Eredità e conti correnti: come ottenere gli estratti conto del defunto dalla banca
Gli eredi hanno un vero e proprio diritto, sancito dall'art. 119 del Testo Unico Bancario, di ottenere copia degli estratti conto e della documentazione bancaria del proprio caro scomparso. Ecco come esercitarlo: chi può chiedere, quali documenti servono, i tempi (massimo 90 giorni), i costi legittimi e i rimedi se la banca oppone rifiuti o tariffe sproporzionate.
Alla morte di un familiare, ricostruire la situazione patrimoniale del defunto è uno dei primi passaggi obbligati: serve per la dichiarazione di successione, per valutare se accettare l'eredità (magari con beneficio d'inventario), per verificare movimenti sospetti o prelievi anomali negli ultimi anni di vita, e per dividere correttamente l'asse ereditario tra i coeredi. Lo strumento chiave sono gli estratti conto bancari: fotografano entrate, uscite, saldi e rapporti del de cuius.
Molti eredi, però, si scontrano con banche che rispondono in ritardo, oppongono la privacy del defunto o di terzi, consegnano documenti incompleti o pretendono centinaia di euro "per file" o per fotocopie. La buona notizia è che la legge è chiara e la giurisprudenza — di Cassazione e dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) — è ormai consolidata a favore degli eredi. Vediamo tutto, passo per passo.
Indice dell'articolo
- Il diritto degli eredi: l'art. 119, comma 4, TUB
- Chi può chiedere gli estratti conto del defunto
- Come si presenta la richiesta: documenti e modello
- I tempi: massimo 90 giorni
- I costi legittimi (e quelli illegittimi)
- Privacy del defunto e dati di terzi: cosa può oscurare la banca
- Se la banca rifiuta: reclamo, ABF e giudice
- Non sai dove aveva i conti? L'Archivio dei rapporti finanziari
- Domande frequenti
Il diritto degli eredi: l'art. 119, comma 4, TUB
La norma cardine è l'art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), dettato in materia di trasparenza bancaria.
Tre elementi vanno sottolineati. Primo: il diritto spetta non solo al cliente in vita, ma anche a chi gli succede "a qualunque titolo" — formula ampia che la giurisprudenza riferisce agli eredi e non solo. Secondo: la Cassazione ha chiarito da tempo che nella "documentazione inerente a singole operazioni" rientrano anche gli estratti conto (tra le altre, Cass. n. 11554/2017 e, in precedenza, Cass. n. 12093/2001), e ciò indipendentemente dal fatto che la banca li avesse già inviati periodicamente al correntista quando era in vita. Terzo: il diritto copre gli ultimi dieci anni e può essere esercitato anche per rapporti ormai chiusi (conti estinti), non solo per quelli ancora attivi.
Attenzione a un limite spesso frainteso: l'art. 119, comma 4, TUB riguarda la documentazione delle operazioni (estratti conto, contabili di bonifici, assegni, distinte di versamento). La copia del contratto di conto corrente segue invece la diversa disciplina dell'art. 117 TUB: distinguere le due richieste evita contestazioni pretestuose da parte dell'intermediario.
Chi può chiedere gli estratti conto del defunto
La formula "colui che gli succede a qualunque titolo" è volutamente ampia. In base alla prassi bancaria e all'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario possono presentare la richiesta:
- Gli eredi, legittimi o testamentari, che hanno accettato l'eredità (anche tacitamente o con beneficio d'inventario);
- I chiamati all'eredità, cioè coloro che non hanno ancora accettato: proprio gli estratti conto servono spesso a decidere se accettare, e negare l'accesso significherebbe svuotare il diritto;
- I legittimari pretermessi (ad esempio il figlio escluso dal testamento): l'ABF ha riconosciuto loro l'accesso per ricostruire l'asse ereditario e valutare l'azione di riduzione, senza dover attendere l'esito del giudizio;
- Chi subentra nell'amministrazione dei beni del defunto: curatore dell'eredità giacente, esecutore testamentario e figure analoghe.
Ciascun coerede può agire da solo: la richiesta di documentazione è un atto conservativo che non richiede il consenso degli altri coeredi, né la firma congiunta.
