Nuova interessante pronuncia della Corte di Cassazione (sezione V penale, sentenza 30 ottobre 2013 – 12 marzo 2014, n. 11895, Presidente Dubolino– Relatore Lignola) in tema di applicabilità al blog della disciplina del sequestro preventivo. Dopo aver richiamato i precedenti arresti giurisprudenziali relativi alla possibilità di sequestro preventivo di un sito web, con i quali era stata più volte affermata la piena compatibilità della misura cautelare con il bene immateriale, non potendo negarsi che ad un sito internet possa attribuirsi una sua “fisicità”, ovvero una dimensione materiale e concreta, i Giudici del Supremo Collegio sottolineano la particolarità del caso in cui il sito sottoposto a sequestro contenga un blog (letteralmente contrazione di web-log, ovvero “diario in rete”), termine con il quale si definisce quel particolare tipo di sito web, gestito da uno o più blogger, che pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma di post (concetto assimilabile o avvicinabile ad un articolo di giornale), che vengono visualizzati in ordine cronologica, partendo dal più recente, in funzione del loro carattere di attualità. In caso di sequestro di un blog, l’inibitoria che deriva a tutti gli utenti della rete all’accesso ai contenuti del sito è in grado di alterare la natura e la funzione del sequestro preventivo, perché impedisce al blogger la possibilità di esprimersi.
Citando un precedente delle stessa sezione (Sez. 5, n. 7155 del 10/01/2011, Barbacetto, in motivazione), la Corte ha evidenziato l’importanza, rispetto ai casi in cui la misura cautelare reale cada su di un supporto destinato a comunicare fatti di cronaca ovvero espressioni di critica o ancora denunce su aspetti della vita civile di pubblico interesse, quale appunto un blog di libera informazione, di considerare che il vincolo non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero (cui si ricollegano l’esercizio dell’attività d’informazione, le notizie di cronaca, le manifestazioni di critica, le denunce civili con qualsiasi mezzo diffuse), che ha dignità pari a quello della libertà individuale e che trova la sua copertura non solo nell’art. 21 della Costituzione, ma anche – in ambito sovranazionale – nell’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonché nell’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Di qui, aggiunge la Corte, la necessità che l’imposizione dei vincolo sia giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità dei fatto all’area del penalmente rilevante e delle esigenze impeditive, tanto serie quanto è vasta l’area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola.
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