L’impugnazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto non è soggetta al termine di decadenza di sessanta giorni ma a quello ordinario di prescrizione. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con la sentenza 28 gennaio 2010 n. 1861, secondo la quale si tratta di un’ipotesi particolare di recesso alla quale non può essere applicata la disciplina contenuta nella legge n. 604 del 1966 che vale solo per i casi contemplati dalla normativa stessa. Con la conseguenza che in tutte le ipotesi di recesso non previste espressamente da quella legge torna in vigore la disciplina generale contenuta nel codice civile.