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Multa presa all’estero: quando pagarla davvero (2026)


17 Luglio 2026|Diritto UE|Gioacchino Celotti
Circolazione stradale · Guida 2026

Una multa presa in vacanza in Francia, un autovelox in Austria, una ZTL a Gand: al rientro in Italia arriva una busta — a volte una raccomandata, a volte una semplice lettera in lingua straniera — e la domanda è sempre la stessa: si deve pagare davvero? La risposta, nel 2026, è molto meno scontata di quanto si creda: dipende dal Paese, dal tipo di infrazione, dai termini di notifica e dalla natura dell’atto ricevuto. E il quadro sta cambiando: la Direttiva (UE) 2024/3237 renderà il sistema europeo di riscossione transfrontaliera molto più efficace. Ecco cosa dice la legge, punto per punto.

In sintesi

  • Nell’UE le multe stradali si pagano davvero: la Direttiva 2015/413 consente lo scambio dei dati di targa e la decisione quadro 2005/214/GAI il riconoscimento delle sanzioni pecuniarie definitive.
  • Il verbale estero deve essere notificato regolarmente e in una lingua comprensibile: un semplice sollecito di una società di recupero crediti per posta ordinaria non equivale a una notifica.
  • Decadenza e prescrizione seguono la legge dello Stato dell’infrazione: i termini variano molto (dai 6 mesi della Romania ai 2 anni del Portogallo).
  • Fuori dall’UE conta l’esistenza di accordi bilaterali: Svizzera e Regno Unito cooperano, altri Paesi no — ma il debito resta e riemerge al ritorno.
  • Il turista straniero multato in Italia paga subito in misura ridotta o versa una cauzione: altrimenti scatta il fermo del veicolo (art. 207 CdS).

Il sistema europeo: come la multa ti raggiunge in Italia

L’idea che la multa presa all’estero «si possa buttare nel cassetto» appartiene a un’epoca ormai chiusa. Dal 2014 l’Unione Europea ha costruito un sistema a due pilastri che rende le sanzioni stradali effettivamente esigibili anche oltre confine.

Il primo pilastro è lo scambio di informazioni: la Direttiva (UE) 2015/413 (che ha sostituito la Direttiva 2011/82/UE, annullata dalla Corte di Giustizia per un vizio di base giuridica), recepita in Italia con il D.Lgs. 37/2014, consente allo Stato in cui è avvenuta l’infrazione di interrogare i registri di immatricolazione degli altri Stati membri attraverso la piattaforma elettronica EUCARIS e risalire così all’intestatario del veicolo. È il meccanismo noto come Cross Border Enforcement CBE.

Il secondo pilastro è l’esecuzione: la decisione quadro 2005/214/GAI sul reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, recepita in Italia con il D.Lgs. 37/2016, consente allo Stato che ha irrogato una sanzione divenuta definitiva di chiederne l’esecuzione nello Stato di residenza del trasgressore. In Italia la competenza a riconoscere la decisione straniera spetta alla Corte d’Appello del luogo di residenza.

Il principio da ricordare

Identificazione ed esecuzione sono due momenti distinti. Lo scambio dei dati di targa consente allo Stato estero di trovarti e notificarti il verbale; solo la procedura di mutuo riconoscimento (o l’iscrizione a ruolo su richiesta di assistenza) consente di costringerti a pagare in Italia. Tra i due passaggi ci sono condizioni, termini e garanzie difensive che vale la pena conoscere.

Quali infrazioni viaggiano oltre confine

Il sistema CBE oggi non copre qualunque violazione, ma un elenco tassativo di condotte considerate pericolose per la sicurezza stradale. La Direttiva (UE) 2024/3237 — ne parliamo più avanti — amplierà sensibilmente questa lista.

