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La citazione e il codice fiscale dell’avvocato

22 Aprile 2010 by Gioacchino Celotti 4 commenti

Il Decreto Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 febbraio 2010 n. 24, modificando l’art. 163 c.p.c., ha introdotto l’obbligo di indicare nell’atto di citazione il codice fiscale, oltre che dell’attore e del convenuto, anche “delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono”.

La modifica legislativa è stata da molti interpretata come introduttiva dell’obbligo per l’avvocato di indicare il proprio codice fiscale. Per giunta, a pena di nullità (ex art. 164 c.p.c. in relazione all’art. 163, 3° comma, n. 2). In realtà, per persone che rappresentano o assistono le parti in giudizio devono intendersi coloro che agiscono, in virtù di specifiche disposizioni normative, quali rappresentanti sostanziali della parte (si pensi al caso in cui quest’ultima sia soggetto incapace), e, non certo, i difensori.

Vero è che la stessa legge ha modificato anche l’art. 125 c.p.c., prevedendo espressamente l’indicazione del codice fiscale del difensore negli atti ivi elencati (citazione, ricorso, controricorso, precetto). Tuttavia, alcuna nullità è espressamente sancita in ipotesi di omissione.

Gioacchino Celotti

archiviato in: procedura civile etichette: avvocato, citazione, codice fiscale, difensore

Impugnazione di licenziamento: tempestiva se spedita entro i 60 giorni

20 Aprile 2010 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

spedizione raccomandata impugnativa

L’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato.

In base ai principi generali in tema di decadenza, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte costituzionale – l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio – idoneo a garantire un adeguato affidamento – sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto art. 6, al lavoratore sia rimessa la scelta fra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un’esistenza libera e dignitosa (art. 4 e 36 Cost.), concorre a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti.

Il principio di diritto è stato affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 14 aprile 2010 n. 8830.

archiviato in: lavoro e previdenza etichette: decadenza, impugnativa licenziamento, licenziamento, ricezione, spedizione

Aspettando la sentenza…

15 Aprile 2010 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

risposte a quesiti

Dopo anni di udienze, finalmente, la mia causa sembrava avvicinarsi alla fine. Il 20 febbraio dello scorso anno c’è stata l’udienza di conclusione e, per come mi è stato spiegato, già prima dell’estate il Giudice avrebbe dovuto depositare la sentenza. E’ passato più di un anno ormai e ancora niente. E’ normale tutto questo ritardo? Non ci sono dei termini che il Giudice deve rispettare? N.R. (via e-mail)

Purtroppo i termini previsti dal codice di procedura civile non sono “perentori”. Rispettando gli stessi, in effetti, il Giudice avrebbe dovuto depositare la sentenza nei tempi che Le sono stati indicati. Ma nessuna conseguenza il codice ha previsto in ipotesi di inosservanza. E così, il caso che mi sottopone non è affatto isolato. Conseguenze ci sarebbero, ma sul solo piano disciplinare, per il Magistrato che effettui con ritardo il deposito. Ho usato non a caso il condizionale, giacché la sussistenza di un illecito può essere esclusa – secondo l’orientamento costante della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura – laddovi risulti provato che il ritardo – anche sistematico – nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non sia sintomatico di negligenza e mancanza di operosità, ma sia determinato da oggettive condizioni dello svolgimento del servizio (dunque, il singolo ritardo va valutato in relazione alla mole complessiva del lavoro espletato).

archiviato in: procedura civile etichette: deposito, quesiti, sentenze

La giustizia del copia/incolla

12 Aprile 2010 by Gioacchino Celotti 2 commenti

curiosità

Che le moderne tecnologie possano rappresentare strumento di semplificazione ed accelerazione delle dinamiche interne alla giustizia civile è auspicio degli addetti ai lavori e dell’intera collettività. Pensiamo qui alla redazione materiale delle sentenze da parte dei giudici o alla stesura di qualsiasi altro provvedimento: l’uso del computer ha reso l’operazione più agevole per l’estensore ed ha, al tempo stesso, facilitato la successiva lettura. [Leggi di più…]

archiviato in: curiosità etichette: copia incolla, giustizia, sentenze

Equa riparazione, natura indennitaria: la prescrizione è decennale

1 Marzo 2010 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

Il diritto di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1, della Convenzione, ad una equa riparazione, ha natura indennitaria e non risarcitoria, e ad esso non è applicabile il termine di prescrizione breve previsto dall’art. 2947 c.c.

