Sospensione feriale e calcolo dei termini al rientro
Il 31 agosto 2026 cade di lunedì: dal martedì 1° settembre i termini processuali riprendono a correre tutti insieme. Il rischio, nei primi giorni di rientro, non è dimenticare una scadenza lontana, ma sbagliare l’aritmetica di quelle che si erano fermate a metà luglio — e non accorgersi che alcune non si erano mai fermate.
In sintesi- La sospensione opera di diritto dal 1° al 31 agosto (art. 1 legge 742/1969): sono 31 giorni pieni da neutralizzare nel computo.
- Per i termini a giorni già in corso si somma il residuo dal 1° settembre; per quelli a mesi si calcola prima la scadenza secondo il calendario e poi si aggiungono 31 giorni.
- Se il termine avrebbe dovuto iniziare in agosto, la decorrenza slitta alla fine del periodo: si conta dal 31 agosto, non dalla notifica.
- Restano fuori dalla sospensione le cause dell’art. 92 ord. giud. e le controversie di lavoro e previdenza: lì agosto è passato per intero.
- I termini a ritroso rispetto alle udienze di settembre vanno anticipati, non posticipati: la scadenza può essere già maturata a luglio.
- Assegno di mantenimento e assegno divorzile sono soggetti a sospensione: le Sezioni Unite li hanno distinti dalle cause «relative ad alimenti».
Il rientro dalla sospensione feriale è uno dei pochi momenti dell’anno in cui un errore di calcolo produce, quasi sempre, una decadenza irreversibile. La ragione è strutturale: la sospensione non proroga la scadenza di un numero fisso di giorni uguale per tutti, ma sottrae dal computo un intervallo di calendario, con effetti diversi a seconda che il termine sia a giorni o a mesi, che fosse già in corso al 1° agosto o dovesse iniziare durante il periodo, che corra in avanti o a ritroso.
Nel 2026 il rientro ha una fisionomia particolare. Il 31 agosto cade di lunedì: l’ultimo giorno di sospensione è quindi un giorno lavorativo, e la ripresa avviene martedì 1° settembre. Diverse scadenze «classiche» ricadono poi di sabato — il 19 settembre, il 31 ottobre — il che impone di combinare la sospensione con le regole di proroga dell’art. 155 c.p.c. senza confondere le due operazioni, che sono distinte e vanno eseguite in quest’ordine.
Questa guida ricostruisce il meccanismo di calcolo con i riferimenti normativi vigenti, mappa i procedimenti esclusi (compresi quelli che molti danno per esclusi e non lo sono), traduce le regole in uno scadenzario 2026 verificabile e chiude con gli errori che si ripetono ogni settembre. Chi preferisce un riscontro automatico può incrociare i risultati con il calcolatore dei termini processuali del blog.
- Che cosa sospende davvero la sospensione feriale
- Come si calcola il termine al rientro
- Scadenzario 2026: sei casi tipici
- I termini a ritroso e le udienze di settembre
- I procedimenti esclusi
- Amministrativo, tributario, penale
- Gli errori più frequenti al rientro
- Domande frequenti
- Che cosa fare nei primi giorni di settembre
Che cosa sospende davvero la sospensione feriale
L’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nel testo risultante dall’art. 16 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dispone che «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».
La norma contiene due regole distinte, che vanno tenute separate. La prima riguarda il termine già iniziato: si ferma il 31 luglio e riprende dal 1° settembre, conservando il residuo. La seconda riguarda il termine che avrebbe dovuto iniziare in agosto: non si sospende nulla, perché nulla è iniziato, ma si differisce la decorrenza alla fine del periodo.
Tre precisazioni preliminari, tutte ricavabili dal testo della norma e dal suo perimetro applicativo.
Sono sospesi i termini, non l’attività processuale. La sospensione impedisce che il tempo maturi a carico della parte, non che gli atti vengano compiuti. Una sentenza può essere legittimamente notificata il 20 agosto, un atto di appello può essere notificato in agosto e sarà tempestivo, un deposito telematico eseguito in agosto è valido. La notifica ricevuta in agosto produce dunque tutti i suoi effetti: semplicemente, il termine che ne discende comincia a decorrere dal 31 agosto.
