Calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria
Interessi legali e di mora, art. 1284 co. 4 c.c., rivalutazione ISTAT, crediti di lavoro e risarcimento del danno, con il prospetto periodo per periodo pronto per l'atto.
Come funziona il calcolo di interessi e rivalutazione
Scegli il calcolo
L'indice in alto propone sei calcoli distinti, ciascuno con la propria disciplina: la rivalutazione monetaria con l'indice FOI dell'ISTAT, gli interessi legali dell'art. 1284, primo comma, c.c., gli interessi di mora nelle transazioni commerciali del D.Lgs. 231/2002, gli interessi dalla domanda giudiziale dell'art. 1284, quarto comma, c.c., i crediti di lavoro dell'art. 429 c.p.c. e il risarcimento del danno come credito di valore. Passando da un calcolo all'altro i dati già inseriti restano memorizzati.
Inserisci importi e date
Il calcolo si aggiorna mentre scrivi. Il giorno iniziale non si computa e ogni saggio si applica dal giorno in cui entra in vigore; il divisore annuo segue l'anno civile (365 o 366 giorni), con la possibilità di scegliere il divisore fisso di 365. Per la mora commerciale lo strumento chiede la data del contratto, che determina la maggiorazione di sette o otto punti; per l'art. 1284, quarto comma, la data della domanda e quella di inizio del procedimento. Nei crediti di lavoro si possono inserire più voci, ciascuna con la propria maturazione, e scegliere il regime del datore di lavoro: privato, pubblico o ente previdenziale.
Pagamenti parziali, acconti e anatocismo
I pagamenti parziali si imputano prima agli interessi e poi al capitale (art. 1194 c.c.); nei crediti di lavoro con più voci si imputano alle voci in ordine di maturazione. Gli acconti sul risarcimento del danno sono resi omogenei, devalutandoli alla data del fatto, prima di essere detratti. L'anatocismo dell'art. 1283 c.c. si attiva solo per gli interessi legali, con capitalizzazione semestrale dalla domanda giudiziale.
Leggi il risultato e il nastro dei saggi
Il pannello a destra mostra il totale dovuto, la composizione tra capitale, rivalutazione e interessi e il nastro dei saggi: una fascia temporale in cui la larghezza di ogni tratto è la durata e l'altezza è il saggio applicato, con pagamenti, acconti e capitalizzazioni segnati nel punto in cui cadono. Passando sopra un tratto compaiono periodo, saggio, giorni e interessi. Nella rivalutazione il nastro diventa la curva del coefficiente, con i cambi di base ISTAT.
Allega il prospetto all'atto
Il prospetto analitico elenca periodo, giorni, capitale, saggio e interessi di ogni tratto; oltre le quattordici righe si raggruppa per anno con i subtotali, e su richiesta mostra per ogni saggio il decreto o il comunicato con gli estremi della Gazzetta Ufficiale. Il pulsante Copia per l'atto copia la tabella formattata da incollare in un documento di videoscrittura; Stampa o salva PDF produce un documento A4 con parametri, righe, totali e note; Scarica CSV esporta i dati per il foglio di calcolo.
Dati aggiornati
In testa allo strumento sono indicati l'ultimo indice FOI pubblicato, il saggio legale in vigore e il semestre del tasso di mora. Gli indici ISTAT si aggiornano mensilmente e il tasso di riferimento BCE a ogni semestre; quando un dato non è ancora ufficiale il prospetto lo segnala nelle note al calcolo.
Tabelle ufficiali: saggio legale, tasso di mora e indici ISTAT
Le tabelle riportano i dati usati dallo strumento, riscontrati sulle fonti primarie: le note di aggiornamento dell'art. 1284 c.c. su Normattiva per i decreti sul saggio legale, i comunicati del Ministero dell'economia e delle finanze per il tasso di riferimento BCE, la tavola ISTAT degli indici FOI al netto dei tabacchi per la rivalutazione.
Saggio degli interessi legali dal 1990 art. 1284 c.c.