Come si presenta la richiesta: documenti e modello
La richiesta va indirizzata alla filiale di riferimento o alla direzione della banca, preferibilmente con mezzi che diano data certa: PEC o raccomandata A/R. Una richiesta formale e completa è anche il presupposto per agire in giudizio in caso di inerzia, come vedremo.
Prova del decesso
Certificato o estratto dell'atto di morte, oppure dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/2000.
Prova della qualità di erede
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) o atto notorio; se c'è testamento, copia del verbale di pubblicazione.
Richiesta scritta
Indicare i rapporti noti (o chiedere l'elenco di tutti i rapporti), il periodo (fino a 10 anni) e citare espressamente l'art. 119, comma 4, TUB.
Invio con data certa
PEC o raccomandata A/R, allegando il documento d'identità del richiedente. Conservare le ricevute: faranno decorrere il termine di 90 giorni.
Esempio pratico
Maria, figlia ed erede di Giovanni, sospetta prelievi anomali negli ultimi anni di vita del padre. Invia via PEC alla banca la richiesta ex art. 119, comma 4, TUB degli estratti conto degli ultimi dieci anni del conto corrente e del deposito titoli, allegando l'atto di morte, la dichiarazione sostitutiva di notorietà da cui risulta la sua qualità di erede e la copia della carta d'identità. La banca deve provvedere entro 90 giorni e potrà addebitarle soltanto i costi vivi di produzione delle copie.
I tempi: massimo 90 giorni
La legge impone alla banca di consegnare la documentazione "entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni" dalla richiesta. Il termine di 90 giorni è un tetto massimo, non uno standard: per documenti facilmente reperibili negli archivi elettronici (come gli estratti conto degli ultimi anni) un'attesa di tre mesi può risultare essa stessa non "congrua". Il silenzio della banca oltre i 90 giorni costituisce inadempimento e apre la strada ai rimedi descritti più avanti.
I costi legittimi (e quelli illegittimi)
È il terreno di scontro più frequente. La regola è secca: la banca può addebitare solo i costi di produzione della documentazione, cioè i costi vivi di ricerca, riproduzione ed eventuale spedizione. L'ABF ha precisato che, con gli attuali sistemi di archiviazione elettronica, questi costi non possono che essere contenuti, e ha fissato criteri molto concreti:
| Pretesa della banca | È legittima? | Perché |
|---|---|---|
| Costo forfettario riferito al singolo documento (es. l'estratto conto di un anno) | Sì, se ragionevole | Il forfait è ammesso, ma deve coprire solo i costi vivi di ricerca, copia e invio |
| Costo calcolato a pagina (es. 10 € per ogni pagina dell'estratto) | No | Il costo va riferito al documento nel suo complesso, non alle pagine che lo compongono |
| Tariffa "per file" o per estratto conto mensile quando la periodicità pattuita è annuale | No | In assenza di diversa pattuizione l'estratto conto è annuale: il documento unitario è quello annuale, non dodici documenti mensili |
| Pagamento anticipato come condizione per la consegna | No | Prima si consegnano i documenti, poi si addebitano i costi (ABF; Cass. n. 8173/2025) |
| Deposito cauzionale a garanzia dei costi | No | L'ABF lo ha giudicato illegittimo (dec. n. 6343/2021) |
| Costi maggiorati perché l'archivio è cartaceo o disorganizzato | No | Le inefficienze organizzative dell'intermediario non possono ricadere sul richiedente |
Attenzione alle tariffe "a forfait" sproporzionate
Se il tariffario della banca porta a somme di centinaia di euro per pochi anni di estratti conto, il costo cessa di essere un rimborso e diventa un ostacolo all'esercizio del diritto: l'ABF ha più volte ridotto pretese di questo tipo e la Cassazione (ord. n. 8173/2025) ha chiarito che il mancato pagamento della somma pretesa dalla banca non rende inesigibile il diritto alla documentazione. Contestate per iscritto e chiedete il dettaglio analitico dei costi.
Privacy del defunto e dati di terzi: cosa può oscurare la banca
Un rifiuto ricorrente si fonda sulla riservatezza: della persona deceduta o dei terzi che compaiono nei movimenti (chi ha eseguito un versamento, il beneficiario di un bonifico). Entrambe le obiezioni sono state ridimensionate.
