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Inammissibile impugnazione redatta in lingua straniera


29 Settembre 2008|Gioacchino Celotti

E’ inammissibile l’impugnazione redatta in lingua straniera, interamente o in uno dei suoi indefettibili elementi costitutivi indicati dall’art. 581 c.p.p., presentata da soggetto legittimato che non conosca la lingua italiana.Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 36541 del  26 giugno 2008 – depositata il 24 settembre 2008), le quali, inoltre, hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 109 e 143 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., poiché le norme denunciate non limitano i diritti dei soggetti che non conoscono la lingua italiana alla difesa, all’impugnazione e alla parità delle parti e le disparità prospettate investono situazioni di mero fatto per le quali, se del caso, possono essere attivati appositi rimedi (patrocinio pubblico, restituzione in termini).