Infrazioni già coperte (Dir. 2015/413) Principali estensioni in arrivo (Dir. 2024/3237)
Eccesso di velocità Accesso non autorizzato a ZTL e zone a basse emissioni
Mancato uso di cinture e sistemi di ritenuta per bambini Sosta e parcheggio pericolosi
Passaggio con semaforo rosso Mancato rispetto della distanza di sicurezza
Guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti Sorpasso pericoloso e attraversamento di linea continua
Mancato uso del casco Circolazione contromano
Circolazione su corsia vietata Mancata precedenza a pedoni e ciclisti
Uso del telefono alla guida Violazione delle regole di accesso in caso di emergenza (corridoi di soccorso)

Attenzione alle sanzioni accessorie

Il sistema transfrontaliero riguarda solo la sanzione pecuniaria. La decurtazione dei punti, la sospensione o la revoca della patente e il sequestro del veicolo restano applicabili soltanto se il conducente viene fermato sul posto, nel Paese dell’infrazione. Una multa austriaca notificata in Italia non tocca i punti della patente italiana.

La notifica in Italia: termini, lingua e solleciti privati

Perché sorga un obbligo di pagamento, il verbale estero deve essere notificato regolarmente. È qui che si gioca la maggior parte delle contestazioni. Tre profili meritano attenzione.

1. I termini di notifica

Ogni Stato applica i propri termini di decadenza. Il parametro italiano — utile come termine di paragone e applicabile ai verbali italiani diretti all’estero — è quello dell’art. 201, comma 1, del Codice della Strada: 90 giorni dall’accertamento per i residenti in Italia, 360 giorni per i residenti all’estero. Attenzione però a un dettaglio decisivo: se il veicolo è a noleggio o in leasing, il termine decorre non dal giorno dell’infrazione ma dal momento in cui il conducente viene identificato, perché le autorità si rivolgono prima alla società proprietaria del mezzo.

2. La lingua dell’atto

Il verbale deve mettere il destinatario in condizione di comprendere l’addebito e di difendersi: la prassi conforme alla direttiva prevede una lettera di informazione nella lingua del documento di immatricolazione o in una lingua ufficiale dello Stato di residenza. Un atto interamente redatto in fiammingo o in tedesco, privo di traduzione, presenta un vizio spendibile in sede di opposizione — e la Direttiva 2024/3237 rafforzerà proprio i requisiti linguistici della notifica.

3. Solleciti di società private: Nivi, EMO e simili

Molti automobilisti non ricevono un atto pubblico, ma una lettera — spesso per posta ordinaria — da società di recupero crediti incaricate dalle amministrazioni estere (in Italia il caso più frequente è Nivi S.p.A. con la divisione EMO, che opera anche in senso inverso per centinaia di comandi di polizia locale italiani verso l’estero). Va chiarito un punto: queste società svolgono legittimamente attività di gestione e incasso su mandato dell’ente, ma il loro sollecito non è una notifica. Secondo l’orientamento prevalente, la notificazione degli atti sanzionatori deve avvenire nelle forme previste dalla legge e dalle convenzioni internazionali applicabili: se manca la prova di una notifica regolare del verbale originario, la pretesa è contestabile. Prima di pagare (o di ignorare), è quindi essenziale distinguere la natura dell’atto ricevuto.

Atto ricevuto Natura Cosa comporta
Verbale notificato con raccomandata A/R o PEC, con traduzione Notifica formale Decorrono i termini per pagare in misura ridotta o proporre opposizione secondo le regole dello Stato emittente
Lettera di informazione CBE nella propria lingua Atto della procedura UE Comunica l’addebito e le conseguenze giuridiche; verificare se accompagna o precede la notifica del verbale
Sollecito di società di recupero crediti per posta ordinaria Atto privato Non equivale a notifica; verificare l’esistenza e la regolarità della notifica originaria prima di pagare

Decadenza e prescrizione: quale legge si applica

Per le multe estere valgono i termini dell’ordinamento dello Stato in cui l’infrazione è stata accertata — non quelli italiani. Le differenze sono notevoli. In Romania, l’applicazione della sanzione pecuniaria si prescrive in sei mesi dalla commissione del fatto (art. 13, O.G. 2/2001) e l’esecuzione si prescrive se il verbale non è comunicato al trasgressore entro due mesi dall’applicazione (art. 14). In Portogallo, il procedimento sanzionatorio si estingue per prescrizione decorsi due anni dall’infrazione (art. 188.º do Código da Estrada), salvi gli effetti di sospensione e interruzione previsti dal regime generale. Conviene quindi sempre verificare la disciplina locale prima di decidere se pagare, contestare o eccepire l’estinzione.