Dal 1997 il saggio è aggiornato ogni anno con decreto ministeriale, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione. Negli anni che non compaiono in tabella nessun decreto è stato emanato entro il 15 dicembre e il saggio è rimasto invariato.
| Periodo | Saggio | Fonte |
|---|---|---|
| fino al 15.12.1990 | 5% | art. 1284 c.c., testo originario |
| dal 16.12.1990 al 31.12.1996 | 10% | art. 1 L. 26.11.1990, n. 353 (G.U. n. 281 dell'1.12.1990, S.O. n. 76) |
| dal 01.01.1997 al 31.12.1998 | 5% | art. 2, co. 185, L. 23.12.1996, n. 662 (G.U. n. 303 del 28.12.1996, S.O. n. 233) |
| dal 01.01.1999 al 31.12.2000 | 2,5% | D.M. 10.12.1998 (G.U. n. 289 dell'11.12.1998) |
| dal 01.01.2001 al 31.12.2001 | 3,5% | D.M. 11.12.2000 (G.U. n. 292 del 15.12.2000) |
| dal 01.01.2002 al 31.12.2003 | 3% | D.M. 11.12.2001 (G.U. n. 290 del 14.12.2001) |
| dal 01.01.2004 al 31.12.2007 | 2,5% | D.M. 01.12.2003 (G.U. n. 286 del 10.12.2003) |
| dal 01.01.2008 al 31.12.2009 | 3% | D.M. 12.12.2007 (G.U. n. 291 del 15.12.2007) |
| dal 01.01.2010 al 31.12.2010 | 1% | D.M. 04.12.2009 (G.U. n. 291 del 15.12.2009) |
| dal 01.01.2011 al 31.12.2011 | 1,5% | D.M. 07.12.2010 (G.U. n. 292 del 15.12.2010) |
| dal 01.01.2012 al 31.12.2013 | 2,5% | D.M. 12.12.2011 (G.U. n. 291 del 15.12.2011) |
| dal 01.01.2014 al 31.12.2014 | 1% | D.M. 12.12.2013 (G.U. n. 292 del 13.12.2013) |
| dal 01.01.2015 al 31.12.2015 | 0,5% | D.M. 11.12.2014 (G.U. n. 290 del 15.12.2014) |
| dal 01.01.2016 al 31.12.2016 | 0,2% | D.M. 11.12.2015 (G.U. n. 291 del 15.12.2015) |
| dal 01.01.2017 al 31.12.2017 | 0,1% | D.M. 07.12.2016 (G.U. n. 291 del 14.12.2016) |
| dal 01.01.2018 al 31.12.2018 | 0,3% | D.M. 13.12.2017 (G.U. n. 292 del 15.12.2017) |
| dal 01.01.2019 al 31.12.2019 | 0,8% | D.M. 12.12.2018 (G.U. n. 291 del 15.12.2018) |
| dal 01.01.2020 al 31.12.2020 | 0,05% | D.M. 12.12.2019 (G.U. n. 293 del 14.12.2019) |
| dal 01.01.2021 al 31.12.2021 | 0,01% | D.M. 11.12.2020 (G.U. n. 310 del 15.12.2020) |
| dal 01.01.2022 al 31.12.2022 | 1,25% | D.M. 13.12.2021 (G.U. n. 297 del 15.12.2021) |
| dal 01.01.2023 al 31.12.2023 | 5% | D.M. 13.12.2022 (G.U. n. 292 del 15.12.2022) |
| dal 01.01.2024 al 31.12.2024 | 2,5% | D.M. 29.11.2023 (G.U. n. 288 dell'11.12.2023) |
| dal 01.01.2025 al 31.12.2025 | 2% | D.M. 10.12.2024 (G.U. n. 294 del 16.12.2024) |
| dal 01.01.2026 | 1,6% | D.M. 10.12.2025 (G.U. n. 289 del 13.12.2025) |
Tasso di mora nelle transazioni commerciali D.Lgs. 231/2002
Il saggio di mora è il tasso di riferimento della Banca centrale europea in vigore il 1° gennaio per il primo semestre e il 1° luglio per il secondo, maggiorato di otto punti per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013 (D.Lgs. 192/2012) e di sette punti per quelle concluse dall'8 agosto 2002 al 31 dicembre 2012. Fino al 2008, quando la BCE operava con aste a tasso variabile, i valori comunicati dal Ministero non coincidono con i tassi ufficiali a scatti di 25 centesimi: per questo lo strumento usa i comunicati e non la serie BCE.
