La Corte di Cassazione viene chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla natura dell’ordine di demolizione impartito dal Giudice penale e sulla correlata questione della assoggettabilità dello stesso a prescrizione. Pronunciandosi sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso il Tribunale di Napoli e in accoglimento dello stesso, ha annullato l’ordinanza con la quale il Giudice Monocratico presso lo stesso Tribunale aveva revocato tale ordine (sul rilievo che l’intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale contestato nel capo d’imputazione aveva fatto venir meno tutti gli effetti riconducibili alla condanna, ivi compresa l’ingiunzione di demolizione), richiamando precedenti in materia della stessa Sezione e ribadendo, tra l’altro, la piena compatibilità dell’ordine così impartito con le norme CEDU.
Archivi per Aprile 2016
A proposito di formule assolutorie
Ancora sull’utilizzo della giusta formula assolutoria, uno spunto ci viene recentemente offerto dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su fattispecie relativa ad omesso versamento I.V.A., sulla quale, come è noto, è intervenuto il legislatore, modificando, con l’art. 8 del D.Lgs. 24/09/2015 n. 158, l’art. 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000 nel senso di attribuire rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente alle condotte di omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad euro 250.000,00 per ciascun periodo di imposta (modifica che, in quanto comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si applica, ex art. 2, comma 4, cod. pen., anche ai fatti posti in essere antecedentemente). [Leggi di più…]
Il TAR annulla in parte il decreto specializzazioni
Con sentenza n. 4426 depositata in data odierna, il TAR Lazio – Sezione Prima, accogliendo in parte il ricorso proposto dall’Associazione Nazionale Forense e dall’Avv. Luigi Pansini, in proprio, per l’annullamento del decreto del Ministro della giustizia n. 144/15 (regolamento recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista), ha annullato le previsioni contenute nell’art. 3, comma 1, del regolamento impugnato, dalla lettera a) alla lettera t) e le previsioni di cui all’6, comma 4, del medesimo regolamento. [Leggi di più…]