Quanto al defunto, l'art. 2-terdecies del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) consente di esercitare i diritti sui dati personali delle persone decedute a chi agisce per un interesse proprio, a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione: gli eredi vi rientrano pienamente. Questa norma opera in via residuale rispetto all'art. 119 TUB, che resta il fondamento principale della richiesta.
Quanto ai terzi, l'orientamento prevalente dell'ABF è netto: la documentazione consegnata ex art. 119 TUB deve essere completa e non alterata, senza omissioni né oscuramenti dei dati relativi a terzi presenti negli estratti conto (ad esempio l'ordinante di un accredito o il beneficiario di un pagamento), perché proprio quei dati servono a ricostruire l'asse ereditario. La conclusione è coerente con la giurisprudenza europea sull'art. 15 GDPR, che riconosce il diritto a una copia fedele e intelligibile dei dati (Corte di Giustizia UE, causa C-487/21, del 2023).
Diverso è il caso di informazioni che riguardano esclusivamente terzi e non il rapporto del defunto: ad esempio, secondo le indicazioni del Garante, non è conoscibile tramite la disciplina privacy il nominativo di chi ha percepito il saldo di un deposito dopo il decesso, se terzo estraneo, salvo cointestazione con il defunto. Sono però ipotesi limite, che non autorizzano mai la consegna di estratti conto "censurati".
Se la banca rifiuta: reclamo, ABF e giudice
Reclamo scritto
All'Ufficio Reclami della banca (recapiti sul sito dell'istituto). La banca deve rispondere entro 60 giorni.
Ricorso all'ABF
Se la risposta manca o non soddisfa: ricorso online all'Arbitro Bancario Finanziario, contributo di 20 € rimborsato in caso di accoglimento. Niente avvocato obbligatorio.
Azione giudiziaria
In alternativa o dopo l'ABF, si può agire davanti al giudice per ottenere la consegna, con condanna alle spese dell'intermediario inadempiente.
Un chiarimento importante per chi ha già una causa in corso (ad esempio per ricostruire prelievi indebiti): secondo la Cassazione (sent. n. 24641/2021), il diritto ex art. 119, comma 4, TUB può essere fatto valere in giudizio con l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. solo se la documentazione è stata prima richiesta stragiudizialmente alla banca e questa, senza giustificazione, non ha adempiuto. Ecco perché la richiesta formale con data certa, descritta sopra, non è una formalità: è la chiave che apre anche la porta del tribunale.
Non sai dove aveva i conti? L'Archivio dei rapporti finanziari
Se non si conoscono le banche presso cui il defunto intratteneva rapporti, la soluzione è a monte: l'erede può chiedere all'Agenzia delle Entrate l'accesso alle informazioni dell'Anagrafe tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, che censisce conti correnti, depositi e altri rapporti intrattenuti con banche, Poste e intermediari. La base giuridica è ancora l'art. 2-terdecies del Codice Privacy.
L'istanza si presenta alla Direzione regionale o provinciale competente (anche via PEC), allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di morte, la documentazione da cui risulta la qualità di erede (o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000) e il documento d'identità. L'Agenzia fornisce l'elenco degli intermediari con cui il defunto ha intrattenuto rapporti: con quell'elenco in mano, si presentano poi le richieste ex art. 119 TUB alle singole banche.
Domande frequenti
Chi può richiedere gli estratti conto di una persona deceduta?
Ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB il diritto spetta a "colui che succede a qualunque titolo" al cliente: eredi legittimi e testamentari, chiamati all'eredità che non hanno ancora accettato e, secondo l'orientamento dell'ABF, anche i legittimari pretermessi che devono ricostruire l'asse ereditario. Ogni coerede può agire da solo, senza il consenso degli altri.
Quanto tempo ha la banca per consegnare gli estratti conto agli eredi?
Un termine "congruo" e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta (art. 119, comma 4, TUB). Il tetto dei 90 giorni non è uno standard: per documenti disponibili negli archivi elettronici l'attesa deve essere sensibilmente inferiore. Oltre i 90 giorni la banca è inadempiente.
