A condizione che vengano preservate le “mansioni originarie”, la misura rientra, ad avviso della Suprema Corte, tra le ragioni organizzative costituenti corretto esercizio dello ius variandi.
Ripresa dai principali organi di informazione, ha suscitato curiosità la pronuncia della Corte di Cassazione (sezione lavoro – sent. n. 22059) che ha ritenuto legittimo il trasferimento di un lavoratore (un operaio di un’azienda di trasporti navali della provincia di Venezia) “giustificato dalla necessità di rasserenare i rapporti con i colleghi di lavoro“.



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