Due concetti da non confondere, mutuando le categorie italiane:

Istituto Cosa riguarda Riferimento (ordinamento italiano)
Decadenza Il termine entro cui il verbale deve essere notificato: superato, l’amministrazione perde il potere sanzionatorio Art. 201 CdS (90 giorni; 360 per residenti all’estero)
Prescrizione Il termine entro cui il credito, dopo la notifica, deve essere riscosso: senza atti interruttivi si estingue 5 anni — art. 209 CdS in combinato con l’art. 28 L. 689/1981

Cosa rischia chi non paga

Ignorare una multa UE regolarmente notificata espone a un percorso ormai collaudato:

Aumento dell’importo. Interessi, maggiorazioni e spese di procedura fanno lievitare il debito, spesso in modo significativo rispetto alla misura ridotta iniziale.

Esecuzione in Italia. Se la sanzione supera la soglia di 70 euro ed è divenuta definitiva, lo Stato estero può attivare la procedura della decisione quadro 2005/214/GAI: la decisione, corredata dal certificato tradotto, è trasmessa alla Procura Generale presso la Corte d’Appello del luogo di residenza (o in cui si trovano i beni), che propone istanza di riconoscimento; la Corte si pronuncia entro venti giorni. Una volta riconosciuta, l’esecuzione della decisione è disciplinata dalla legge italiana e vi provvede il Procuratore Generale, con le somme riscosse che restano allo Stato italiano (art. 13, D.Lgs. 37/2016). Per le sanzioni stradali questo è l’unico canale coattivo armonizzato: non esiste invece un’iscrizione a ruolo diretta, perché l’assistenza europea alla riscossione tramite cartella (Direttiva 2010/24/UE, recepita con il D.Lgs. 149/2012) copre soltanto tributi, dazi e le sanzioni amministrative ad essi relative, con esclusione espressa delle multe. Gli strumenti interni di riscossione possono entrare in gioco solo a valle del riconoscimento, come fase esecutiva secondo la legge italiana.

Conseguenze al ritorno. Anche quando lo Stato estero non attiva l’esecuzione transfrontaliera (per importi modesti può non essere conveniente), la sanzione resta iscritta nei suoi registri: un controllo al successivo ingresso nel Paese può comportare la richiesta di pagamento immediato dell’intero importo maggiorato, con fermo del veicolo in caso di rifiuto.

Multe extra-UE: Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti

Fuori dall’Unione il quadro cambia: non esiste un meccanismo automatico di riconoscimento e tutto dipende dagli accordi bilaterali.

La Svizzera e il Regno Unito cooperano con l’Italia nel recupero delle sanzioni: le multe elvetiche e britanniche possono essere notificate e riscosse anche sul territorio italiano. Per Paesi come Stati Uniti, Canada o Australia, in assenza di accordi specifici, l’esecuzione forzata in Italia è di fatto impraticabile — ma il debito non svanisce: resta esigibile nel Paese d’origine, cresce con interessi e spese e può creare problemi seri al successivo ingresso (rifiuto del noleggio auto, fermo, in alcuni ordinamenti complicazioni sui visti).

Il turista straniero multato in Italia: l’art. 207 CdS

Il caso speculare è disciplinato dall’art. 207 del Codice della Strada, pensato proprio per evitare che chi guida un veicolo immatricolato all’estero (o con targa EE) si sottragga alla sanzione lasciando il Paese. La contestazione immediata segue un binario accelerato:

Scelta del conducente Cosa prevede l’art. 207 CdS
Pagamento immediato Versamento in misura ridotta (art. 202 CdS) direttamente nelle mani dell’agente, che rilascia ricevuta
Nessun pagamento, veicolo UE/SEE Cauzione pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta (comma 2-bis)
Nessun pagamento, veicolo extra-UE Cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione (comma 2)
Né pagamento né cauzione Fermo amministrativo del veicolo fino all’adempimento e comunque per non oltre 60 giorni, con affidamento in custodia a spese del responsabile (comma 3)

