Pronunciandosi su un ricorso per regolamento di competenza, la Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Unite, ordinanza 16 marzo 2010, n. 6306) ha affermato un principio che molti commentatori si sono subito affrettati a definire “rivoluzionario” e che hanno così sintetizzato: “la competenza per il giudizio promosso per l’equa riparazione deve svolgersi presso la Corte d’Appello del Distretto dove si è svolto il giudizio di merito“. [Leggi di più…]
Riforma del processo civile, la competenza del Giudice di Pace
La legge di riforma del processo civile ha elevato la competenza del giudice di pace per le cause relative a beni mobili e per quelle di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, aggiungendo una ulteriore materia riservata alla sua competenza esclusiva, quella relativa alle cause concernenti gli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Di seguito si trascrive il nuovo testo dell’art. 7 c.p.c.
Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.
È competente, qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.