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Ddl intercettazioni: norma ammazza blog, tanto rumore per nulla

27 Agosto 2009 by Gioacchino Celotti 3 commenti

Il disegno di legge di iniziativa governativa recante “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche“, meglio noto come ddl intercettazioni, approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta dell’11 giugno 2009 ed ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento, contiene una disposizione (art. 1, comma 28, rubricato “Modifiche alla legge sulla stampa“) che, per come congegnata, ha acceso un vivace dibattito tra i primi commentatori, suscitando la dura e pressoché unanime reazione del variegato popolo dei bloggers, che quella disposizione ha letto come minaccia seria alla propria libertà di espressione, come tentativo, l’ennesimo, da parte del potere costituito, di mettere il bavaglio alla rete. Reazione alimentata da autorevoli prese di posizione e da solidali opinioni da più parti e a vario titolo espresse.

Non v’è dubbio che il tema presenti criticità meritevoli di attenzione, non potendosi sottovalutare l’importanza strategica del web quale fondamentale strumento di libertà e di espressione, come pure il connesso rischio che, anche per vie mediate o traverse, allo scopo di regolamentare i confini di quella libertà, si possano creare le condizioni per una sua intollerabile compressione.

E, dunque, in tale ottica di difesa dei valori, la accorata protesta della rete ed il grido di allarme che ne è scaturito sul piano mediatico meritano considerazione e rispetto.

Tuttavia, se dalle affermazioni di principio si passa all’esame concreto della modifica legislativa proposta, si scopre che i timori espressi sono tutti in larga misura destituiti di fondamento, potendosi, tutt’al più, addebitare al nostro legislatore una  – purtroppo non inconsueta – propensione al pasticcio normativo ed una innata capacità di generare, ad ogni produzione, ulteriore confusione interpretativa.

Questo il testo del richiamato art. 1, comma 28:

All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;

d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

In buona sostanza, l’art. 8 della legge sulla stampa, disciplinante il c.d. diritto di rettifica, viene modificato – per la parte che qui interessa – con l’aggiunta della previsione che per i siti informatici la rettifica sia pubblicata entro 48 ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce.

Gli argomenti utilizzati dagli oppositori della norma (definita “ammazza blog”) sono vari e, per la verità, non sempre espressione di genuina consapevolezza del tema trattato: in sintesi, essi fanno leva sugli effetti perversi che l’obbligo di rettifica, e le pesanti sanzioni previste per i casi di inottemperanza, sarebbero destinati a produrre in danno dei gestori di qualsiasi sito informatico (dunque, dal semplice blog al social network), evidenziando i rischi legati alla burocratizzazione della rete in termini di riflessi sulla libera manifestazione del pensiero.

In realtà, e qui si entra nel merito della questione, la modifica legislativa riguarda – in tutta evidenza – una disposizione della legge sulla stampa, l’art. 8 (rubricato “Risposte e rettifiche“) che limita il proprio ambito operativo a quotidiani, periodici ed agenzie di stampa. Il tenore letterale del comma 1° non lascia margini di dubbio:

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

In altri termini, la disciplina della risposta o rettifica è stabilita per le sole pubblicazioni per le quali la stessa legge sulla stampa (art. 5) prescrive l’obbligo di registrazione:

Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

La conseguenza, rilevante ai fini della esatta portata della modifica in discussione, è che solo quei siti informatici che siano strutturati ed abbiano i requisiti tipici delle testate giornalistiche siano assoggettabili all’obbligo di rettifica previsto dall’art. 8, dovendosi, in definitiva, ritenere (con il conforto di argomenti letterali e di una interpretazione logico-sistematica della disposizione) che il legislatore, con la estensione della disciplina della rettifica ai siti suddetti abbia, semplicemente, inteso adeguare la norma alla mutata realtà, integrandola con un riferimento – sia pure generico, per quanto riguarda le pubblicazioni per via telematica – ai nuovi mezzi di comunicazione, ma senza alterare i margini di operatività della fattispecie.

In conclusione, il riferimento ai “siti informatici” contenuto nell’art. 1, comma 28, del ddl intercettazioni non può essere inteso nel senso paventato, ma è bene, allo scopo di scongiurare ogni possibile distorta interpretazione, che lo stesso sia sostituito da altro che valga più chiaramente ed indubitabilmente ad escludere una indifferenziata applicabilità della norma a qualsiasi sito informatico, come potrebbe essere il più pertinente riferimento – peraltro suggerito dalla IX Commissione Permanente della Camera dei Deputati in sede consultiva – a “giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5“.

Gioacchino Celotti

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archiviato in: informazione, internet etichette: alfano, blog, ddl intercettazioni, informazione, internet, rettifica, siti informatici, stampa

Info Gioacchino Celotti

Iscritto dal 2000 all'Albo degli Avvocati. Toga d'onore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Lawyer in the land of no Justice.

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  1. Ddl intercettazioni: norma ammazza blog, tanto rumore per nulla. Ce ne parla un avvocato di Ischia ha detto:
    27 Agosto 2009 alle 16:17

    […] Ddl intercettazioni: norma ammazza blog, tanto rumore per nulla. Ce ne parla un avvocato di IschiaPubblicato da Redazione VN:F [1.4.5_712]Vota questo articoloRating: 0.0/10 (0 votes cast)Il ddl intercettazioni ha acceso un vivace dibattito tra i primi commentatori, suscitando la dura e pressoché unanime reazione del variegato popolo dei bloggers, che quella disposizione ha letto come minaccia seria alla propria libertà di espressione. Ce ne parla sul suo blog l’avvocato di Ischia Gioacchino Celotti… Vai all’articolo… […]

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  2. Notizie dai blog su Ddl intercettazioni: bavaglio ammazza blog ha detto:
    30 Giugno 2010 alle 10:15

    […] Ddl intercettazioni: norma ammazza blog, tanto rumore per nulla Il disegno di legge di iniziativa governativa recante ” Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. blog: Studio Legale Celotti | leggi l'articolo […]

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  3. ddl intercettazioni e norma ammazza blog | Legal blog ha detto:
    5 Luglio 2010 alle 18:35

    […] norma c.d. ammazza blog contenuta nel ddl intercettazioni ho già espresso la mia opinione con un articolo pubblicato su questo blog il 27 agosto […]

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