Con sentenza n. 88 depositata in data odierna, la Corte costituzionale, pronunciandosi nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile) – come sostituito dall’art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 – promossi dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanze del 2016 e 2017, ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.
Equa riparazione, ricorso proponibile anche in pendenza del giudizio presupposto
di Redazione | Apr 26, 2018 | civile | 0 commenti
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