Figli e vacanze dopo la separazione: chi decide dove e con chi
Dopo una separazione, le vacanze dei figli smettono di essere una questione organizzativa e diventano una questione giuridica. Il periodo di permanenza spetta a ciascun genitore secondo il calendario fissato dal giudice o dall'accordo, ma la destinazione, la durata e soprattutto l'uscita dal territorio nazionale toccano decisioni che la legge affida a entrambi. Sapere in anticipo cosa si può fare da soli e cosa richiede il consenso dell'altro evita di trasformare una settimana al mare in un procedimento giudiziario.
- Nei periodi assegnati, ciascun genitore organizza autonomamente la vacanza: la scelta della meta rientra di norma nell'ordinaria amministrazione.
- Le decisioni di maggiore interesse per il figlio restano congiunte anche in caso di affidamento esclusivo, salvo diversa disposizione del giudice.
- Per il passaporto del minore serve l'assenso di entrambi i genitori; in mancanza, l'autorizzazione del giudice.
- Dal 27 giugno 2012 i figli non possono più viaggiare iscritti sul passaporto del genitore: serve un documento individuale.
- Se il minore di 14 anni parte con persone diverse dai genitori occorre la dichiarazione di accompagnamento vistata dalla Questura.
- Portare il figlio all'estero contro la volontà dell'altro genitore può integrare il reato di cui all'art. 574-bis c.p. anche per pochi giorni.
Ogni estate gli studi legali registrano lo stesso picco di richieste: un genitore ha prenotato, l'altro non era stato informato, il passaporto del bambino è scaduto e la partenza è fra dieci giorni. La materia è governata da due corpi normativi che viaggiano su binari distinti e che spesso vengono confusi tra loro. Da un lato le regole civilistiche sull'esercizio della responsabilità genitoriale, contenute negli articoli 337-ter e seguenti del codice civile. Dall'altro la disciplina amministrativa sui documenti di espatrio, che risale alla legge 21 novembre 1967, n. 1185 e che continua a produrre effetti pratici molto concreti allo sportello della Questura.
La distinzione conta: l'assenso al rilascio del passaporto e il consenso a un determinato viaggio sono due atti diversi. Il primo è un adempimento amministrativo che riguarda il documento; il secondo attiene all'esercizio della responsabilità genitoriale e va valutato viaggio per viaggio. Un genitore che ha firmato l'assenso al passaporto tre anni fa non ha per ciò solo autorizzato la vacanza di quest'anno in un Paese extraeuropeo.
Questa guida ricostruisce chi decide che cosa, quando il silenzio dell'altro genitore basta e quando invece serve un consenso espresso, quali documenti servono per i minori, come si sblocca giudizialmente un rifiuto e dove passa il confine oltre il quale una vacanza diventa sottrazione di minore. Alla fine trovi una checklist operativa da usare prima di prenotare.
Chi decide dove vanno in vacanza i figli
Il punto di partenza è l'articolo 337-ter del codice civile, che disciplina i provvedimenti sui figli in ogni procedimento di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile o regolamentazione dell'affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. La norma distingue due piani.
Sul primo piano ci sono le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore: queste sono assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Sul secondo piano c'è tutto il resto, cioè le questioni di ordinaria amministrazione, rispetto alle quali il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Nel silenzio del provvedimento, ciascun genitore gestisce autonomamente la quotidianità del figlio durante i propri tempi di permanenza.
Art. 337-ter, comma 3, c.c.: «La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice».
Applicata alle vacanze, la regola produce un esito abbastanza netto. Una vacanza in Italia, all'interno del periodo assegnato, non è una decisione di maggiore interesse: il genitore che ha il figlio con sé sceglie liberamente se andare al mare, in montagna o dai nonni, senza doverne chiedere il permesso. Diverso è il caso in cui il viaggio incida su uno degli ambiti riservati all'accordo, per esempio perché sottrae il figlio a terapie in corso, si sovrappone a impegni scolastici o comporta un soggiorno prolungato all'estero.