Quanto costa ottenere gli estratti conto del defunto?
Solo i costi di produzione: le spese vive di ricerca, riproduzione ed eventuale spedizione. L'ABF ammette forfait ragionevoli riferiti al singolo documento (ad esempio l'estratto conto annuale), mai calcolati a pagina, e ricorda che con l'archiviazione elettronica i costi devono essere contenuti.
La banca può pretendere il pagamento anticipato delle copie?
No. Prima si consegna la documentazione, poi si addebitano i costi: la banca non può subordinare la consegna al pagamento anticipato né chiedere un deposito cauzionale (ABF, dec. n. 20985/2021 e n. 6343/2021). La Cassazione (ord. n. 8173/2025) ha confermato che il mancato pagamento della somma pretesa non rende inesigibile il diritto.
Fino a quanti anni indietro si possono chiedere gli estratti conto?
Fino agli ultimi dieci anni, come previsto dall'art. 119, comma 4, TUB. Il diritto riguarda anche i rapporti già estinti: la chiusura del conto non fa venire meno l'obbligo della banca di conservare e rilasciare la documentazione del decennio.
La banca può oscurare i nomi di terzi negli estratti conto?
No: secondo l'orientamento prevalente dell'ABF la documentazione deve essere completa e non alterata, senza omissioni dei dati di terzi presenti nei movimenti (ordinanti di versamenti, beneficiari di pagamenti), perché sono proprio quei dati a consentire la ricostruzione dell'asse ereditario. La Corte di Giustizia UE (causa C-487/21) ha riconosciuto il diritto a una copia fedele e intelligibile dei dati.
Cosa fare se la banca rifiuta o non risponde alla richiesta?
Prima il reclamo scritto all'Ufficio Reclami (risposta entro 60 giorni); poi il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (contributo di 20 euro, rimborsato se il ricorso è accolto, senza obbligo di avvocato); in alternativa l'azione davanti al giudice. In una causa già pendente, l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è ammessa solo se la documentazione era stata prima richiesta stragiudizialmente senza esito (Cass. n. 24641/2021).
Come scoprire in quali banche il defunto aveva conti correnti?
Presentando all'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso alle banche dati dell'Anagrafe tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari (art. 2-terdecies del Codice Privacy), con dichiarazione sostitutiva dell'atto di morte, prova della qualità di erede e documento d'identità. Si ottiene l'elenco degli intermediari con cui il defunto ha intrattenuto rapporti.
Resta aggiornato sulle novità giuridiche
Una volta al mese, le novità normative e giurisprudenziali più rilevanti selezionate dall'Osservatorio Giuridico Celotti, direttamente nella tua casella di posta.
Iscriviti alla newsletterPotrebbe interessarti anche:
Fonti normative e giurisprudenziali
Art. 119, comma 4, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) — diritto del cliente e di chi gli succede a qualunque titolo alla documentazione delle operazioni degli ultimi dieci anni.
Art. 2-terdecies, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) — esercizio dei diritti sui dati personali delle persone decedute.
Cass. civ., sent. 13 settembre 2021, n. 24641 — rapporti tra richiesta ex art. 119 TUB e istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Cass. civ., ord. n. 8173/2025 — il mancato pagamento dei costi di copia pretesi dalla banca non rende inesigibile il diritto alla documentazione.
Cass. civ., n. 11554/2017 — diritto dell'erede di ottenere gli estratti conto ex art. 119 TUB.
Arbitro Bancario Finanziario — tra le altre: dec. n. 20985/2021 e n. 6343/2021 (divieto di pagamento anticipato e di deposito cauzionale); dec. n. 15404/2021 (richiesta dell'erede); orientamento sui costi riferiti al documento e non alle pagine.
Corte di Giustizia UE, sent. 4 maggio 2023, causa C-487/21 — diritto a una copia fedele e intelligibile dei dati personali ex art. 15 GDPR.
Agenzia delle Entrate — istruzioni per l'accesso degli eredi alle banche dati dell'Anagrafe tributaria e all'Archivio dei rapporti finanziari.
Il presente contributo ha finalità divulgative e non costituisce consulenza legale. Per la valutazione di casi concreti è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista.