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Equo indennizzo anche per il soccombente

9 Maggio 2014 by Redazione Lascia un commento

Palazzo della Consulta

La Corte di Appello di Reggio Calabria dubita della legittimità costituzionale del comma 3 dell’art. 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile), articolo aggiunto dall’art. 55, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134.

I giudici rimettenti muovono dal presupposto interpretativo secondo cui il limite del valore del diritto accertato dal giudice, previsto dall’impugnato comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89 del 2001, comporta l’impossibilità di liquidare un indennizzo a titolo di equa riparazione della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, in favore di chi − attore o convenuto − sia risultato, nello stesso, soccombente.

Secondo la Corte costituzionale (ordinanza 9 maggio 2014, n. 124) tale interpretazione è erronea perché la disposizione censurata, nella parte in cui dispone che la misura dell’indennizzo liquidabile a titolo di equa riparazione «non può in ogni caso essere superiore […] al valore del diritto accertato dal giudice», deve essere intesa nel senso che essa si riferisce ai soli casi in cui questi accerti l’esistenza del diritto fatto valere in giudizio e non anche, come invece ritenuto dai giudici a quibus, al caso dell’accertamento dell’inesistenza di tale diritto e, quindi, della soccombenza (dell’attore) e non comporta l’impossibilità di liquidare un indennizzo in favore della parte risultata soccombente nel processo presupposto. [Leggi di più…]

archiviato in: civile etichette: corte costituzionale, equa riparazione, legge Pinto, soccombenza

Consulta, illegittima la legge Fini-Giovanardi

13 Febbraio 2014 by Redazione Lascia un commento

La Corte costituzionale, nella Camera di consiglio del 12 Febbraio 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – per violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti).

Fonte: ufficio stampa della Corte Costituzionale

archiviato in: News etichette: corte costituzionale, legge Fini-Giovanardi, stupefacenti

Consulta, mediazione obbligatoria illegittima

24 Ottobre 2012 by Redazione Lascia un commento

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Lo si legge in un comunicato pubblicato oggi, 24 ottobre, sul sito della Consulta.

archiviato in: giustizia, News etichette: corte costituzionale, illegittimità costituzionale, mediazione

Opposizione a Decreto Ingiuntivo e termine di costituzione dell’opponente

26 Maggio 2012 by Redazione Lascia un commento

La Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7792 del 17 maggio 2012 (Presidente C. Carnevale – Estensore L. Macioce), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 218 del 2011, il quale, per i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, esclude che la dimidiazione del termine di costituzione dell’opponente sia automatica e ragionevolmente la correla all’eventuale scelta acceleratoria compiuta dall’opponente stesso tramite assegnazione all’opposto di un termine di comparizione inferiore a quello dell’art. 163-bis, primo comma, cod. proc. civ.

archiviato in: procedura civile etichette: corte costituzionale, decreto ingiuntivo, opposizione a D.I., procedimenti sommari, termini di costituzione

Pacchetto turistico, illegittimo il limite al risarcimento dei danni alla persona

30 Marzo 2012 by Redazione Lascia un commento

vacanze

Con sentenza n. 75 depositata il 30 marzo 2012, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone come limite all’obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio – CCV), limite non prefigurato dalla legge delega.

archiviato in: civile etichette: corte costituzionale, danni alla persona, pacchetto turistico, risarcimento

La Consulta e la sentenza sui reati sessuali

25 Luglio 2010 by Gioacchino Celotti 2 commenti

A farne le spese, stavolta, è stata la Corte costituzionale. Di un certo modo di leggere le sentenze che ne sfigura i contenuti per farsi interprete di un sentimento o, non so se peggio, un’ideologia.

I titolisti si sono sbizzariti, rincorrendo la sintesi più infelice:

Tappeto rosso per stupratori e pedofili (Il Tempo)

Per violenza sessuale il carcere non è più necessario (Il Giornale)

Quella sentenza sullo stupro che umilia le donne (Il Giornale)

[Leggi di più…]

archiviato in: asinerie giuridiche, informazione etichette: Carfagna, corte costituzionale, misure cautelari, violenza sessuale

Illegittima l’aggravante di clandestinità

10 Luglio 2010 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 249 del 5 luglio 2010, dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 61, n. 11-bis cod. pen. (c.d. aggravante di clandestinità).

La qualità di immigrato «irregolare» – che si acquista con l’ingresso illegale nel territorio italiano o con il trattenimento dopo la scadenza del titolo per il soggiorno, dovuta anche a colposa mancata rinnovazione dello stesso entro i termini stabiliti – diventa uno “stigma” – argomenta la Corte costituzionale – che funge da premessa ad un trattamento penalistico differenziato del soggetto, i cui comportamenti appaiono, in generale e senza riserve o distinzioni, caratterizzati da un accentuato antagonismo verso la legalità. Le qualità della singola persona da giudicare rifluiscono nella qualità generale preventivamente stabilita dalla legge, in base ad una presunzione assoluta, che identifica un «tipo di autore» assoggettato, sempre e comunque, ad un più severo trattamento.

