanno ripartiti secondo l’art. 1126 c.c., bensì secondo l’art. 1125 c.c. in via analogica. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l’ordinanza n. 10534 del 21 aprile 2026.
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