Era stata rimessa alle Sezioni Unite la questione, sulla quale si erano registrati indirizzi contrastanti, “se, in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero“.
Secondo un primo orientamento, in tema di riesame delle misure cautelari reali deve essere valorizzato il rinvio contenuto nell’art. 324, comma 2, alle forme previste dall’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., ai sensi del quale le parti private ed i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento.
Secondo il contrapposto orientamento, il quale valorizza, innanzitutto, il tenore letterale della norma, la richiesta di riesame ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. deve essere presentata nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento ed è inammissibile il gravame depositato presso la cancelleria di un diverso tribunale.
Questo il principio di diritto affermato dalle SS.UU. con la sentenza n. 47374 del 13 ottobre 2017:
Ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., in tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero.
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