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Riforma del processo civile, il nuovo filtro in cassazione

6 Luglio 2009 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

E’ di certo prematuro esprimere valutazioni in ordine alla efficacia delle misure introdotte con la recente mini-riforma del processo civile. Il tempo dirà, in particolare, quali effetti avrà prodotto il nuovo “filtro” per l’accesso al giudizio di cassazione, disciplinato dall’art. 360-bis c.p.c., che ora prevede due casi di “Inammissibilità del ricorso” (così la rubrica dell’articolo):

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.

La decisione sulla inammissibilità del ricorso è affidata ad apposita sezione, a comporre la quale sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni.

Eliminato l’onere di formulazione del quesito di diritto.

archiviato in: procedura civile etichette: filtro cassazione, riforma processo civile

La riforma del processo civile, l’eccezione di incompetenza

29 Giugno 2009 by Gioacchino Celotti 5 commenti

norme

La Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l’art. 38 c.p.c. (rubricato “Incompetenza“). Il nuovo testo, in vigore dal 4 luglio 2009, così recita:

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Fuori dei casi previsti dall’articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all’indicazione del giudice competente per territorio, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo.

L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183.

Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall’eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni.

La modifica ha comportato conseguenze dirette anche sulla formulazione dell’atto di citazione, che deve ora contenere l’indicazione del giorno dell’udienza di comparizione; l’invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell’articolo 168-bis, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.

archiviato in: procedura civile etichette: incompetenza, riforma processo civile

Riforma del processo civile, la competenza del Giudice di Pace

25 Giugno 2009 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

giustizia

La legge di riforma del processo civile ha elevato la competenza del giudice di pace per le cause relative a beni mobili e per quelle di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, aggiungendo una ulteriore materia riservata alla sua competenza esclusiva, quella relativa alle cause concernenti gli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali. Di seguito si trascrive il nuovo testo dell’art. 7 c.p.c.

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.
È competente, qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura e alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

archiviato in: procedura civile etichette: competenza, giudice di pace, riforma processo civile

Riforma del processo civile: la testimonianza scritta

2 Giugno 2009 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

commenti

Tra le novità più discusse della riforma del processo civile, recentemente approvata dal Senato in via definitiva, l’introduzione, con l’art. 257-bis, della c.d. testimonianza scritta:

Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al primo comma, dispone che la parte che ha richiesto l’assunzione predisponga il modello di testimonianza in conformità agli articoli ammessi e lo faccia notificare al testimone.

Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli cui non è in grado di rispondere, indicandone la ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma autenticata su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Quando il testimone si avvale della facoltà d’astensione di cui all’articolo 249, ha l’obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e i motivi di astensione.

Quando il testimone non spedisce o non consegna le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all’articolo 255, primo comma.

Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma.

Il giudice, esaminate le risposte o le dichiarazioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato.

E’ opinione diffusa che difficilmente il nuovo istituto sarà destinato ad una larga e frequente applicazione nella pratica, in primo luogo in quanto la previsione del necessario accordo delle parti restringerà i casi di possibile ricorso al modello alternativo scritto a poche marginali ipotesi, non potendosi di certo immaginare che le parti siano disposte tanto facilmente a rinunciare concordemente all’assunzione della prova più importante nella pienezza del contraddittorio. E’ possibile immaginare, invece, che, laddove ammessa, la testimoniannza scritta sia facilmente oggetto di rilievi e contestazioni dell’una e dell’altra parte che rendano così necessaria l’escussione del dichiarante nelle forme orali ordinarie. Con conseguente dilatazione dei tempi del procedimento (in contrasto con lo spirito della riforma).

Perplessità “gravi” aveva già espresso il Consiglio Superiore della Magistratura, chiamato a rendere il proprio parere sul ddl:

tale introduzione appare di dubbia compatibilità con il principio secondo cui prova testimoniale, per il nostro ordinamento, è solo quella che si forma nel processo avanti al giudice, dato che l’art. 111 della Costituzione presuppone lo svolgimento innanzi al giudice terzo ed imparziale del(l’intero) procedimento, e non di singole fasi o segmenti di esso. Si aggiunga che anche il suo effetto di semplificazione è assai discutibile, essendo agevolmente prevedibile l’emergere di contestazioni circa la corrispondenza delle dichiarazioni testimoniali ai quesiti proposti, o circa la necessità di sentire direttamente i testimoni per chiarimenti o specificazioni o per risolvere contrasti, con conseguenti effetti negativi sulla durata del processo. Inoltre, non sono state considerate le implicazioni derivanti dal ricorso alla testimonianza scritta nel processo contumaciale ove la parte contumace potrebbe essere condannata sulla base di testimonianze rese senza contraddittorio e raccolte fuori dal processo e non davanti al giudice. L’introduzione della testimonianza scritta contrasta infine con i principi del sistema processuale italiano in base ai quali sia l’atto notorio che la dichiarazione sostituiva del medesimo non costituiscono fonti legali di prova, ma devono essere considerati, alla stregua dei documenti, il cui contenuto può essere liberamente valutato dal giudice.

archiviato in: procedura civile etichette: riforma processo civile, testimonianza scritta

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