Legal blog

  • HOME
  • CIVILE
    • FALLIMENTARE
    • FAMIGLIA
    • LAVORO
    • PROCEDURA CIVILE
    • SANZIONI
  • PENALE
  • AMMINISTRATIVO
  • NEWS
    • LOCAL NEWS
  • CONTATTI
  • Privacy policy
    • Cookie policy

Vorrei divorziare, ma…

18 Settembre 2008 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

risposte a quesiti

Un anno circa dopo la separazione ho ospitato da me mio marito perché aveva poco prima subito uno sfratto ed era alla ricerca di un nuovo alloggio. In un primo momento contava di restare a casa per un mese o poco più, ma alla fine abbiamo coabitato per oltre dieci mesi e, devo aggiungere, in quel periodo andavamo davvero d’accordo, ci comportavamo come se non ci fossimo mai separati in Tribunale. Poi le cose sono nuovamente cambiate ed oggi sono fermamente intenzionata a chiedere il divorzio, anche contro la sua volontà. Ho sentito dire che quei mesi in cui siamo tornati insieme potrebbero crearmi qualche problema. Può dirmi in che senso e fornirmi un chiarimento sul punto? Grazie. Daniela, via e-mail.

La legge sul divorzio stabilisce le condizioni necessarie per ottenere lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio e, tra queste, il protrarsi ininterrotto della separazione da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. La riconciliazione dei coniugi, interrompendo la separazione, fa venir meno la suddetta condizione.

Sulla specifica questione ha più volte avuto occasione di pronunciarsi la Suprema Corte, la quale ha affermato il principio, da considerarsi ormai pacifico in giurisprudenza, secondo cui il ripristino della coabitazione, che, pur non integrando di per sé la vera e propria convivenza coniugale (potendo il vivere sotto lo stesso tetto non essere accompagnato da comportamenti volti ad una totale condivisione della vita familiare), tuttavia assume, anche in relazione alla sua durata, un forte valore presuntivo, per la sua idoneità a dimostrare la volontà dei coniugi di superare il precedente stato (cfr. Cassazione civile , sez. I, sentenza 25.05.2007 n° 12314, Cassazione civile, sez. I, sentenza 06.12.2006 n° 26165).

archiviato in: famiglia etichette: convivenza, divorzio, famiglia, quesiti, riconciliazione, separazione

Adsl lenta, recedere si può senza costi

16 Settembre 2008 by Gioacchino Celotti 1 commento

Pur continuando a pagare il canone Telecom, ho aderito ad una offerta Adsl di Infostrada che contemplava traffico illimitato ad una velocità di 7 mega in download. Sin dalla prima connessione mi sono accorto che la connessione era piuttosto lenta e, sicuramente, inferiore alla velocità prevista dall’offerta. Con il passare delle settimane la situazione è decisamente peggiorata e, misurando la velocità con appositi test in orari diversi della giornata, ho appurato che la stessa non va mai oltre i 150 Kbps. Non ho più intenzione di mantenere una linea Adsl in condizioni così esasperanti, ma neppure vorrei incorrere in penali per la disdetta anticipata (il contratto mi scade a maggio dell’anno prossimo). C’è un modo per passare ad altro gestore in maniera “indolore”? (Marco, via e-mail)

In primo luogo, per fare chiarezza sulla disciplina applicabile, occorre ricordare che, con la entrata in vigore del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 (c.d. Decreto Bersani-bis), convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.

Dunque, una eventuale clausola che prevedesse una penale in caso di disdetta anticipata sarebbe nulla ed improduttiva di effetti.

Vero è che la norma non preclude del tutto agli operatori la facoltà di imporre ai clienti il pagamento di importi (spese o “contributi” variamente denominati per far fronte ai costi sostenuti per la disattivazione del servizio), peraltro difficilmente quantificabili secondo criteri oggettivi.

Tuttavia, laddove, come sembra nel caso in esame, il recesso anticipato sia giustificato dal grave inadempimento della controparte, alcun costo potrà essere legittimamente addebitato al cliente adempiente.

archiviato in: civile, internet etichette: adsl, civile, inadempimento, lentezza, penale, quesiti, recesso

  • « Pagina precedente
  • 1
  • 2
Legal blog

Categorie

Archivi

Ultimi commenti

  • Avvocato di famiglia su Ricorso per Cassazione e attestazione di conformità della sentenza impugnata
  • Avvocato divorzista su Interruzione linea telefonica, risarcibile il danno non patrimoniale
  • Avvocato Manuel Berno su Procura alle liti, la Sezioni Unite risolvono il contrasto

Legal news

Palazzo della Consulta

Incompatibili con la Costituzione i Giudici ausiliari in Corte di Appello

Sono incostituzionali le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti … [leggi tutto...]

note a margine, il blog giuridico dell'Avv. Gioacchino Celotti

RSS Studio Legale Celotti

  • Protocollo demolizioni Procura-Regione-Comuni
  • Cassa Forense: la quarta rata
  • DGSIA, le nuove specifiche in vigore dal 30 settembre

Dal canale YouTube

https://youtu.be/0LzJicghXFk

Tag Cloud

abuso edilizio astensione avvocati blog Cassazione citazione civile corte costituzionale danno non patrimoniale decreto legge demolizione demolizioni equa riparazione fallimento formule assolutorie giudice di pace giustizia impugnazione ischia legge Pinto liberalizzazioni licenziamento locazione misure cautelari Napoli nullità OUA penale poste italiane prescrizione prescrizione penale processo penale querela quesiti reato ricorso per cassazione riforma processo civile risarcimento danni sentenze Sezione Distaccata di Ischia Sezioni Unite soppressione stupefacenti Tribunale Tribunale di Napoli
Legal blog

Calendario

Giugno 2025
L M M G V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« Ago    

Siti istituzionali

  • Corte Costituzionale Corte Costituzionale
  • Governo Italiano Governo Italiano
  • Parlamento Italiano Parlamento Italiano
  • Quirinale Quirinale

Siti di interesse

  • Corte di Cassazione Corte di Cassazione
  • Giustizia Amm.va Giustizia Amm.va
Studio Legale Celotti
Gioacchino Celotti personal website
Associazione Forense Isola d'Ischia

RSS News dal web

  • Datori di lavoro con massimo 5 dipendenti, dichiarazione semplificata al 30 settembre
  • Il problema delle ingerenze politiche nella Pubblica Amministrazione: una breve ricognizione storica
  • Imposta di registro: i conguagli nella divisione sono tassati come i trasferimenti

Aggregatori

  • Blog Italia

Meta

  • Accedi
  • Feed dei contenuti
  • Feed dei commenti
  • WordPress.org

Ultimi articoli

  • Lo sputo è ancora reato?
  • Procura alle liti, la Sezioni Unite risolvono il contrasto
  • Equa riparazione e giudizio di Cassazione, si pronuncia la Corte costituzionale
  • Garanzia R.C.A. opera anche su aree private
  • Equa riparazione, ancora una pronuncia della Corte costituzionale

Social icons

  • Email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter

Disclaimer

Legal blog  è un blog di informazione giuridica a cura dello Studio Legale Celotti di Ischia. Amministratore e responsabile del sito è l’Avv. Gioacchino Celotti. La pubblicazione di testi normativi e di sentenze non ha carattere di ufficialità ed anche le massime della Corte di Cassazione selezionate per il blog sono frutto di rielaborazione e adattamento per il sito. Legal blog  non è pertanto responsabile di eventuali errori o imprecisioni.

Copyright © 2008 - 2025 Legal blog by Studio Legale Celotti Built on the Genesis Framework La nostra Cookie Policy