Il versamento della cauzione non preclude la difesa: il trasgressore conserva la facoltà di proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace nei termini ordinari. Per le violazioni rilevate a distanza (autovelox, ZTL) senza contestazione immediata, invece, si torna al binario della notifica ai residenti all’estero: 360 giorni ex art. 201 CdS, spesso gestiti dai comandi tramite società specializzate come quelle viste sopra.

La svolta: Direttiva (UE) 2024/3237 Novità

Il legislatore europeo ha preso atto che una quota rilevante delle infrazioni commesse da non residenti resta oggi impunita. La Direttiva (UE) 2024/3237, adottata il 19 dicembre 2024, entrata in vigore il 19 gennaio 2025 e da recepire entro il 20 luglio 2027, modifica la Direttiva 2015/413 su quattro fronti:

Più infrazioni. L’elenco delle violazioni oggetto di cooperazione si estende a ZTL, sosta pericolosa, distanza di sicurezza, sorpasso pericoloso, circolazione contromano e altre condotte finora escluse.

Termini armonizzati. Viene introdotto un termine uniforme di notifica tra Stati membri, fissato in circa undici mesi dall’accertamento, con obbligo per lo Stato di residenza di rispondere alle richieste di identificazione entro due mesi.

Più garanzie. Requisiti minimi sul contenuto e sulla lingua della notifica, per assicurare un effettivo diritto di difesa, e regole rafforzate sulla protezione dei dati in linea con il GDPR.

Più trasparenza. Un portale informativo europeo fornirà ai cittadini le regole di circolazione, le procedure di ricorso e i mezzi di pagamento nei vari Stati membri.

Cosa vale oggi, cosa varrà domani

Chi riceve un verbale estero nel 2026 è ancora soggetto alle regole attuali (Dir. 2015/413 e norme nazionali di recepimento). Le novità della Direttiva 2024/3237 diventeranno operative con il recepimento nazionale, entro luglio 2027: fino ad allora, l’elenco ristretto delle infrazioni e i termini nazionali restano il riferimento.

Caso pratico: l’autovelox austriaco

Lo scenario

Ad agosto 2025 Marco, residente a Napoli, viene fotografato da un autovelox in Tirolo a 152 km/h dove il limite è 130, alla guida della propria auto. A marzo 2026 riceve per raccomandata un atto dell’autorità austriaca, con traduzione in italiano, che gli contesta la violazione e richiede 180 euro.

Cosa deve verificare? Primo: la tempestività della notifica secondo il diritto austriaco. Secondo: la regolarità formale dell’atto (identificazione del veicolo, luogo, data, importo, indicazioni sui rimedi). Terzo: la convenienza del pagamento entro i termini, che in molti ordinamenti sconta riduzioni analoghe a quelle italiane.

Se non paga? Superata la soglia dei 70 euro, l’Austria può chiedere l’esecuzione in Italia tramite la Procura Generale e la Corte d’Appello di Napoli ai sensi del D.Lgs. 37/2016. E al prossimo viaggio verso il Brennero, un controllo potrebbe costargli l’intero importo maggiorato, da saldare sul posto.

Domande frequenti

Una multa presa all'estero va davvero pagata?

Nell'Unione Europea sì, se il verbale è stato notificato regolarmente e nei termini: la Direttiva (UE) 2015/413 consente di identificare l'intestatario del veicolo e la decisione quadro 2005/214/GAI permette di eseguire in Italia le sanzioni pecuniarie definitive superiori a 70 euro. Fuori dall'UE dipende dagli accordi bilaterali: Svizzera e Regno Unito cooperano con l'Italia, altri Paesi no, ma il debito resta esigibile nello Stato dell'infrazione.

Entro quanto tempo deve essere notificata una multa presa all'estero?

