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La riforma del processo civile, l’eccezione di incompetenza

29 Giugno 2009 by Gioacchino Celotti 5 commenti

norme

La Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l’art. 38 c.p.c. (rubricato “Incompetenza“). Il nuovo testo, in vigore dal 4 luglio 2009, così recita:

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

La modifica ha comportato conseguenze dirette anche sulla formulazione dell’atto di citazione, che deve ora contenere l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.

archiviato in: procedura civile etichette: incompetenza, riforma processo civile

Riforma del processo civile, la competenza del Giudice di Pace

25 Giugno 2009 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

giustizia

La legge di riforma del processo civile ha elevato la competenza del giudice di pace per le cause relative a beni mobili e per quelle di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, aggiungendo una ulteriore materia riservata alla sua competenza esclusiva, quella relativa alle cause concernenti gli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Di seguito si trascrive il nuovo testo dell’art. 7 c.p.c.

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.
È competente, qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

archiviato in: procedura civile etichette: competenza, giudice di pace, riforma processo civile

Scadenza in giorno festivo e termini a ritroso

4 Giugno 2009 by Gioacchino Celotti 11 commenti

risposte a quesiti

In una causa di lavoro, poiché il termine per la costituzione andava a scadere di domenica, ho ritenuto di potermi costituire in cancelleria per la società resistente il giorno successivo, considerando la operatività della proroga ex art. 155, quarto comma, c.p.c.; il difensore di parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione. Il Giudice deciderà sulla questione alla prossima udienza, avendo rinviato la causa appunto per meglio valutarla. Ritieni che l’eccezione sia fondata? (quesito di un collega)

Temo che l’eccezione sia fondata. La disposizione di cui all’art. 155, quarto comma, c.p.c. secondo il quale la scadenza del termine in giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, non si applica ai termini che si computano “a ritroso” la cui scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo; tali termini hanno lo scopo di assegnare un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale, e, pertanto, con la posticipazione della scadenza, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze di difesa della controparte destinataria dell’iniziativa processuale (nel caso sottoposto, il ricorrente). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità risulta costante (Cass. 19041/2003; Cass. 16343/2002; Cass. 7331/2002; Cass. 5187/1977; Cass. 986/1966).

archiviato in: procedura civile etichette: art. 155 c.p.c., festivo, processo civile, quesiti, termini a ritroso

Riforma del processo civile: la testimonianza scritta

2 Giugno 2009 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

commenti

Tra le novità più discusse della riforma del processo civile, recentemente approvata dal Senato in via definitiva, l’introduzione, con l’art. 257-bis, della c.d. testimonianza scritta:

Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

E’ opinione diffusa che difficilmente il nuovo istituto sarà destinato ad una larga e frequente applicazione nella pratica, in primo luogo in quanto la previsione del necessario accordo delle parti restringerà i casi di possibile ricorso al modello alternativo scritto a poche marginali ipotesi, non potendosi di certo immaginare che le parti siano disposte tanto facilmente a rinunciare concordemente all’assunzione della prova più importante nella pienezza del contraddittorio. E’ possibile immaginare, invece, che, laddove ammessa, la testimoniannza scritta sia facilmente oggetto di rilievi e contestazioni dell’una e dell’altra parte che rendano così necessaria l’escussione del dichiarante nelle forme orali ordinarie. Con conseguente dilatazione dei tempi del procedimento (in contrasto con lo spirito della riforma).

Perplessità “gravi” aveva già espresso il Consiglio Superiore della Magistratura, chiamato a rendere il proprio parere sul ddl:

tale introduzione appare di dubbia compatibilità con il principio secondo cui prova testimoniale, per il nostro ordinamento, è solo quella che si forma nel processo avanti al giudice, dato che l’art. 111 della Costituzione presuppone lo svolgimento innanzi al giudice terzo ed imparziale del(l’intero) procedimento, e non di singole fasi o segmenti di esso. Si aggiunga che anche il suo effetto di semplificazione è assai discutibile, essendo agevolmente prevedibile l’emergere di contestazioni circa la corrispondenza delle dichiarazioni testimoniali ai quesiti proposti, o circa la necessità di sentire direttamente i testimoni per chiarimenti o specificazioni o per risolvere contrasti, con conseguenti effetti negativi sulla durata del processo. Inoltre, non sono state considerate le implicazioni derivanti dal ricorso alla testimonianza scritta nel processo contumaciale ove la parte contumace potrebbe essere condannata sulla base di testimonianze rese senza contraddittorio e raccolte fuori dal processo e non davanti al giudice. L’introduzione della testimonianza scritta contrasta infine con i principi del sistema processuale italiano in base ai quali sia l’atto notorio che la dichiarazione sostituiva del medesimo non costituiscono fonti legali di prova, ma devono essere considerati, alla stregua dei documenti, il cui contenuto può essere liberamente valutato dal giudice.

archiviato in: procedura civile etichette: riforma processo civile, testimonianza scritta

Preavviso di fermo, le SS.UU. fanno luce

27 Maggio 2009 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

Con l’ordinanza n. 14831 del 2008, le SS.UU. della Corte di Cassazione avevano già risolto la dibattuta questione della giurisdizione in materia di fermo amministrativo. E ciò avevano fatto con l’affermazione del principio secondo il quale il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati… deve accertare quale sia la natura – tributaria o non tributaria – dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione, trattenendo, nel primo caso, la causa presso di sé, interamente o parzialmente (se il provvedimento faccia riferimento a crediti in parte di natura tributaria e in parte di natura non tributaria), per la decisione del merito, e rimettendo, nel secondo caso, interamente o parzialmente, la causa innanzi al giudice ordinario, in applicazione del principio della translatio iudicii. Allo stesso modo deve comportarsi il giudice ordinario eventualmente adito. Il debitore, in caso di provvedimento di fermo che trovi riferimento in una pluralità di crediti di natura diversa, può comunque proprorre originariamente separati ricorsi innanzi ai giudici diversamente competenti.

Il dibattito è proseguito intorno alla parallela problematica della autonoma impugnabilità del c.d. preavviso, non solo per l’oggettiva incertezza in ordine alla qualificazione giuridica dell’atto ma, soprattutto, per la congerie di interpretazioni, spesso contrapposte, che la giurisprudenza ha saputo produrre, non sempre con esiti felici per il contribuente medesimo.

Da ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sia pure decidendo un ricorso per regolamento di giurisdizione (ed affermando la giurisdizione delle Commissioni Tributarie laddove alla base della procedura di fermo si collochi un credito di natura tributaria), con l’ordinanza n. 10672 dell’11 maggio 2009 hanno affermato il seguente principio di diritto:

il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa del contribuente e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza del medesimo contribuente, destinatario del provvedimento di fermo, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.

archiviato in: procedura civile, tributario etichette: fermo amministrativo, preavviso di fermo, tributario

Ricorso per cassazione e quesito di diritto

20 Marzo 2008 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

quesiti di diritto specificazione

Se il quesito di diritto introdotto dall’art. 366 bis c.p.c. si esaurisce in una enunciazione di carattere generale ed astratto che, in quanto priva di qualunque indicazione sul tipo di controversia e sulla riconducibilità alla fattispecie, non consente di dare alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, il motivo è inammissibile, non potendo il quesito essere desunto o integrato dal motivo.

Il principio è stato sancito dalle Sezione Unite della Suprema Corte con la sentenza 11 marzo 2008 n. 6420.

archiviato in: procedura civile etichette: art. 366 bis, quesito di diritto, ricorso per cassazione

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