Legal blog

  • HOME
  • CIVILE
    • FALLIMENTARE
    • FAMIGLIA
    • LAVORO
    • PROCEDURA CIVILE
    • SANZIONI
  • PENALE
  • AMMINISTRATIVO
  • NEWS
    • LOCAL NEWS
  • CONTATTI
  • Privacy policy
    • Cookie policy
Ti trovi qui: Home / amministrativo / Omessa comunicazione di avvio del procedimento ed onere di allegazione

Omessa comunicazione di avvio del procedimento ed onere di allegazione

15 Maggio 2009 by Gioacchino Celotti Lascia un commento

Con la decisione n. 2737 del 29 aprile 2009 il Consiglio di Stato ribadisce il principio secondo cui in caso di adozione di un provvedimento vincolato, che deve essere necessariamente assunto in presenza di determinati presupposti, la comunicazione dell’avvio del relativo procedimento può essere omessa, perché in nessun caso la determinazione da prendere potrebbe essere modificata in base alle osservazioni dell’interessato (Cons. St. Sez. IV 21 maggio 2008 n. 2410; 10 dicembre 2007 n. 6525; 9 ottobre 2007 n. 5251).

Tale orientamento, da tempo accolto dalla giurisprudenza, è stato poi tradotto nell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/90, come modificato dalla legge n. 15 del 2005. E’ vero – aggiunge il Supremo Collegio con la sopra richiamata pronuncia, che tale norma  pone in capo all’Amministrazione (e non del privato) l’onere di dimostrare, in caso di mancata comunicazione dell’avvio, che l’esito del procedimento non poteva essere diverso. E tuttavia,  onde evitare di gravare la p.a. di una probatio diabolica (quale sarebbe quella consistente nel dimostrare che ogni eventuale contributo partecipativo del privato non avrebbe mutato l’esito del procedimento), il giudice amministrativo ha interpretato  la norma in esame nel senso che il privato non possa limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio, ma debba anche quantomeno indicare o allegare quali sono gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione.

Solo dopo che il ricorrente ha adempiuto questo onere di allegazione (che la norma implicitamente pone a suo carico), la p.a. sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato. Ne consegue che ove il privato si limiti a contestare la mancata comunicazione di avvio, senza nemmeno allegare le circostanze che intendeva sottoporre all’Amministrazione, il motivo con cui si lamenta la mancata comunicazione deve ritenersi inammissibile (Cons. St., Sez. VI, 29 luglio 2008 n. 3786).

Articoli correlati:

Sulla cessazione della materia del contendere blog e limiti al sequestroLa Cassazione sui limiti al sequestro di un blog Default ThumbnailComunione o non comunione? Default ThumbnailBuone ferie a tutti…!

archiviato in: amministrativo etichette: avvio del procedimento, omessa comunicazione, onere di allegazione, provvedimento vincolato

Info Gioacchino Celotti

Iscritto dal 2000 all'Albo degli Avvocati. Toga d'onore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Lawyer in the land of no Justice.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Legal blog

Categorie

Archivi

Ultimi commenti

  • Avvocato di famiglia su Ricorso per Cassazione e attestazione di conformità della sentenza impugnata
  • Avvocato divorzista su Interruzione linea telefonica, risarcibile il danno non patrimoniale
  • Avvocato Manuel Berno su Procura alle liti, la Sezioni Unite risolvono il contrasto

Legal news

Palazzo della Consulta

Incompatibili con la Costituzione i Giudici ausiliari in Corte di Appello

Sono incostituzionali le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti … [leggi tutto...]

note a margine, il blog giuridico dell'Avv. Gioacchino Celotti

RSS Studio Legale Celotti

  • Protocollo demolizioni Procura-Regione-Comuni
  • Cassa Forense: la quarta rata
  • DGSIA, le nuove specifiche in vigore dal 30 settembre

Dal canale YouTube

https://youtu.be/0LzJicghXFk

Tag Cloud

abuso edilizio astensione avvocati blog Cassazione citazione civile corte costituzionale danno non patrimoniale decreto legge demolizione demolizioni equa riparazione fallimento formule assolutorie giudice di pace giustizia impugnazione ischia legge Pinto liberalizzazioni licenziamento locazione misure cautelari Napoli nullità OUA penale poste italiane prescrizione prescrizione penale processo penale querela quesiti reato ricorso per cassazione riforma processo civile risarcimento danni sentenze Sezione Distaccata di Ischia Sezioni Unite soppressione stupefacenti Tribunale Tribunale di Napoli
Legal blog

Calendario

Giugno 2025
L M M G V S D
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« Ago    

Siti istituzionali

  • Corte Costituzionale Corte Costituzionale
  • Governo Italiano Governo Italiano
  • Parlamento Italiano Parlamento Italiano
  • Quirinale Quirinale

Siti di interesse

  • Corte di Cassazione Corte di Cassazione
  • Giustizia Amm.va Giustizia Amm.va
Studio Legale Celotti
Gioacchino Celotti personal website
Associazione Forense Isola d'Ischia

RSS News dal web

  • Datori di lavoro con massimo 5 dipendenti, dichiarazione semplificata al 30 settembre
  • Il problema delle ingerenze politiche nella Pubblica Amministrazione: una breve ricognizione storica
  • Imposta di registro: i conguagli nella divisione sono tassati come i trasferimenti

Aggregatori

  • Blog Italia

Meta

  • Accedi
  • Feed dei contenuti
  • Feed dei commenti
  • WordPress.org

Ultimi articoli

  • Lo sputo è ancora reato?
  • Procura alle liti, la Sezioni Unite risolvono il contrasto
  • Equa riparazione e giudizio di Cassazione, si pronuncia la Corte costituzionale
  • Garanzia R.C.A. opera anche su aree private
  • Equa riparazione, ancora una pronuncia della Corte costituzionale

Social icons

  • Email
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter

Disclaimer

Legal blog  è un blog di informazione giuridica a cura dello Studio Legale Celotti di Ischia. Amministratore e responsabile del sito è l’Avv. Gioacchino Celotti. La pubblicazione di testi normativi e di sentenze non ha carattere di ufficialità ed anche le massime della Corte di Cassazione selezionate per il blog sono frutto di rielaborazione e adattamento per il sito. Legal blog  non è pertanto responsabile di eventuali errori o imprecisioni.

Copyright © 2008 - 2025 Legal blog by Studio Legale Celotti Built on the Genesis Framework La nostra Cookie Policy