Il principio di diritto è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza n. 4524 del 24 febbraio 2010. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte – su legge nella pronuncia – il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, ha carattere indennitario e non risarcitorio, non richiedendo l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civi., e non presupponendo la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente. Esso è invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diiritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento “ex se” lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, configurandosi l’obbligazione, avente ad oggetto l’equa riparazione, non già come obbligazione “ex delicto”, ma come obbligazione “ex lege”, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico.

archiviato in: civile etichette: equa riparazione, prescrizione

Ordinanza ingiunzione, difetto di motivazione e mancata audizione

12 Febbraio 2010 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

esposizione ricorso per cassazione

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, concernente la portata del sindacato del giudice dell’opposizione sull’ordinanza ingiunzione, rispetto al difetto di motivazione di questa in riferimento alle deduzioni difensive dell’interessato in sede amministrativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che tali vizi di motivazione non comportano la nullità dell’ordinanza ingiunzione.

Inoltre, la Corte, nell’ambito della portata centrale attribuita al giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull’atto, ha affermato, mutando un precedente consolidato indirizzo delle sezioni semplici, che la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità dell’ordinanza ingiunzione.

La sentenza è la n. 1786 del 28 gennaio 2010 (Presidente V. Carbone, Relatore U. Goldoni).

archiviato in: sanzioni amministrative etichette: audizione, nullità, O.I.A., ordinanza ingiunzione

Licenziamento per superamento del periodo di comporto, impugnazione nel termine ordinario

9 Febbraio 2010 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

L’impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto non è soggetta al termine di decadenza di sessanta giorni ma a quello ordinario di prescrizione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con la sentenza 28 gennaio 2010 n. 1861, secondo la quale si tratta di un’ipotesi particolare di recesso alla quale non può essere applicata la disciplina contenuta nella legge n. 604 del 1966 che vale solo per i casi contemplati dalla normativa stessa. Con la conseguenza che in tutte le ipotesi di recesso non previste espressamente da quella legge torna in vigore la disciplina generale contenuta nel codice civile.

archiviato in: lavoro e previdenza etichette: impugnazione, licenziamento, periodo di comporto, prescrizione

Equa riparazione, cognizione ed esecuzione processi autonomi

19 Gennaio 2010 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

toga

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile, nonché quello cognitivo e quello di ottemperanza davanti al giudice amministrativo devono considerarsi tra loro autonomi.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 27365 del 24 dicembre 2009), risolvendo il contrasto insorto in seno alle sezioni semplici. Conseguentemente, la durata dei due processi non può sommarsi per rilevarne una durata complessiva, anche ai fini del rispetto del termine di proponibilità dell’azione ai sensi dell’art. 4 della L. n. 89 del 2001.

archiviato in: civile etichette: equa riparazione, esecuzione, ottemperanza

L’equo indennizzo non spetta al condominio

30 Novembre 2009 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

Il diritto all’equo indennizzo ex Lege Pinto spetta ai singoli condomini e non all’ente condominiale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (Prima Sezione Civile), con la sentenza 27 maggio – 23 ottobre 2009, n. 22558, confermativa della decisione della Corte di Appello che aveva negato un potere di rappresentanza in capo all’amministratore del condominio.

Premesso che il condominio è privo di personalità giuridica in quanto unicamente ente di gestione delle cose comuni – ha chiarito la Suprema Corte – e che l’amministratore può agire in virtù della sola delibera assembleare anche non totalitaria a tutela della gestione delle stesse mentre per quanto concerne i diritti che i condomini vantano unicamente uti singuli è necessario lo specifico mandato da parte di tutti i condomini (giurisprudenza pacifica: ex multis Cassazione civile, sez. II, 26 aprile 2005, n. 8570), nella fattispecie insussistente, e che il difetto di legittimazione può essere eccepito anche per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione civile, sez. II, 13 marzo 2007, n. 5862), non vi è dubbio che il diritto all’equo indennizzo per la irragionevole durata di un processo non spetti all’ente condominiale che è preposto unicamente alla gestione della cosa comune in quanto l’eventuale patema d’animo conseguente alla pendenza del processo incide unicamente sui condomini che quindi sono titolari uti singuli del diritto al risarcimento.

archiviato in: civile etichette: condominio, equa riparazione

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