Legal blog

  • HOME
  • CIVILE
    • FALLIMENTARE
    • FAMIGLIA
    • LAVORO
    • PROCEDURA CIVILE
    • SANZIONI
  • PENALE
  • AMMINISTRATIVO
  • NEWS
    • LOCAL NEWS
  • CONTATTI
  • Privacy policy
    • Cookie policy
Ti trovi qui: Home / amministrativo / Il TAR annulla in parte il decreto specializzazioni

Il TAR annulla in parte il decreto specializzazioni

14 Aprile 2016 by Redazione Lascia un commento

Con sentenza n. 4426 depositata in data odierna, il TAR Lazio – Sezione Prima, accogliendo in parte il ricorso proposto dall’Associazione Nazionale Forense e dall’Avv. Luigi Pansini, in proprio, per l’annullamento del decreto del Ministro della giustizia n. 144/15 (regolamento recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista), ha annullato le previsioni contenute nell’art. 3, comma 1, del regolamento impugnato, dalla lettera a) alla lettera t) e le previsioni di cui all’6, comma 4, del medesimo regolamento.

I ricorrenti avevano sostenuto, tra l’altro, la estrema irrazionalità e incongruenza dell’elenco delle materie nelle quali è possibile conseguire il titolo di specialista.

La doglianza è stata così giudicata fondata dal Collegio amministrativo:

Né dalla mera lettura dell’elenco, né dalla relazione illustrativa del Ministero è dato, infatti, cogliere quale sia il principio logico che ha presieduto alla scelta delle diciotto materie.

Ed infatti non risulta rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell’ordinamento, né infine un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto.

L’incompletezza dell’elenco era stata già rilevata dal Consiglio di Stato che si è pronunciato in sede consultiva sullo schema di regolamento, con rilievo al quale il Ministero si è adeguato in maniera parziale.

Piuttosto sembra che si sia attinto, solo per frammenti, a ciascuno di tali criteri, senza che tuttavia emerga un unitario filo logico di selezione.

Considerata la delicatezza della disciplina posta e la necessaria funzionalizzazione della normazione secondaria alla perseguita finalità di rendere il mercato delle prestazioni legali più leggibile per i consumatori, non è dunque possibile condividere l’argomentazione difensiva spesa dall’amministrazione, secondo cui la censura impingerebbe in una valutazione di merito riservata all’amministrazione.

Ed infatti, anche le valutazioni e le scelte rimesse all’attività regolamentare non possono sottrarsi al rispetto dei principi di intrinseca ragionevolezza e di adeguatezza rispetto allo scopo perseguito.

L’art. 3 del regolamento deve essere, di conseguenza, annullato in parte qua.

Il secondo argomento svolto dai ricorrenti condiviso dal TAR Lazio è quello relativo alla previsione regolamentare, contenuta nell’art. 6 del d.m. in esame, in forza della quale l’avvocato che voglia conseguire il titolo di specialista sulla base della comprovata esperienza professionale deve sostenere un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione dinanzi al Consiglio nazionale forense.

Sul punto il TAR così si pronuncia:

L’accoglimento della doglianza (…) va correlato, come pure correttamente dedotto dai ricorrenti, alla intrinseca irragionevolezza della norma per genericità, non avendo la disposizione regolamentare chiarito alcunché in ordine al contenuto del colloquio e alle modalità di svolgimento dello stesso.

L’assenza di specificazioni e di definizioni puntuali è dunque tale da conferire al Consiglio nazionale forense una latissima discrezionalità operativa, che, oltre ad essere foriera di confusione interpretativa e distorsioni applicative (con ricadute anche in punto di concorrenza tra gli avvocati), si pone in assoluta contraddizione con la funzione stessa del regolamento in esame, che, ai sensi dell’art. 9 della legge, è quella di individuare un procedimento di conferimento definito in maniera precisa e dettagliata, a tutela dei consumatori utenti e degli stessi professionisti che intendano conseguire il titolo.

In parte qua, di conseguenza, va annullato l’art. 6 del regolamento.

