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Remissione di querela, per accettazione sufficiente verificare mancanza di rifiuto

9 Agosto 2009 by Gioacchino Celotti 2 commenti

Per l’efficacia giuridica della remissione di querela non è indispensabile l’accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa.

In definitiva, ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 28571 del 18 marzo 2009 – depositata il 13 luglio 2009 (Sezione Quarta Penale, Presidente G. Zecca, Relatore V. Romis), ciò che il giudice deve ricercare non è la esistenza o meno di una manifestazione di volontà dell’imputato – espressa o tacita che sia – sulla accettazione ma, più semplicemente, la mancanza di un rifiuto, desumibile da dichiarazioni o fatti concludenti, di tale accettazione. Ne consegue – ha proseguito la Corte di Cassazione – che, in mancanza di altri elementi di segno positivo, anche in presenza di un imputato non comparso può essere apprezzata tale mancanza. Nella assenza (o nella contumacia) dell’imputato, infatti, non sono apprezzabili segni positivi della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.

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archiviato in: penale etichette: accettazione, querela, remissione

Info Gioacchino Celotti

Iscritto dal 2000 all'Albo degli Avvocati. Toga d'onore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Lawyer in the land of no Justice.

Commenti

  1. Benedetto dice

    27 Aprile 2013 alle 10:56

    ma quindi accettando la remissione di querela è come dichiararsi colpevoli anche se innocenti?e accettando bisogna risarcire per forza la querelante?
    Chiedo perchè mi sono visto arrivare a casa una remissione di denuncia senza sapere che ero stato denunciato.

    Rispondi
    • Redazione dice

      27 Aprile 2013 alle 18:13

      Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. L’accettazione della remissione non implica alcuna assunzione di responsabilità né comporta un obbligo di risarcire il querelante. A carico del querelato sono di regola poste le spese del procedimento, come disposto dall’art. 340, comma 4°, c.p.p. (salvo che nell’atto di remissione sia stato diversamente convenuto).

      Rispondi

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