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Legge Pinto e termine per deposito dei documenti


26 Novembre 2015|Gioacchino Celotti

Un ricorso per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la durata irragionevole di una causa civile, viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello adita per l’incompletezza e l’inidoneità della documentazione depositata. L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5-ter legge n. 89/01 viene respinta dalla stessa Corte, in composizione collegiale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22763 del 6 novembre 2015, cassa il decreto impugnato, ritenendo la domanda ammissibile.

L’art. 3, terzo comma, legge n. 89/01, come modificato dal D.L. n. 83/12, convertito con modificazioni in legge n. 134/12, dispone che unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica della citazione, del ricorso, delle comparse e delle memorie relative al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, dei verbali di causa e dei provvedimenti del giudice, incluso quello che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con una sentenza od ordinanza irrevocabili; mentre l’art. 4 stabilisce che la domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.

L’art. 3 legge Pinto – afferma il Supremo Collegio – non contiene alcuna espressa del fatto che la produzione degli atti e dei documenti sia condizione d’inammissibilità della domanda. Né ciò è ricavabile dall’avverbio “unicamente”, incipit del terzo comma dell’art. 3, affatto inidoneo di per sé solo a traslare la perentorietà del termine dell’art. 4 dal ricorso al relativo corredo documentale. La necessità di porre in essere un dato atto entro un termine perentorio, non significa che ogni altra attività processuale, ancorché connessa e coeva, debba compiersi sotto la medesima comminatoria.

Questo il principio di diritto, formulato dalla Suprema Corte ai sensi dell’art. 384, primo comma, c.p.c.:

Soggiace al termine perentorio stabilito dall’art. 4 legge n. 89/01 unicamente il deposito nella cancelleria della Corte d’Appello adita di un ricorso avente i requisiti di cui all’art. 125 c.p.c., richiamato dal primo comma dell’art. 3 stessa legge. Pertanto, il deposito degli atti e dei documenti elencati nel terzo comma del medesimo articolo può sopravvenire in qualunque momento utile, prima che il presidente della Corte o il consigliere da lui designato provvedano con decreto sulla domanda, ovvero nel termine eventualmente concesso ai sensi dell’art. 640, primo comma, c.p.c., richiamato dal successivo quarto comma dello stesso art. 3.