Tassi semestrali dal 2002, con gli estremi dei comunicati
| Semestre | Riferimento BCE | Mora +7 | Mora +8 | Comunicato MEF |
|---|---|---|---|---|
| II semestre 2026 | 2,4% | 9,4% | 10,4% | G.U. n. 163 del 16.07.2026 |
| I semestre 2026 | 2,15% | 9,15% | 10,15% | G.U. n. 15 del 20.01.2026 |
| II semestre 2025 | 2,15% | 9,15% | 10,15% | G.U. n. 161 del 14.07.2025 |
| I semestre 2025 | 3,15% | 10,15% | 11,15% | G.U. n. 63 del 17.03.2025 |
| II semestre 2024 | 4,25% | 11,25% | 12,25% | G.U. n. 176 del 29.07.2024 |
| I semestre 2024 | 4,5% | 11,5% | 12,5% | G.U. n. 12 del 16.01.2024 |
| II semestre 2023 | 4% | 11% | 12% | G.U. n. 165 del 17.07.2023 |
| I semestre 2023 | 2,5% | 9,5% | 10,5% | G.U. n. 14 del 18.01.2023 |
| II semestre 2022 | 0% | 7% | 8% | G.U. n. 197 del 24.08.2022 |
| I semestre 2022 | 0% | 7% | 8% | G.U. n. 20 del 26.01.2022 |
| II semestre 2021 | 0% | 7% | 8% | G.U. n. 166 del 13.07.2021 |
| I semestre 2021 | 0% | 7% | 8% | G.U. n. 29 del 04.02.2021 |
| II semestre 2020 | 0% | 7% | 8% | G.U. n. 191 del 31.07.2020 |
| I semestre 2020 | 0% | 7% | 8% | G.U. n. 36 del 16.02.2020 |
| II semestre 2019 | 0% | 7% | 8% | G.U. n. 183 del 06.08.2019 |
| I semestre 2019 | 0% | 7% | 8% | G.U. n. 18 del 22.01.2019 |
| II semestre 2018 | 0% | 7% | 8% | G.U. n. 158 del 10.07.2018 |
| I semestre 2018 | 0% | 7% | 8% | G.U. n. 17 del 22.01.2018 |
| II semestre 2017 | 0% | 7% | 8% | G.U. n. 171 del 24.07.2017 |
| I semestre 2017 | 0% | 7% | 8% | G.U. n. 18 del 23.01.2017 |
| II semestre 2016 | 0% | 7% | 8% | G.U. n. 178 del 01.08.2016 |
| I semestre 2016 | 0,05% | 7,05% | 8,05% | G.U. n. 19 del 25.01.2016 |
| II semestre 2015 | 0,05% | 7,05% | 8,05% | G.U. n. 168 del 22.07.2015 |
| I semestre 2015 | 0,05% | 7,05% | 8,05% | G.U. n. 12 del 10.01.2015 |
| II semestre 2014 | 0,15% | 7,15% | 8,15% | G.U. n. 167 del 21.07.2014 |
| I semestre 2014 | 0,25% | 7,25% | 8,25% | G.U. n. 51 del 03.03.2014 |
| II semestre 2013 | 0,5% | 7,5% | 8,5% | G.U. n. 166 del 17.07.2013 |
| I semestre 2013 | 0,75% | 7,75% | 8,75% | G.U. n. 14 del 17.01.2013 |
| II semestre 2012 | 1% | 8% | — | G.U. n. 162 del 13.07.2012 |
| I semestre 2012 | 1% | 8% | — | G.U. n. 22 del 27.01.2012 |
| II semestre 2011 | 1,25% | 8,25% | — | G.U. n. 165 del 18.07.2011 |
| I semestre 2011 | 1% | 8% | — | G.U. n. 31 del 08.02.2011 |
| II semestre 2010 | 1% | 8% | — | G.U. n. 190 del 16.08.2010 |
| I semestre 2010 | 1% | 8% | — | G.U. n. 40 del 18.02.2010 |
| II semestre 2009 | 1% | 8% | — | G.U. n. 199 del 28.08.2009 |
| I semestre 2009 | 2,5% | 9,5% | — | G.U. n. 26 del 02.02.2009 |
| II semestre 2008 | 4,1% | 11,1% | — | G.U. n. 169 del 21.07.2008 |
| I semestre 2008 | 4,2% | 11,2% | — | G.U. n. 35 del 11.02.2008 |
| II semestre 2007 | 4,07% | 11,07% | — | G.U. n. 175 del 30.07.2007 |
