Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e reintegra: la svolta della Consulta e la giurisprudenza della Cassazione.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e reintegra: la svolta della Consulta e la giurisprudenza della Cassazione.
La Corte costituzionale dichiara illegittima la previsione secondo la quale l’omesso deposito dell’istanza acceleratoria in Cassazione condiziona la ammissibilità della domanda di equa riparazione.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1, in relazione agli artt. 1-ter, comma 2, e 6, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), nella parte in cui sancisce l’inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito il rimedio preventivo consistente nel depositare un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di ragionevole durata.
La ricostruzione dei territori colpiti da terremoto rientra nelle materie riservate alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni.
La Corte costituzionale deposita le motivazioni della sentenza con la quale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 580 cod. pen.
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