L'affidamento esclusivo non cambia (quasi) nulla
Un equivoco molto diffuso riguarda l'affidamento esclusivo. L'articolo 337-quater, comma 3, c.c. stabilisce che il genitore affidatario in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, ma aggiunge che «salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'affidamento esclusivo, quindi, non trasforma il genitore collocatario in decisore unico: continua a servire l'accordo per le scelte più rilevanti, salvo che il provvedimento disponga espressamente il contrario.
È proprio la clausola «salvo che sia diversamente stabilito» ad avere generato in via pretoria il cosiddetto affidamento super esclusivo o rafforzato, che concentra su un solo genitore anche le decisioni di maggiore interesse. La Cassazione ha però circoscritto la figura con nettezza.
L'affidamento super esclusivo è privo di un fondamento normativo espresso e va considerato misura eccezionale e residuale, giustificabile solo in presenza di condotte gravemente pregiudizievoli del genitore escluso, accertate con valutazione rigorosa. Non basta l'elevata conflittualità, né il rifiuto del minore di incontrare il genitore, se non se ne indagano le cause. La bigenitorialità è un diritto del figlio prima che una prerogativa dei genitori.
Il calendario delle vacanze e il piano genitoriale
Nella pratica, la maggior parte dei conflitti estivi si risolve leggendo il provvedimento. I decreti e le sentenze in materia di affidamento contengono quasi sempre una scansione dei periodi di vacanza, spesso costruita su settimane continuative da trascorrere con ciascun genitore e accompagnata dall'onere di comunicare per tempo all'altro il periodo prescelto. Non esiste però uno schema legale predefinito: contenuto, durata e meccanismi di composizione delle sovrapposizioni variano da provvedimento a provvedimento, e possono essere modellati sull'accordo raggiunto fra le parti. È il singolo titolo a fare testo, e va letto prima di ogni altra considerazione.
Dalla riforma Cartabia questo contenuto ha una sede formale. L'articolo 473-bis.12, ultimo comma, del codice di procedura civile impone di allegare al ricorso il piano genitoriale, che descrive gli impegni e le attività quotidiane del minore relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, a quelle sociali abituali e alle vacanze normalmente godute. Il Consiglio Nazionale Forense ha diffuso uno schema di riferimento.
Il piano genitoriale non è un allegato di cortesia: fotografa le abitudini di vita del minore prima del conflitto e, una volta recepito nel provvedimento, diventa il parametro rispetto al quale si misura l'inadempimento. Se le vacanze «normalmente godute» includevano da anni due settimane in una determinata località, il genitore che pretende di stravolgere unilateralmente quella consuetudine parte in posizione di svantaggio.
Se il provvedimento fissa un termine entro cui indicare il periodo prescelto, il mancato rispetto di quel termine non è una formalità: espone al rischio che la propria scelta debba cedere rispetto a quella comunicata tempestivamente dall'altro genitore e, se la prenotazione è già stata fatta, all'onere di disdirla. È il primo documento da rileggere prima di bloccare un volo.
Quando serve il consenso dell'altro genitore
Chiarito che nei tempi assegnati la scelta della meta è tendenzialmente libera, restano quattro situazioni in cui il consenso dell'altro genitore diventa necessario o quantomeno fortemente consigliabile.
| Situazione | Serve il consenso? | Perché |
|---|---|---|
| Vacanza in Italia nel periodo assegnato | No, di regola | Ordinaria amministrazione. Resta l'obbligo di informare su recapiti e luogo di soggiorno. |
| Viaggio all'estero (anche in area Schengen) | Sì, in via prudenziale | Incide sull'esercizio del diritto di visita dell'altro genitore e richiede un documento valido per l'espatrio. |
| Rilascio o rinnovo del passaporto del minore | Sì, sempre | Assenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale ex art. 3, lett. a), L. 1185/1967. |
| Viaggio che sospende terapie o cure in corso | Sì | Ricade nell'ambito della salute, decisione di maggiore interesse ex art. 337-ter c.c. |
| Soggiorno che si protrae oltre il periodo assegnato | Sì | Modifica di fatto il calendario di affidamento: senza accordo è inadempimento. |
| Minore che parte con nonni, zii o gruppi organizzati | Sì (sotto i 14 anni) | Serve la dichiarazione di accompagnamento sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale. |
Il dovere di informazione
Anche quando il consenso non è tecnicamente necessario, resta il dovere di leale collaborazione tra genitori. Comunicare per iscritto le date di partenza e rientro, la località, la struttura ricettiva e un recapito raggiungibile è una prassi che costa poco e che, in caso di contenzioso, colloca chi l'ha adottata dalla parte giusta. L'omissione, viceversa, è regolarmente valorizzata dai giudici come indice di scarsa capacità di cooperazione genitoriale.
I documenti del minore: passaporto e carta d'identità
Il profilo documentale è quello che genera il maggior numero di partenze mancate, perché i tempi amministrativi non si comprimono. Due regole vanno tenute a mente.
La prima è che il minore deve avere un documento di viaggio individuale. L'iscrizione dei figli sul passaporto del genitore non è più consentita: l'articolo 20-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ha modificato in tal senso la legge 1185/1967, in attuazione del principio «una persona, un documento» posto dal regolamento (CE) n. 444/2009. Le iscrizioni preesistenti hanno cessato di essere valide per l'attraversamento delle frontiere il 27 giugno 2012.
La seconda è che il passaporto del minore ha validità ridotta rispetto a quello dell'adulto, per consentire l'aggiornamento della fotografia ai controlli di frontiera.
| Documento | Età del titolare | Validità | Note operative |
|---|---|---|---|
| Passaporto elettronico | 0 - 3 anni | 3 anni | Assenso di entrambi i genitori. Contributo amministrativo e bollo dovuti anche per i minori. |
| Passaporto elettronico | 3 - 18 anni | 5 anni | Dai 12 anni sono rilevate le impronte digitali. |
| Passaporto elettronico | Maggiorenni | 10 anni | Dal 2023 il genitore con figli minori non ha più bisogno dell'assenso dell'altro per il proprio passaporto. |
| Carta d'identità elettronica valida per l'espatrio | Minori di 18 anni | Ridotta per fasce d'età | Utilizzabile nei Paesi che l'accettano. Deve non recare la dicitura «non valida per l'espatrio». |
Fino al 2023 l'articolo 3, lettera b), della legge 1185/1967 subordinava il rilascio del passaporto al genitore con figli minori all'assenso dell'altro o, in mancanza, all'autorizzazione del giudice tutelare. L'articolo 20 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, ha superato quel regime: l'assenso dell'altro genitore non è più richiesto, né per il passaporto né per la carta d'identità valida per l'espatrio. Al suo posto è stato introdotto un meccanismo inibitorio: su istanza dell'altro genitore o del pubblico ministero, l'autorità giudiziaria può vietare il rilascio quando vi sia concreto e attuale pericolo che il richiedente si sottragga agli obblighi verso i figli.
La semplificazione del 2023 riguarda solo il documento dell'adulto. Per il passaporto del figlio minore l'assenso di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale continua a essere necessario, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della legge 1185/1967, e in sua mancanza serve l'autorizzazione del giudice. È l'equivoco più frequente da quando è entrata in vigore la riforma: il genitore che ha ottenuto senza ostacoli il proprio passaporto dà per scontato che valga lo stesso per quello del bambino, e scopre il contrario allo sportello.
La domanda di passaporto per il minore si presenta previo appuntamento tramite il portale Passaporto Online della Polizia di Stato, accessibile con SPID o CIE. All'appuntamento entrambi i genitori devono prestare l'assenso; se uno dei due non può presentarsi, deve allegare una dichiarazione di assenso sottoscritta e corredata da copia fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità.
L'assenso all'espatrio e l'autorizzazione del giudice
Quando l'assenso manca, la legge non lascia il genitore senza rimedio: prevede la sostituzione dell'assenso con un provvedimento giudiziale.