Ciò determina un contrasto tra la disciplina censurata e l’art. 25, secondo comma, Cost., che pone il fatto alla base della responsabilità penale e prescrive pertanto, in modo rigoroso, che un soggetto debba essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali. Un principio, quest’ultimo, che senz’altro è valevole anche in rapporto agli elementi accidentali del reato.

La previsione considerata ferisce, in definitiva, il principio di offensività, giacché non vale a configurare la condotta illecita come più gravemente offensiva con specifico riferimento al bene protetto, ma serve a connotare una generale e presunta qualità negativa del suo autore.

archiviato in: penale etichette: aggravante, clandestinità, corte costituzionale, illegittimità costituzionale

Il lodo Alfano e l’art. 138 della Costituzione, questione di parametri

8 Ottobre 2009 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

tribunale aula

Uno degli argomenti più utilizzati dai primi contestatori della decisione della Consulta sul c.d. lodo Alfano (improvvisati costituzionalisti da piccolo schermo peraltro ignari delle motivazioni della sentenza, non ancora depositate) è stato quello relativo ad una asserita contraddittorietà della decisione rispetto all’unico precedente in materia (la pronuncia sul c.d. lodo Schifani). Si è detto, con toni anche aspri che mal si conciliano con una disamina di alto profilo tecnico, che risulta incomprensibile il richiamo all’art. 138 della Costituzione, considerando che la necessità di una legge costituzionale non era affatto emersa dalla sentenza che aveva deciso la illegittimità del precedente lodo.

L’argomento è fallace e fuorviante. Non tiene conto, infatti, dei complessi meccanismi che regolano il giudizio di costituzionalità e dei limiti assegnati alla Corte in sede di esame delle questioni sottoposte. Uno di questi riguarda l’ambito stesso del giudizio, delineato nella sua interezza non certo dal giudice costituzionale ma da quello rimettente (il giudice a quo). E’ quest’ultimo, nel sollevare la questione di costituzionalità, a dover indicare non solo la norma censurata, ma anche i singoli parametri costituzionali che si assumono violati. La Corte si pronuncia sulla questione così come prospettata nell’ordinanza di rimessione e nel rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (la decisione deve essere contenuta nei limiti dell’impugnazione).

Nel caso del lodo “Schifani”, il Giudice a quo aveva evocato, quali parametri di riferimento, gli artt. 3, 101, 112, 68, 90, 96, 24, 111 e 117 della Costituzione. Dunque, la Corte non poteva autonomamente pronunciarsi sul contrasto con l’art. 138 (che non era stato profilato dal rimettente).

Nel caso del lodo “Alfano”, è stata rimessa alla Corte la questione di costituzionalità della legge con riferimento anche all’art. 138 della Costituzione. La Consulta ha potuto decidere anche sulla violazione dell’art. 138.

archiviato in: asinerie giuridiche etichette: art. 138 Cost., corte costituzionale, lodo alfano

Assicurazioni, il sistema di risarcimento diretto non preclude l’azione ordinaria

19 Giugno 2009 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

Con sentenza n. 180 depositata in data odierna, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 111 della Costituzione, dal Giudice di Pace di Palermo. L’azione diretta contro il proprio assicuratore – chiarisce la Consulta – è configurabile come una facoltà, e quindi un’alternativa all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno.

Il nuovo sistema di risarcimento diretto – osserva ancora la Corte – non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall’ordinamento in favore del danneggiato. Del resto, dati i limiti imposti dalla legge delega e la necessità di interpretare la normativa delegata nel significato compatibile con principi e criteri direttivi della delega stessa, la scelta del danneggiato di procedere nei soli confronti del responsabile civile trova fondamento nella normativa codicistica, non esplicitamente abrogata. Allo stesso modo in cui fu pacificamente ritenuto che l’introduzione, con l’art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dell’azione diretta contro l’assicuratore non elideva l’ordinaria azione di responsabilità civile nella circolazione stradale (art. 2054 cod. civ.: v., da ultimo, Cass., sentenza 11 giugno 2008, n. 15462), parimenti, la disciplina confermativa dell’azione diretta (art. 144 Cod. ass.) e l’introduzione di un’ipotesi speciale di essa, quella contro il proprio assicuratore (art. 149), non può aver precluso l’azione di responsabilità civile.

La Corte costituzionale si mostra consapevole del fatto che l’interpretazione costituzionalmente orientata, la quale, accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l’esperibilità dell’azione ex art. 2054 c.c. e dell’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile, possa aprire una serie di problemi applicativi. Tuttavia, si legge nel passaggio conclusivo della sentenza, “la soluzione di detti problemi esula dai limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandata agli interpreti”.

archiviato in: civile etichette: 2054 c.c., assicurazioni, corte costituzionale, indennizzo diretto

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