Con sentenza n. 44609 del 14 ottobre 2008, depositata il 1° dicembre 2008, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rilevato che la richiesta del difensore di rinvio dell’udienza per un contemporaneo diverso impegno professionale non costituisce espressione di una impossibilità assoluta a partecipare all’udienza, ma una scelta del difensore, per quanto legittima. Ne consegue che, in tale ipotesi, il corso della prescrizione resta sospeso per tutto il periodo del differimento, non applicandosi il limite massimo di sessanta giorni di cui all’art. 159 c.p.