Non possono ottenere il passaporto coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare.
È la disposizione rimasta in piedi dopo la riforma del 2023, che ha inciso solo sulla lettera b) e quindi sul documento dell'adulto. Per il figlio minore il doppio assenso continua a essere il presupposto del rilascio, e il suo difetto va colmato in sede giudiziale.
Il riferimento testuale è al giudice tutelare, competente in via ordinaria e adito con ricorso presso il tribunale del luogo di residenza del minore. Se però è pendente un procedimento di separazione, divorzio o regolamentazione dell'affidamento, la competenza si sposta sul giudice di quel procedimento, per effetto della vis attractiva introdotta nell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile: sarebbe irrazionale che il giudice tutelare decidesse sull'espatrio mentre un altro giudice sta regolando i tempi di permanenza dello stesso minore.
Il giudice non si limita a registrare il dissenso: ne valuta le ragioni alla luce dell'interesse del minore. Un rifiuto motivato dal rischio concreto di mancato rientro, dalla destinazione in un Paese che non aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1980 o dai legami familiari e patrimoniali del genitore richiedente con quel Paese ha buone probabilità di essere accolto. Un rifiuto motivato dal solo rancore verso l'ex partner, no.
Nei procedimenti che lo riguardano, il minore che ha compiuto dodici anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, deve essere ascoltato (art. 336-bis c.c. e art. 473-bis.4 c.p.c.). Sull'opportunità di un viaggio all'estero, l'opinione di un adolescente è un elemento che il giudice considera, pur senza esserne vincolato.
Minori sotto i 14 anni che partono senza i genitori
Il minore italiano di età inferiore ai 14 anni può espatriare solo se accompagnato da almeno un genitore o da chi ne fa le veci. Se deve viaggiare con persone diverse - i nonni, uno zio, un istruttore, un centro estivo, una compagnia aerea nel servizio unaccompanied minor - occorre la dichiarazione di accompagnamento, prevista dall'articolo 14 della legge 1185/1967 e gestita dalle Questure.
- Chi la sottoscrive: entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore.
- Dove si presenta: tramite il portale Passaporto Online della Polizia di Stato, con accesso SPID o CIE, e successivo passaggio in Questura.
- Cosa rilascia la Questura: un'attestazione della dichiarazione, che l'accompagnatore esibisce in frontiera insieme al documento valido per l'espatrio del minore.
- Validità: massimo sei mesi, entro i quali devono ricadere sia la data di partenza sia quella di rientro, e comunque non oltre la scadenza del documento del minore.
- Ambito: di norma un solo viaggio di andata e ritorno, con destinazione programmata. È gratuita.
Tra appuntamento in Questura, rilascio dell'attestazione ed eventuale rinnovo del documento del minore, il percorso può richiedere diverse settimane, con picchi nei mesi di maggio e giugno. Chi conta di partire in agosto dovrebbe verificare la scadenza dei documenti già in primavera.
Se l'altro genitore dice no: come si sblocca
Il dissenso può essere legittimo o strumentale, e il percorso per superarlo è graduato.
Il ricorso al giudice
Lo strumento principale resta il ricorso: al giudice tutelare per l'autorizzazione al rilascio del documento, al giudice del procedimento pendente per le questioni che attengono all'affidamento e ai tempi di permanenza. Il giudice fissa l'udienza, verifica le ragioni del rifiuto e decide autorizzando o negando. È una procedura relativamente rapida, ma non istantanea: presentare il ricorso a fine luglio per una partenza a Ferragosto è, nella maggior parte dei fori, un esercizio di ottimismo.
I rimedi contro l'inadempimento
Se invece il problema è che un genitore ostacola sistematicamente l'attuazione del calendario - non consegna il figlio, non firma, non risponde - il riferimento è l'articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile, introdotto dalla riforma Cartabia.