Sono sospesi i termini processuali, non quelli sostanziali. La sospensione non incide sui termini di prescrizione, sulle decadenze di diritto sostanziale, sui termini dei procedimenti amministrativi disciplinati dalla legge 241/1990, né sui termini di pagamento non collegati all’impugnazione. Il caso più insidioso è la mediazione: l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel testo vigente dopo il d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, stabilisce espressamente che «il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale». Il semestre di durata della mediazione, quindi, ad agosto corre.
La sospensione è un blocco di 31 giorni, non un mese generico. Prima del 2015 il periodo andava dal 1° agosto al 15 settembre. Chi lavora su termini lunghi decorsi da provvedimenti risalenti deve verificare quale disciplina fosse applicabile ratione temporis: l’art. 16, comma 3, del d.l. 132/2014 ha riferito la riduzione del periodo agli anni dal 2015 in poi.
Come si calcola il termine al rientro
Il calcolo si riduce a tre situazioni, che vanno riconosciute prima di aprire il calendario. La domanda da porsi non è «quando scade», ma «in che stato si trovava questo termine il 1° agosto».
1. Il termine era già in corso al 1° agosto
È l’ipotesi ordinaria dei termini a giorni. Il decorso si arresta il 31 luglio, resta congelato per trentuno giorni e riprende dal 1° settembre con il residuo intatto. Operativamente conviene non contare due volte: si calcola la scadenza come se la sospensione non esistesse e a quella data si sommano 31 giorni.
Esempio: sentenza notificata il 20 luglio 2026, termine breve di trenta giorni per l’appello (art. 325, comma 2, c.p.c.). Senza sospensione la scadenza cadrebbe il 19 agosto; con la sospensione slitta al 19 settembre 2026. Poiché il 19 settembre è un sabato, interviene l’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. e la scadenza è prorogata a lunedì 21 settembre 2026.
2. Il termine avrebbe dovuto iniziare in agosto
Qui non c’è nulla da congelare: la norma differisce l’inizio della decorrenza alla fine del periodo di sospensione. Il dies a quo diventa quindi il 31 agosto e, escluso il giorno iniziale ai sensi dell’art. 155, comma 1, c.p.c., il conteggio parte dal 1° settembre.
Esempio: sentenza notificata il 25 agosto 2026. La notifica è pienamente valida, ma il termine breve di trenta giorni comincia a decorrere solo dal 31 agosto e scade mercoledì 30 settembre 2026. L’errore classico — contare i trenta giorni dalla notifica e ritenere di avere tempo fino al 24 settembre — produce, in questo caso, un’impugnazione anticipata e non tardiva; l’errore speculare, cioè sommare comunque 31 giorni alla scadenza «teorica» del 24 settembre, produce invece una decadenza.
3. Il termine è a mesi: prima il calendario, poi i trentuno giorni
I termini a mesi e ad anni si computano secondo il calendario comune (art. 155, comma 2, c.p.c.), cioè ex nominatione dierum: scadono nel giorno del mese finale corrispondente per numero a quello iniziale, a prescindere da quanti giorni contenga ciascun mese. La sospensione feriale, invece, si computa ex numeratione dierum, come blocco di trentuno giorni. Le due operazioni non si mescolano: si esegue prima il computo a mesi, poi si aggiungono i trentuno giorni.
Il criterio è stato messo a fuoco dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 3 settembre 2022, n. 11, in tema di termine lungo di impugnazione che abbia iniziato a decorrere prima del periodo feriale: al termine a mesi calcolato secondo il calendario comune si aggiunge «il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla l. n. 742 del 1969, come ribadito dall’art. 54, comma 2, del c.p.a., computato ex numeratione dierum». La pronuncia si allinea espressamente all’indirizzo nomofilattico della Corte di cassazione, richiamando Cass., Sez. Un., n. 18450/2005. Nello stesso senso, per il processo civile, Cass., ord. 15 marzo 2024, n. 7114, secondo cui «al termine di decadenza dal gravame pari a sei mesi, di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., devono aggiungersi trentuno giorni computati ex numeratione dierum».