Valgono i termini dello Stato in cui è avvenuta l'infrazione, che variano molto da Paese a Paese. Come riferimento, l'ordinamento italiano prevede 360 giorni per la notifica ai residenti all'estero (art. 201 CdS). Attenzione ai veicoli a noleggio: il termine decorre dall'identificazione del conducente, non dal giorno dell'infrazione. La Direttiva (UE) 2024/3237 introdurrà un termine armonizzato di circa undici mesi tra Stati membri.

La lettera di una società di recupero crediti come Nivi vale come notifica?

No. Le società incaricate dalle amministrazioni estere svolgono legittimamente attività di gestione e incasso, ma il loro sollecito inviato per posta ordinaria non equivale a una notificazione: secondo l'orientamento prevalente, la notifica degli atti sanzionatori deve avvenire nelle forme di legge e delle convenzioni internazionali applicabili. Prima di pagare conviene verificare se esiste una notifica regolare del verbale originario e chiederne copia.

Cosa rischio se non pago una multa presa in un Paese dell'Unione Europea?

L'importo cresce con interessi e spese; se la sanzione definitiva supera i 70 euro, lo Stato estero può attivare la procedura di mutuo riconoscimento (D.Lgs. 37/2016): la decisione è trasmessa alla Procura Generale e riconosciuta dalla Corte d'Appello del luogo di residenza, dopodiché l'esecuzione segue la legge italiana. Non esiste invece un'iscrizione a ruolo diretta per le multe stradali estere: l'assistenza europea alla riscossione tramite cartella (Direttiva 2010/24/UE) riguarda solo tributi e dazi. Anche senza esecuzione transfrontaliera, la sanzione riemerge a un successivo ingresso nel Paese dell'infrazione.

Le multe prese in Svizzera, nel Regno Unito o negli Stati Uniti vanno pagate?

Svizzera e Regno Unito hanno accordi di cooperazione con l'Italia: le loro sanzioni possono essere notificate e riscosse anche sul territorio italiano. Per Stati Uniti, Canada o Australia non esistono accordi specifici e l'esecuzione forzata in Italia è di fatto impraticabile; il debito resta però esigibile in loco e può creare problemi al successivo ingresso nel Paese, dal rifiuto del noleggio auto al pagamento immediato maggiorato.

Una multa presa all'estero comporta la decurtazione dei punti della patente italiana?

No. Il sistema di cooperazione europea riguarda solo la sanzione pecuniaria: decurtazione dei punti, sospensione o revoca della patente e sequestro del veicolo restano applicabili soltanto se il conducente viene fermato al momento dell'infrazione, nel Paese in cui è stata commessa.

Cosa succede a un turista straniero che prende una multa in Italia?

Se la contestazione è immediata, l'art. 207 CdS gli consente di pagare subito in misura ridotta nelle mani dell'agente; in alternativa deve versare una cauzione (pari alla misura ridotta per i veicoli UE/SEE, alla metà del massimo edittale per quelli extra-UE). Se non paga né versa la cauzione, scatta il fermo amministrativo del veicolo fino a 60 giorni. Per le violazioni rilevate a distanza, il verbale viene notificato all'estero entro 360 giorni ex art. 201 CdS.

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Fonti e riferimenti normativi

  1. Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (EUR-Lex).
  2. Direttiva (UE) 2024/3237, che modifica la Direttiva (UE) 2015/413 — in vigore dal 19 gennaio 2025, recepimento entro il 20 luglio 2027 (EUR-Lex).
  3. Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.
  4. D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 37 (recepimento Direttiva CBE) e D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 37 (recepimento decisione quadro 2005/214/GAI), in part. artt. 8-13.
  5. Direttiva 2010/24/UE e D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 149 (assistenza reciproca al recupero di dazi e imposte), art. 1, co. 2 — ambito di applicazione con esclusione delle multe.
  6. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), artt. 201, 202, 207, 209.
  7. L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28 (prescrizione delle sanzioni amministrative).
  8. Romania: Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, artt. 13 e 14 (Portal Legislativ).
  9. Portogallo: Código da Estrada (D.L. n. 114/94), art. 188.º — Prescrição do procedimento.