In caso di gravi inadempienze, di atti che arrechino pregiudizio al minore o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può: ammonire il genitore inadempiente; disporre il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni violazione o ritardo; condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni in favore dell'altro genitore o del minore; irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
La logica della norma è che l'inosservanza dei provvedimenti sull'affidamento non è un attrito fra adulti ma una lesione di diritti del minore, e come tale merita una risposta sanzionatoria autonoma.
L'entrata in funzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è stata rinviata una volta di più. Dopo il differimento disposto dal decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 — lo stesso provvedimento che ha riformato l'esame di abilitazione forense — ha sostituito con «cinque anni» il termine di «quattro anni» previsto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 149/2022. Poiché il decreto legislativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022, la nuova decorrenza cade il 17 ottobre 2027. Fino ad allora resta la ripartizione attuale fra tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare: un dato da verificare caso per caso prima di individuare l'ufficio da adire.
Il d.l. 100/2026 è in corso di conversione: approvato dal Senato il 30 luglio 2026, è all'esame della Camera. Verificare l'esito della legge di conversione prima di fare affidamento sul termine.
Quando la vacanza diventa sottrazione di minore
Esiste una soglia oltre la quale la questione esce dal diritto di famiglia ed entra nel diritto penale. La disposizione di riferimento è l'articolo 574-bis del codice penale.
Punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale. Se il minore ha compiuto quattordici anni e vi consente, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna del genitore comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (fra le altre, Cass. pen. n. 31927/2019), la condotta del genitore che conduce all'estero il figlio minore senza il consenso dell'altro, impedendogli di esercitare le proprie prerogative genitoriali, integra il reato di cui all'art. 574-bis c.p. anche quando il trattenimento all'estero si protragga per un periodo breve.
Il messaggio pratico è netto: l'idea che «tanto sono solo dieci giorni» non offre alcuna protezione. Ciò che rileva è l'impedimento all'esercizio della responsabilità genitoriale dell'altro, non la durata del soggiorno.
La sottrazione internazionale e il rientro del minore
Sul versante civilistico, se il minore non rientra, opera la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, resa esecutiva in Italia dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64. La Convenzione mira al ritorno immediato del minore nello Stato di residenza abituale e cessa di applicarsi al compimento dei sedici anni. Autorità centrale italiana è il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
All'interno dell'Unione europea, il quadro è integrato dal regolamento (UE) 2019/1111, cosiddetto Bruxelles II ter, applicabile dal 1° agosto 2022 in tutti gli Stati membri tranne la Danimarca, che ha rafforzato i termini procedurali del meccanismo di ritorno immediato, l'ascolto del minore e l'esecuzione delle decisioni. Si applica ai procedimenti avviati dal 1° agosto 2022; per quelli anteriori continua a valere il regolamento (CE) 2201/2003.
Non tutti i Paesi aderiscono alla Convenzione dell'Aja del 1980, e per alcuni Stati aderenti l'adesione non è stata accettata dall'Italia: in questi casi lo strumento del ritorno immediato non è azionabile. È la ragione per cui i giudici valutano con particolare rigore le richieste di autorizzazione all'espatrio verso tali destinazioni. Prima di prenotare, la verifica dello stato convenzionale del Paese di destinazione è un passaggio da non saltare.
Checklist operativa prima di partire
- Rileggere il provvedimento di separazione, divorzio o affidamento e il piano genitoriale, individuando periodo assegnato, termini di comunicazione e criteri di prevalenza.
- Comunicare per iscritto all'altro genitore date, destinazione, struttura e recapiti, conservando prova dell'invio.
- Verificare con anticipo la scadenza del documento valido per l'espatrio del minore e del proprio.
- Raccogliere l'assenso scritto dell'altro genitore per il rilascio o rinnovo del passaporto del minore, corredato di copia del documento d'identità (per il proprio passaporto, dal 2023, l'assenso non serve più).
- Se la meta è all'estero, acquisire un consenso espresso e datato riferito a quel viaggio, non solo l'assenso al documento.
- Verificare se il Paese di destinazione aderisce alla Convenzione dell'Aja del 1980 e se l'adesione è accettata dall'Italia.