Esempio: sentenza pubblicata il 10 aprile 2026. Il termine lungo di sei mesi (art. 327, comma 1, c.p.c.) scadrebbe il 10 ottobre 2026; con l’aggiunta dei trentuno giorni la scadenza si colloca martedì 10 novembre 2026. Se la sentenza fosse stata pubblicata il 31 marzo 2026, il semestre scadrebbe il 30 settembre (il mese di settembre non ha il giorno 31) e, con la sospensione, il 31 ottobre 2026: sabato, con proroga a lunedì 2 novembre 2026, essendo festivo il 1° novembre.
La proroga per scadenza festiva o di sabato si applica solo alla data finale, non alle date intermedie del calcolo. Se il termine «senza sospensione» cade di domenica ma la scadenza reale, sommati i trentuno giorni, cade di mercoledì, non c’è alcuna proroga da applicare: la data intermedia è solo un passaggio aritmetico.
Scadenzario 2026: sei casi tipici
| Atto e termine | Data di decorrenza | Scadenza senza sospensione | Scadenza effettiva 2026 |
|---|---|---|---|
| Appello — termine breve 30 giorni (art. 325 c.p.c.) | Notifica 20 luglio 2026 | 19 agosto 2026 | Lunedì 21 settembre (19 settembre è sabato) |
| Ricorso per cassazione — termine breve 60 giorni | Notifica 8 luglio 2026 | 6 settembre 2026 | Mercoledì 7 ottobre |
| Opposizione a decreto ingiuntivo — 40 giorni (art. 641 c.p.c.) | Notifica 15 luglio 2026 | 24 agosto 2026 | Giovedì 24 settembre |
| Impugnazione — termine lungo 6 mesi (art. 327 c.p.c.) | Pubblicazione 10 aprile 2026 | 10 ottobre 2026 | Martedì 10 novembre |
| Impugnazione — termine lungo 6 mesi (art. 327 c.p.c.) | Pubblicazione 31 marzo 2026 | 30 settembre 2026 | Lunedì 2 novembre (31 ottobre è sabato) |
| Appello — termine breve 30 giorni, notifica in agosto | Notifica 25 agosto 2026 | — (decorrenza differita al 31 agosto) | Mercoledì 30 settembre |
I termini a ritroso e le udienze di settembre
È il punto in cui il rientro produce i danni maggiori, perché l’effetto della sospensione è controintuitivo: il termine a ritroso non slitta in avanti, arretra. Se tra la scadenza e l’udienza si interpone il periodo 1°–31 agosto, quei giorni non si computano e occorre risalire di altrettanto. La scadenza può così essere già maturata a luglio, mentre l’udienza si celebra a settembre.
Il caso pratico più frequente sono le memorie integrative dell’art. 171-ter c.p.c., da depositare almeno quaranta, venti e dieci giorni prima dell’udienza di comparizione. Si prenda un’udienza fissata al 22 settembre 2026:
- Prima memoria (40 giorni): il conteggio grezzo porta al 13 agosto, che ricade nel periodo sospeso; sottratti i trentuno giorni, la scadenza reale è lunedì 13 luglio 2026.
- Seconda memoria (20 giorni): il conteggio porta al 2 settembre, e tra questa data e l’udienza non cade alcun giorno sospeso; la scadenza resta mercoledì 2 settembre 2026.
- Terza memoria (10 giorni): il conteggio porta al 12 settembre, che è un sabato; la scadenza si colloca a venerdì 11 settembre 2026.
