Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a composizione di un contrasto, con la sentenza 11 aprile 2014, n. 8510 (Presidente L. A. Rovelli, Relatore A. Giusti) hanno enunciato il principio secondo cui la parte che, ai sensi dell’art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, può domandare, contestualmente all’esercizio dello ius variandi, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale.
Litiga con i colleghi, legittimo il suo trasferimento
Ripresa dai principali organi di informazione, ha suscitato curiosità la pronuncia della Corte di Cassazione (sezione lavoro – sent. n. 22059) che ha ritenuto legittimo il trasferimento di un lavoratore (un operaio di un’azienda di trasporti navali della provincia di Venezia) “giustificato dalla necessità di rasserenare i rapporti con i colleghi di lavoro“.