- Se il minore ha meno di 14 anni e parte senza i genitori, avviare per tempo la pratica di dichiarazione di accompagnamento.
- In caso di dissenso, presentare ricorso al giudice competente con un margine di almeno due o tre mesi rispetto alla partenza.
- Portare in viaggio copia del provvedimento sull'affidamento e degli assensi: in frontiera possono essere richiesti.
Domande frequenti
Posso portare mio figlio in vacanza all'estero senza il consenso dell'altro genitore?
In via prudenziale no. Anche se il viaggio ricade nel periodo di permanenza assegnato, l'uscita dal territorio nazionale incide sull'esercizio del diritto di visita dell'altro genitore e presuppone un documento valido per l'espatrio, il cui rilascio richiede comunque l'assenso di entrambi. L'unica ipotesi in cui il consenso non è necessario è quella del genitore titolare esclusivo della responsabilità genitoriale, o destinatario di un provvedimento che gli attribuisca espressamente anche le decisioni di maggiore interesse. In tutti gli altri casi conviene acquisire un consenso scritto riferito a quello specifico viaggio.
Serve il consenso dell'altro genitore per una vacanza in Italia?
Di regola no. La scelta della località di villeggiatura all'interno del periodo assegnato rientra nell'ordinaria amministrazione e spetta al genitore che ha il figlio con sé. Resta però il dovere di informare l'altro genitore su date, luogo di soggiorno e recapiti, e resta necessario l'accordo se il viaggio interferisce con ambiti riservati alle decisioni di maggiore interesse, come la sospensione di terapie in corso o gli impegni scolastici.
Come si ottiene il passaporto per un figlio minore se un genitore non firma?
L'articolo 3, lettera a), della legge 1185/1967 prevede che, in difetto di assenso, il documento possa essere rilasciato sulla base dell'autorizzazione del giudice tutelare, da richiedere con ricorso presso il tribunale del luogo di residenza del minore. Se è pendente un procedimento di separazione, divorzio o regolamentazione dell'affidamento, la competenza si sposta sul giudice di quel procedimento. Il giudice valuta le ragioni del rifiuto alla luce dell'interesse del minore e decide autorizzando o negando il rilascio.
Serve il consenso dell'ex per rinnovare il mio passaporto se ho figli minori?
No, non più. L'articolo 20 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, ha eliminato per il genitore con figli minori la necessità dell'assenso dell'altro genitore e dell'autorizzazione del giudice tutelare, sia per il passaporto sia per la carta d'identità valida per l'espatrio. Resta però possibile che l'autorità giudiziaria vieti il rilascio, su istanza dell'altro genitore o del pubblico ministero, quando vi sia concreto e attuale pericolo che il richiedente si sottragga agli obblighi verso i figli. Attenzione a non confondere i piani: per il passaporto del figlio minore l'assenso di entrambi continua a essere necessario.
Quanto dura il passaporto di un minore?
Il passaporto elettronico è rilasciato con validità di tre anni per i minori da zero a tre anni e di cinque anni per i minori da tre a diciotto anni, contro i dieci anni previsti per i maggiorenni. La validità ridotta serve a garantire l'aggiornamento della fotografia e l'identificazione del minore ai controlli di frontiera. Dai dodici anni sono rilevate anche le impronte digitali.
Mio figlio può viaggiare iscritto sul mio passaporto?
No. L'iscrizione dei figli minori sul passaporto del genitore non è più possibile per effetto dell'articolo 20-ter del decreto-legge 135/2009, convertito dalla legge 166/2009, in attuazione del principio «una persona, un documento» posto dal regolamento (CE) n. 444/2009. Le iscrizioni preesistenti hanno cessato di essere valide per l'attraversamento delle frontiere il 27 giugno 2012. Ogni minore deve quindi disporre di un proprio documento individuale valido per l'espatrio.
Cosa serve se mio figlio parte in vacanza con i nonni?