Nei termini a ritroso il sabato non genera una proroga in avanti, che eroderebbe lo spazio difensivo della controparte, ma un’anticipazione al venerdì. La regola è oggetto di una casistica autonoma, con soluzioni non coincidenti tra processo civile e processo amministrativo. Per un utile precedente, si rimanda ad un articolo sui termini a ritroso pubblicato su questo blog.
I procedimenti esclusi
L’art. 3 della legge 742/1969 sottrae alla sospensione due blocchi di controversie: quelle indicate nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e quelle previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c., riferimenti oggi da leggere, dopo la riforma del 1973, come rinvio alle controversie individuali di lavoro e a quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (artt. 409 e 442 c.p.c.).
Durante il periodo feriale le corti di appello e i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, la materia corporativa, i procedimenti cautelari, i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, quelli per la dichiarazione e per la revoca dei fallimenti, quelli in materia di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, e in genere le cause «rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti». Per queste ultime l’urgenza va dichiarata dal presidente con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso.
Il riferimento alla «dichiarazione e revoca dei fallimenti» va oggi letto alla luce dell’art. 349 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che sostituisce nelle disposizioni vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare» e «fallito» con «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale».
| Procedimento | Sospensione feriale | Riferimento |
|---|---|---|
| Procedimenti cautelari (anche in sede di reclamo) | Non si applica | Art. 92 ord. giud.; art. 54, comma 3, c.p.a. |
| Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi | Non si applica, per l’intero corso del giudizio | Art. 92 ord. giud.; Cass. civ., sez. III, ord. 5 settembre 2022, n. 26108 |
| Controversie di lavoro e di previdenza obbligatoria | Non si applica, anche in appello e in cassazione | Art. 3 legge 742/1969; Cass. civ., sez. lav., 3 aprile 2023, n. 9189 |
| Procedimenti di sfratto; ordini di protezione; alimenti | Non si applica | Art. 92 ord. giud. |
| Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione | Non si applica | Art. 92 ord. giud. |
| Liquidazione giudiziale (già dichiarazione e revoca di fallimento) | Non si applica | Art. 92 ord. giud.; art. 349 CCII |
| Assegno di mantenimento del coniuge o dei figli; assegno divorzile | Si applica, salvo decreto di urgenza | Cass., Sez. Un., 13 maggio 2024, n. 12946 |
| Opposizione a ordinanza-ingiunzione in materia di lavoro, igiene e sicurezza, previdenza | Si applica, salvo che si controverta di omissioni contributive | Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2021, n. 2145 |
| Durata del procedimento di mediazione | Non si applica (termine non processuale) | Art. 6, comma 3, d.lgs. 28/2010 |
Con la sentenza 13 maggio 2024, n. 12946, le Sezioni Unite hanno escluso che le cause concernenti il contributo di mantenimento del coniuge o dei figli e l’assegno divorzile possano essere assimilate alle cause «relative ad alimenti» dell’art. 92 ord. giud.: a quei giudizi la sospensione feriale si applica, salvo che sia intervenuto il decreto di urgenza previsto dalla stessa norma. È la smentita di una prassi diffusa, che dava per scontata l’esclusione di ogni controversia economica di famiglia.
Amministrativo, tributario, penale
Processo amministrativo
L’art. 54, comma 2, del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) allinea la disciplina a quella civile: «i termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno». Il comma 3 esclude però espressamente il procedimento cautelare. Nei riti abbreviati dell’art. 119 c.p.a. — fra cui le controversie sugli affidamenti di lavori, servizi e forniture — tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati, salve le eccezioni indicate dalla norma: il dimezzamento incide sulla lunghezza del termine, mentre la sospensione resta di trentuno giorni pieni, con l’effetto pratico che un termine già breve viene spostato di un mese.
Processo tributario
La sospensione opera anche davanti alle corti di giustizia tributaria, in forza del rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Il punto delicato è il cumulo con la sospensione prevista in caso di istanza di accertamento con adesione: l’art. 6, comma 3, del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 sospende per novanta giorni il termine di impugnazione e quello di pagamento, e l’art. 7-quater, comma 18, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, stabilisce che «i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale». I due periodi si sommano, non si assorbono.