| I semestre 2007 | 3,58% | 10,58% | — | G.U. n. 29 del 05.02.2007 |
| II semestre 2006 | 2,83% | 9,83% | — | G.U. n. 158 del 10.07.2006 |
| I semestre 2006 | 2,25% | 9,25% | — | G.U. n. 10 del 13.01.2006 |
| II semestre 2005 | 2,05% | 9,05% | — | G.U. n. 175 del 29.07.2005 |
| I semestre 2005 | 2,09% | 9,09% | — | G.U. n. 5 del 08.01.2005 |
| II semestre 2004 | 2,01% | 9,01% | — | G.U. n. 159 del 09.07.2004 |
| I semestre 2004 | 2,02% | 9,02% | — | G.U. n. 11 del 15.01.2004 |
| II semestre 2003 | 2,1% | 9,1% | — | G.U. n. 160 del 12.07.2003 |
| I semestre 2003 | 2,85% | 9,85% | — | G.U. n. 33 del 10.02.2003 |
| II semestre 2002 | 3,35% | 10,35% | — | G.U. n. 33 del 10.02.2003 |
Indici FOI e coefficienti di raccordo ISTAT
La rivalutazione dei crediti usa l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi, calcolato dall'ISTAT da febbraio 1992; per i periodi precedenti si usa l'indice generale, raccordato con il coefficiente 1,0009. Quando un periodo attraversa più basi, il rapporto tra gli indici si moltiplica per i coefficienti di raccordo. L'ultimo indice disponibile è quello di agosto 2026: 103,7 in base 2025=100.
| Base | Periodo di validità | Coefficiente di raccordo |
|---|---|---|
| 1989=100 | da gennaio 1990 a dicembre 1992 | 1,242 (su base 1985) |
| 1992=100 | da gennaio 1993 a dicembre 1995 | 1,189 (su base 1989) |
| 1995=100 | da gennaio 1996 a dicembre 2010 | 1,141 (su base 1992) |
| 2010=100 | da gennaio 2011 a dicembre 2015 | 1,373 (su base 1995) |
| 2015=100 | da gennaio 2016 a dicembre 2025 | 1,071 (su base 2010) |
| 2025=100 | da gennaio 2026 | 1,214 (su base 2015) |
Esempio ufficiale ISTAT: da gennaio 2009 (134,2 in base 1995) a gennaio 2026 (100,4 in base 2025) il coefficiente è 100,4 / 134,2 × 1,373 × 1,071 × 1,214 = 1,336, pari a una variazione del 33,6%.
Domande frequenti su interessi e rivalutazione
Qual è il saggio degli interessi legali nel 2026?
Dal 1° gennaio 2026 il saggio degli interessi legali è pari all'1,6% annuo, fissato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025. Nel 2025 il saggio era del 2%. Il decreto va emanato entro il 15 dicembre dell'anno precedente; se entro quella data non è fissata una nuova misura, il saggio resta invariato per l'anno successivo (art. 1284, primo comma, c.c.).
Come si calcolano gli interessi legali quando il saggio cambia durante il periodo?
Il periodo si divide in tratti, uno per ciascun saggio in vigore, e per ogni tratto si calcola capitale per saggio per giorni, diviso per i giorni dell'anno. Lo strumento non computa il giorno iniziale, applica ogni nuovo saggio dal giorno in cui entra in vigore e separa gli anni solari, così da usare il divisore 366 negli anni bisestili; in alternativa si può scegliere il divisore fisso di 365 giorni. Ogni riga del prospetto è arrotondata al centesimo e il totale è la somma delle righe.