Se il minore ha meno di quattordici anni e viaggia fuori dai confini nazionali con persone diverse dagli esercenti la responsabilità genitoriale, occorre la dichiarazione di accompagnamento prevista dall'articolo 14 della legge 1185/1967. La richiesta si presenta tramite il portale Passaporto Online della Polizia di Stato con SPID o CIE; la Questura rilascia un'attestazione che l'accompagnatore esibisce in frontiera insieme al documento del minore. La dichiarazione è gratuita, vale per un solo viaggio di andata e ritorno e ha validità massima di sei mesi.
Cosa rischia il genitore che porta il figlio all'estero senza consenso?
Sul piano penale, l'articolo 574-bis del codice penale punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi conduce o trattiene un minore all'estero contro la volontà dell'altro genitore, impedendogli in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale; la pena scende da sei mesi a tre anni se il minore ultraquattordicenne vi consente, e la condanna del genitore comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato sussiste anche se il trattenimento all'estero dura poco. Sul piano civile si aggiungono i rimedi dell'articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile, dall'ammonimento alla sanzione pecuniaria fino a cinquemila euro, oltre al risarcimento del danno.
Chi decide le date delle vacanze estive se i genitori non si mettono d'accordo?
Il primo riferimento è il provvedimento di separazione, divorzio o affidamento, che di regola scandisce i periodi di vacanza e può prevedere termini entro cui ciascun genitore comunica la propria scelta. Non esiste uno schema legale predefinito: durata, alternanza e criteri di composizione delle sovrapposizioni dipendono dal singolo titolo e dagli accordi recepiti dal giudice. Se il provvedimento tace o non risolve il conflitto, la decisione è rimessa al giudice ai sensi dell'articolo 337-ter, comma 3, del codice civile. Il genitore che ostacola sistematicamente l'attuazione del calendario è esposto ai rimedi dell'articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile.
In conclusione
La regola pratica che riassume la materia è semplice: i tempi sono di ciascun genitore, le decisioni importanti sono di entrambi, i documenti sono di entrambi sempre. Chi tiene distinti questi tre piani evita la maggior parte dei conflitti estivi.
Il resto è organizzazione. Verificare la scadenza dei documenti in primavera anziché a luglio, comunicare per iscritto invece che a voce, chiedere un consenso datato riferito al viaggio anziché confidare nell'assenso firmato anni prima al momento del passaporto: sono accorgimenti che non richiedono un avvocato e che, nella grande maggioranza dei casi, rendono superfluo rivolgersi al giudice. Quando invece il dissenso è reale e motivato, il ricorso resta lo strumento corretto, purché presentato con un margine di tempo compatibile con i ruoli d'udienza.
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- Codice penale, art. 574-bis.
- Legge 21 novembre 1967, n. 1185, artt. 3, 3-bis e 14 (Norme sui passaporti).
- D.L. 13 giugno 2023, n. 69, art. 20, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (soppressione dell'assenso dell'altro genitore per il documento di espatrio del genitore con figli minori e introduzione del provvedimento inibitorio).
- D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 20-ter, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
- Regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009.
- Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, resa esecutiva dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64.
- Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019 (Bruxelles II ter), applicabile dal 1° agosto 2022.
- Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2025, n. 24876 (limiti dell'affidamento super esclusivo).
- Cass. pen., n. 31927/2019 (irrilevanza della breve durata del trattenimento all'estero ai fini dell'art. 574-bis c.p.).
- D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, e D.L. 12 giugno 2026, n. 100, art. 3, comma 3 (in corso di conversione), che modifica l'art. 49, comma 1, del d.lgs. 149/2022 differendo l'entrata in funzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.
- Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Autorità centrale ex art. 6 della Convenzione dell'Aja del 1980.
- Polizia di Stato, portale Passaporto Online - informazioni su passaporto per i minori, assenso all'espatrio e dichiarazione di accompagnamento.
Avvertenza. Il contenuto di questo articolo ha finalità informative e divulgative e non costituisce parere legale né sostituisce la consulenza di un professionista. Le situazioni familiari presentano specificità che possono condurre a soluzioni diverse da quelle qui descritte in termini generali. Per la valutazione di un caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato.