Il panorama del diritto del lavoro italiano ha subito una metamorfosi profonda tra il 2024 e il 2026. Al centro di questa rivoluzione si colloca la Sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, le cui onde d'urto hanno plasmato la giurisprudenza della Cassazione e dei Tribunali di merito.
Definizione Giuridica
Il Licenziamento per Giustificato Motivo Oggettivo (GMO), disciplinato dall’art. 3 della Legge n. 604/1966, è il recesso determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
A differenza del licenziamento disciplinare, esso non dipende da una colpa del lavoratore, ma da fattori aziendali "oggettivi", quali:
- • Crisi aziendale o calo del fatturato;
- • Riorganizzazione interna o soppressione della mansione;
- • Innovazione tecnologica che rende superflua la prestazione.
Il recepimento della Cassazione: le Ordinanze 31505/2024 e 6221/2025
Accertata l'insussistenza del GMO per mancata prova di esubero effettivo, la Corte (Cass. Lav., ord. n. 31505/2024) applica la "stretta simmetria" sancita dalla Cost. 128/2024: tutela reintegratoria anche per motivo oggettivo, parificando il vizio a quello disciplinare privo di illiceità. Un ulteriore pilastro di questa nuova era è l'ordinanza n. 6221 del 09.03.2025. Applicando i principi della sentenza 128/2024, l'ordinanza conferma che la tutela reintegratoria (il ritorno al posto di lavoro) spetta anche ai lavoratori assunti dopo il 2015 (Jobs Act), eliminando la sanzione del solo indennizzo economico in caso di manifesta insussistenza del fatto materiale qualificato dal datore di lavoro come ragione d'impresa.
Focus Giurisprudenza di merito: la nuova reintegra
- ➤ Tribunale di Bologna, Sent. 27 maggio 2025, n. 672: In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il fatto costitutivo del recesso comprende sia le ragioni produttive e organizzative addotte dal datore di lavoro, sia l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni equivalenti o inferiori. L’obbligo di repechage impone al datore di lavoro di considerare, secondo buona fede e correttezza, anche le posizioni di prossima liberazione, ove note e compatibili con la professionalità del dipendente. La mancata offerta di una posizione equivalente, già nota quale destinata a liberarsi, comporta la violazione dell’obbligo di repechage e l’illegittimità del licenziamento.
- ➤ Tribunale di Bologna, Sent. 8 ottobre 2024, n. 1320: Il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per una gestione più economica dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta imprenditoriale nei suoi profili di congruità e opportunità. Spetta, invece, al giudice il controllo della effettività e non pretestuosità del riassetto organizzativo operato dall'imprenditore.
Domande Frequenti (FAQ)
La reintegra è automatica se manca il repêchage?
L'omesso repêchage attiva la tutela reale solo se è dimostrata l'insussistenza del fatto materiale dedotto dal datore di lavoro a giustificazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, mentre, secondo l'enunciato della Consulta, se risulta che il fatto materiale è sussistente ma che il lavoratore potrebbe essere utilmente ricollocato in azienda, allora la violazione dell’obbligo di repêchage attiva la sola tutela indennitaria.
Cosa deve fare un'azienda prima di licenziare per GMO?
Deve mappare l'intero organico, documentare la crisi e offrire formalmente eventuali posizioni alternative, anche dequalificanti, per evitare la sanzione della illegittimità del provvedimento espulsivo.
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