Patteggiamento ed estinzione del reato
Nel caso in cui, nel termine di cinque anni dalla precedente sentenza di patteggiamento, l’imputato commetta un nuovo delitto, costituente oggetto di una seconda sentenza di patteggiamento e dichiarato estinto ai sensi dell’art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., resta comunque preclusa la dichiarazione di estinzione del reato di cui alla prima sentenza.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore P. Piraccini), con la sentenza n. 40938 del 30 settembre 2009 – depositata il 26 ottobre 2009.




