Pur continuando a pagare il canone Telecom, ho aderito ad una offerta Adsl di Infostrada che contemplava traffico illimitato ad una velocità di 7 mega in download. Sin dalla prima connessione mi sono accorto che la connessione era piuttosto lenta e, sicuramente, inferiore alla velocità prevista dall’offerta. Con il passare delle settimane la situazione è decisamente peggiorata e, misurando la velocità con appositi test in orari diversi della giornata, ho appurato che la stessa non va mai oltre i 150 Kbps. Non ho più intenzione di mantenere una linea Adsl in condizioni così esasperanti, ma neppure vorrei incorrere in penali per la disdetta anticipata (il contratto mi scade a maggio dell’anno prossimo). C’è un modo per passare ad altro gestore in maniera “indolore”? (Marco, via e-mail)
In primo luogo, per fare chiarezza sulla disciplina applicabile, occorre ricordare che, con la entrata in vigore del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7 (c.d. Decreto Bersani-bis), convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
Dunque, una eventuale clausola che prevedesse una penale in caso di disdetta anticipata sarebbe nulla ed improduttiva di effetti.
Vero è che la norma non preclude del tutto agli operatori la facoltà di imporre ai clienti il pagamento di importi (spese o “contributi” variamente denominati per far fronte ai costi sostenuti per la disattivazione del servizio), peraltro difficilmente quantificabili secondo criteri oggettivi.
Tuttavia, laddove, come sembra nel caso in esame, il recesso anticipato sia giustificato dal grave inadempimento della controparte, alcun costo potrà essere legittimamente addebitato al cliente adempiente.