Dopo il d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 la disciplina dell’adesione è articolata su più ipotesi: accanto alla sospensione di novanta giorni del comma 3, l’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. 218/1997 prevede un meccanismo distinto per gli atti preceduti dal contraddittorio preventivo. Prima di sommare i periodi occorre stabilire in quale ipotesi ricada l’atto impugnato.
Processo penale
Anche i termini processuali penali sono sospesi dal 1° al 31 agosto, compresi quelli per l’impugnazione. L’art. 2 della legge 742/1969 individua però alcune deroghe: la sospensione non opera nei procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare, quando essi o i loro difensori vi rinuncino espressamente; non opera per i termini delle indagini preliminari nei procedimenti per reati di criminalità organizzata; e cede quando il giudice, con ordinanza motivata, dichiara l’urgenza del processo nei casi previsti dalla norma, fra cui la maturazione della prescrizione durante il periodo feriale o nei quarantacinque giorni successivi. Una disciplina analoga è dettata dall’art. 2-bis per i procedimenti di prevenzione.
Gli errori più frequenti al rientro
- Sommare 31 giorni a un termine che non era sospeso. Nelle cause di lavoro, nelle opposizioni esecutive e nei cautelari agosto è passato per intero. Applicare la sospensione significa presentare l’impugnazione fuori termine.
- Contare i giorni dalla notifica ricevuta in agosto. La notifica è valida, ma il termine decorre dal 31 agosto. Vale la regola del differimento, non quella della sospensione.
- Mescolare il computo a mesi e quello a giorni. Prima si calcola il termine secondo il calendario comune, poi si aggiungono trentuno giorni: mai il contrario, e mai contando i giorni effettivi dei mesi attraversati.
- Applicare la proroga del sabato a una data intermedia. Gli artt. 155, commi 4 e 5, c.p.c. operano sulla scadenza finale. Una data intermedia festiva non genera alcuno slittamento.
- Trattare i termini a ritroso come termini in avanti. Per le memorie e per gli atti da compiere prima dell’udienza la sospensione anticipa la scadenza: può collocarla a luglio, per un’udienza di settembre.
- Dare per esclusa ogni causa di famiglia. Mantenimento e assegno divorzile sono soggetti a sospensione, salvo decreto di urgenza: le Sezioni Unite li hanno tenuti distinti dalle cause relative ad alimenti.
- Confondere termini processuali e termini sostanziali. Prescrizione, decadenze di diritto sostanziale, termini della legge 241/1990 e durata della mediazione non si sospendono.
- Non verificare il decreto di urgenza. Se il presidente ha dichiarato l’urgenza ai sensi dell’art. 92 ord. giud., quella causa è corsa in agosto anche se la materia, in astratto, sarebbe soggetta a sospensione.
Domande frequenti
Quando riprendono a decorrere i termini processuali dopo la sospensione feriale 2026?
La sospensione opera dal 1° al 31 agosto 2026 e i termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo, quindi da martedì 1° settembre 2026. Per i termini già iniziati prima del 1° agosto il residuo si somma a partire da quella data; nella pratica conviene calcolare la scadenza come se la sospensione non esistesse e poi aggiungere trentuno giorni.
Come si calcola il termine lungo di sei mesi quando interviene la sospensione feriale?
Si calcola prima il semestre secondo il calendario comune, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.p.c., individuando nel mese finale il giorno corrispondente per numero a quello iniziale; alla data così ottenuta si aggiungono trentuno giorni. Il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza 3 settembre 2022, n. 11, ha confermato questo criterio misto, in linea con l'indirizzo della Corte di cassazione.
La sentenza notificata durante il mese di agosto è valida?
Sì. La sospensione feriale riguarda il decorso dei termini, non il compimento degli atti: notificazioni e depositi eseguiti in agosto sono pienamente validi. L'art. 1 della legge 742/1969 prevede però che, se il decorso del termine avrebbe inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo: il termine comincia quindi a decorrere dal 31 agosto.