Il testo integrale della sentenza può essere letto qui.

Articoli correlati:

togaAstensione dalle udienze il 27 e 28 marzo tribunale aulaRemissione di querela, per accettazione sufficiente verificare mancanza di rifiuto Default ThumbnailAssicurazioni, il sistema di risarcimento diretto non preclude l’azione ordinaria

archiviato in: amministrativo, News etichette: avvocati, decreto n. 144/15, specializzazioni, TAR Lazio

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Legal blog

Categorie

Archivi

Ultimi commenti

  • Avvocato di famiglia su Ricorso per Cassazione e attestazione di conformità della sentenza impugnata
  • Avvocato divorzista su Interruzione linea telefonica, risarcibile il danno non patrimoniale
  • Avvocato Manuel Berno su Procura alle liti, la Sezioni Unite risolvono il contrasto

Legal news

Palazzo della Consulta

Incompatibili con la Costituzione i Giudici ausiliari in Corte di Appello

Sono incostituzionali le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti … [leggi tutto...]

note a margine, il blog giuridico dell'Avv. Gioacchino Celotti

RSS Studio Legale Celotti

  • Protocollo demolizioni Procura-Regione-Comuni
  • Cassa Forense: la quarta rata
  • DGSIA, le nuove specifiche in vigore dal 30 settembre

Dal canale YouTube

https://youtu.be/0LzJicghXFk

Tag Cloud

abuso edilizio astensione avvocati blog Cassazione citazione civile corte costituzionale danno non patrimoniale decreto legge demolizione demolizioni equa riparazione fallimento formule assolutorie giudice di pace giustizia impugnazione ischia legge Pinto liberalizzazioni licenziamento locazione misure cautelari Napoli nullità OUA penale poste italiane prescrizione prescrizione penale processo penale querela quesiti reato ricorso per cassazione riforma processo civile risarcimento danni sentenze Sezione Distaccata di Ischia Sezioni Unite soppressione stupefacenti Tribunale Tribunale di Napoli
Legal blog

Calendario

Giugno 2025
L M M G V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« Ago    

Siti istituzionali

  • Corte Costituzionale Corte Costituzionale
  • Governo Italiano Governo Italiano
  • Parlamento Italiano Parlamento Italiano
  • Quirinale Quirinale

Siti di interesse

  • Corte di Cassazione Corte di Cassazione
  • Giustizia Amm.va Giustizia Amm.va
Studio Legale Celotti
Gioacchino Celotti personal website
Associazione Forense Isola d'Ischia

RSS News dal web

  • Datori di lavoro con massimo 5 dipendenti, dichiarazione semplificata al 30 settembre
  • Il problema delle ingerenze politiche nella Pubblica Amministrazione: una breve ricognizione storica
  • Imposta di registro: i conguagli nella divisione sono tassati come i trasferimenti

Aggregatori

  • Blog Italia

Meta

  • Accedi
  • Feed dei contenuti
  • Feed dei commenti
  • WordPress.org

Ultimi articoli

  • Lo sputo è ancora reato?
  • Procura alle liti, la Sezioni Unite risolvono il contrasto
  • Equa riparazione e giudizio di Cassazione, si pronuncia la Corte costituzionale
  • Garanzia R.C.A. opera anche su aree private
  • Equa riparazione, ancora una pronuncia della Corte costituzionale

Social icons

  • Email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter

Disclaimer

Legal blog  è un blog di informazione giuridica a cura dello Studio Legale Celotti di Ischia. Amministratore e responsabile del sito è l’Avv. Gioacchino Celotti. La pubblicazione di testi normativi e di sentenze non ha carattere di ufficialità ed anche le massime della Corte di Cassazione selezionate per il blog sono frutto di rielaborazione e adattamento per il sito. Legal blog  non è pertanto responsabile di eventuali errori o imprecisioni.

Copyright © 2008 - 2025 Legal blog by Studio Legale Celotti Built on the Genesis Framework La nostra Cookie Policy