Quanto sono gli interessi di mora nelle transazioni commerciali nel secondo semestre 2026?
Gli interessi di mora del D.Lgs. 231/2002 sono interessi semplici pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali, per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013. Per il secondo semestre 2026 il tasso di riferimento comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze è del 2,40% (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026): il saggio di mora è quindi del 10,40%. Per i contratti conclusi dall'8 agosto 2002 al 31 dicembre 2012 la maggiorazione resta di sette punti, secondo il testo originario dell'art. 5; ai contratti anteriori all'8 agosto 2002 il decreto non si applica.
Da quando si applicano gli interessi maggiorati dell'art. 1284, quarto comma, c.c.?
Il quarto comma dell'art. 1284 c.c., introdotto dal D.L. 132/2014, prevede che dal momento della domanda giudiziale, se le parti non ne hanno determinato la misura, il saggio degli interessi legali sia quello della legislazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione si applica ai procedimenti iniziati dall'11 dicembre 2014, trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n. 162/2014. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, hanno chiarito che se il titolo condanna al pagamento degli interessi legali senza ulteriori specificazioni, dopo la domanda si applica il saggio del primo comma: occorre quindi verificare il contenuto del titolo.
Come si calcola la rivalutazione monetaria con l'indice ISTAT FOI?
La rivalutazione dei crediti si calcola con l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi. Il coefficiente è il rapporto tra l'indice del mese finale e quello del mese iniziale, moltiplicato per i coefficienti di raccordo delle basi attraversate; dal gennaio 2026 l'indice è in base 2025 e il raccordo con la base 2015 è pari a 1,214. Secondo le regole ISTAT il calcolo si svolge in un unico passaggio sui valori non arrotondati: il coefficiente si arrotonda a tre decimali e la variazione percentuale a un decimale. Per l'aggiornamento dei canoni di locazione si applica il 75% della variazione.
Nei crediti di lavoro interessi e rivalutazione si cumulano?
Nel lavoro privato sì: l'art. 429, terzo comma, c.p.c. riconosce gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione, e le Sezioni Unite con la sentenza n. 38 del 2001 hanno stabilito che gli interessi si calcolano sulle somme via via rivalutate. Per i dipendenti pubblici vale il divieto di cumulo dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994 sui crediti maturati dal 1° gennaio 1995: spetta il maggiore tra interessi e rivalutazione, calcolati sulle somme al netto delle ritenute secondo il D.M. 352/1998, che per i crediti maturati tra il 16 dicembre 1990 e il 31 dicembre 1994 prevede i soli interessi legali. Per i crediti previdenziali il divieto discende dall'art. 16, sesto comma, L. 412/1991. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 459 del 2000, ha escluso il divieto per i dipendenti privati; la Cassazione, con la sentenza n. 13624 del 2 luglio 2020, lo ha ritenuto operante per i rapporti privatistici con le amministrazioni statali e per i crediti risarcitori connessi al rapporto di pubblico impiego.
Come si calcolano interessi e rivalutazione sul risarcimento del danno?
Il credito risarcitorio è un debito di valore. Secondo le Sezioni Unite (sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995) il danno da ritardo si liquida con gli interessi calcolati sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata progressivamente, anno per anno o con un indice medio, e non sulla somma già rivalutata alla data della liquidazione; il saggio può essere scelto dal giudice in via equitativa. Se sono stati versati acconti, la Cassazione (ordinanza n. 4257 del 18 febbraio 2025, che richiama Cass. n. 1637/2020) richiede di rendere omogenei credito e acconti, devalutandoli alla data dell'illecito, di detrarre gli acconti e di calcolare gli interessi sull'intero capitale fino a ciascun acconto e sul residuo nel periodo successivo.
Gli interessi scaduti producono a loro volta interessi?
Solo nei limiti dell'art. 1283 c.c.: in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti producono interessi dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla scadenza, e purché si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi. Lo strumento consente la capitalizzazione semestrale dalla domanda solo per gli interessi legali. Non la consente per gli interessi di mora del D.Lgs. 231/2002, che l'art. 2 del decreto qualifica come interessi semplici, né per la parte a saggio maggiorato dell'art. 1284, quarto comma, c.c.