Quali procedimenti civili sono esclusi dalla sospensione feriale?
L'art. 3 della legge 742/1969 esclude le cause indicate nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, fra cui i procedimenti cautelari, le cause relative ad alimenti, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, i procedimenti di sfratto e di opposizione all'esecuzione, quelli in materia di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione e quelli di liquidazione giudiziale, oltre alle cause dichiarate urgenti con decreto presidenziale. Sono escluse anche le controversie individuali di lavoro e quelle di previdenza e assistenza obbligatorie.
La sospensione feriale si applica alle cause sull'assegno di mantenimento e sull'assegno divorzile?
Sì. Con la sentenza 13 maggio 2024, n. 12946, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno escluso che le controversie sul contributo di mantenimento del coniuge o dei figli e sull'assegno divorzile siano assimilabili alle cause relative ad alimenti dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario: a quei giudizi la sospensione feriale si applica, salvo che sia intervenuto il decreto di urgenza previsto dalla stessa norma.
I termini a ritroso si allungano o si anticipano per effetto della sospensione feriale?
Si anticipano. Poiché i giorni compresi fra il 1° e il 31 agosto non si computano, quando il periodo sospeso si interpone fra la scadenza e l'udienza occorre risalire di altrettanti giorni: per un'udienza fissata il 22 settembre 2026 la memoria da depositare quaranta giorni prima scade il 13 luglio 2026. Se la scadenza a ritroso cade di sabato, va anticipata al venerdì precedente.
Che cosa fare nei primi giorni di settembre
Il rientro si governa con una revisione sistematica dello scadenzario, non con verifiche puntuali sui singoli fascicoli man mano che si aprono. La sequenza che riduce al minimo il rischio è sempre la stessa: prima si separano i fascicoli in cui la sospensione non ha mai operato, poi si ricalcolano i termini sospesi, infine si controllano i termini a ritroso rispetto alle udienze già fissate.
- Isolare i fascicoli di lavoro e previdenza, le opposizioni esecutive, i cautelari e ogni causa con decreto di urgenza: lì le scadenze sono maturate ad agosto e vanno verificate per prime.
- Per ciascun termine sospeso, ricostruire la data di decorrenza dalla relata di notifica o dalla data di pubblicazione, non dalla data di ricezione in studio.
- Distinguere i termini a giorni da quelli a mesi e applicare a ciascuno il criterio di computo corretto, aggiungendo i trentuno giorni solo alla fine.
- Verificare separatamente le scadenze a ritroso delle udienze di settembre e di ottobre, che possono essere già decorse.
- Controllare i procedimenti di mediazione pendenti: il termine di durata è corso anche in agosto.
- Ricontrollare le scadenze che cadono di sabato o in giorno festivo, applicando la proroga o l’anticipazione a seconda della direzione del termine.
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- Legge 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1, 2, 2-bis e 3 (testo vigente su Normattiva).
- D.l. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
- R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), art. 92.
- Codice di procedura civile, artt. 155, 171-ter, 325, 327, 409, 442 e 641.
- D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), artt. 54 e 119.
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2; d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6; d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-quater, comma 18, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
- D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 6, comma 3, nel testo vigente dopo il d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216.
- D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), art. 349.
- Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 3 settembre 2022, n. 11.
- Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13 maggio 2024, n. 12946; Sezioni Unite, sentenza 29 gennaio 2021, n. 2145.
- Corte di cassazione, sez. III civile, ordinanza 5 settembre 2022, n. 26108; sez. lavoro, sentenza 3 aprile 2023, n. 9189; ordinanza 15 marzo 2024, n. 7114.
Avvertenza. Questo contributo ha finalità informativa e non sostituisce la consulenza professionale sul caso concreto. Il calcolo dei termini processuali dipende dalla natura della controversia, dalla data effettiva di notifica o di pubblicazione del provvedimento e dal rito applicabile: ogni scadenza va verificata sul fascicolo. Testo aggiornato al 27 agosto 2026.