Il diritto alla salute e quello all’autodeterminazione del paziente
Diritto alla salute e diritto all'autodeterminazione del paziente non sono la stessa cosa. Lo ribadisce la Corte di Appello di Napoli, VIII sezione (Pres. Alessandro Cocchiara - Consigliere relatore Paola Mastroianni), con la sentenza n. 4259/2026, pubblicata il 1° giugno 2026, che offre l'occasione per fare il punto su una distinzione tanto consolidata in giurisprudenza quanto trascurata nella prassi difensiva — con conseguenze processuali che possono risultare fatali per la pretesa risarcitoria.
Chi agisce contro il medico o la struttura sanitaria deve infatti scegliere — e allegare — con precisione quale diritto assume leso: la salute, compromessa da una prestazione sanitaria negligente, oppure la libertà di autodeterminarsi, violata dall'omessa o carente informazione. Confondere i due piani, o tentare di introdurre il secondo a giudizio già avviato, significa incorrere in una mutatio libelli inammissibile.
Due diritti, due piani distinti
Entrambi i diritti trovano fondamento nella Costituzione, ma proteggono beni giuridici differenti. La Corte costituzionale, con la storica sentenza n. 438/2008, ha chiarito che il consenso informato è esso stesso un diritto fondamentale della persona, sintesi degli artt. 2, 13 e 32 Cost., distinto dal diritto alla salute pur essendone strumento di esercizio.
Il diritto alla salute
Tutelato dall'art. 32, co. 1, Cost., è leso quando la prestazione sanitaria è eseguita in modo imperito, imprudente o negligente. Il danno risarcibile è il peggioramento delle condizioni di salute causalmente riconducibile all'errore, comprese le chances perdute di sopravvivenza o di migliore qualità della vita.
Il diritto all'autodeterminazione
Radicato negli artt. 2, 13 e 32, co. 2, Cost. e oggi codificato dalla legge n. 219/2017, è leso quando il sanitario omette di informare adeguatamente il paziente, privandolo della possibilità di scegliere consapevolmente se, dove e da chi farsi curare — anche quando la prestazione è stata eseguita in modo impeccabile.
La distinzione non è teorica. Il medico che esegue perfettamente un intervento non consentito (o consentito sulla base di un'informazione lacunosa) non risponde di malpractice in senso stretto, ma può rispondere della lesione dell'autodeterminazione. Viceversa, il medico che informa scrupolosamente ma opera con negligenza risponde del danno alla salute. I due titoli di responsabilità possono cumularsi, ma devono essere allegati e provati ciascuno secondo le proprie regole.
È esattamente su questo crinale che si colloca la pronuncia partenopea.
La sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4259/2026
Nel caso deciso dalla VIII sezione, gli appellanti lamentavano — tra l'altro — la lesione del diritto di autodeterminarsi del paziente. La Corte ha tuttavia rilevato un vizio a monte: negli atti difensivi di primo grado mancava qualsiasi allegazione in tal senso. I pregiudizi dedotti riguardavano esclusivamente la salute e le chances perdute, non la privazione della libertà di scelta terapeutica ed esistenziale.
«Negli atti difensivi di primo grado difetta qualsivoglia allegazione circa la lesione del diritto di autodeterminarsi, mentre gli allegati pregiudizi attengono alla salute ovvero alle chances perse di sopravvivenza o migliore qualità della vita, non già alla perdita di gestire consapevolmente la propria malattia, di decidere dove e da chi farsi curare, ovvero pregiudizi correlati "al diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito probabilmente infausto"»
Corte di Appello di Napoli, VIII sez., sent. n. 4259/2026, pubbl. 01/06/2026 (richiamando Cass. n. 7260/2018)
L'onere di allegazione: cosa deve dedurre il paziente
Il richiamo a Cass. n. 7260/2018 non è casuale. In quella pronuncia la Suprema Corte aveva delineato il contenuto del danno da lesione dell'autodeterminazione nelle patologie a esito probabilmente infausto: non la perdita della guarigione, ma la perdita della possibilità di gestire consapevolmente la fase finale della propria esistenza — scegliere terapie alternative o palliative, decidere dove e da chi farsi curare, programmare il proprio tempo residuo.
Ne discende un preciso onere processuale: per ottenere il risarcimento a prescindere dalla diligenza del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il danneggiato deve allegare compiutamente (i) la violazione dell'obbligo informativo gravante sul sanitario e (ii) i danni-conseguenza che ne sono derivati. Il pregiudizio da lesione dell'autodeterminazione, infatti, non è in re ipsa: secondo l'insegnamento consolidato della Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. n. 28985/2019, nell'ambito delle pronunce di San Martino 2019), occorre dedurre — anche per presunzioni — che il paziente, ove correttamente informato, avrebbe compiuto scelte diverse.
Mutatio libelli, non semplice emendatio
Il secondo principio affermato dalla Corte partenopea, sulla scorta di Cass. n. 5875/2021, è di immediata rilevanza pratica: chi ha agito per il danno alla salute non può introdurre in corso di causa la domanda di risarcimento del danno da violazione dell'obbligo informativo. Non si tratta di una mera emendatio libelli (precisazione della domanda originaria), bensì di una mutatio libelli vietata: la nuova domanda introduce un diverso tema di indagine e di decisione, altera l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, configurando una pretesa diversa da quella originariamente azionata.
1. Salute e autodeterminazione operano su piani diversi: causae petendi distinte, oneri di allegazione distinti.
2. Il danno da omessa informazione va allegato sin dall'atto introduttivo, con indicazione dei pregiudizi-conseguenza.
3. La domanda di danno da deficit informativo proposta in corso di causa è una mutatio libelli inammissibile (Cass. n. 5875/2021).
Le ricadute pratiche per pazienti e difensori
La lezione della sentenza napoletana è duplice. Per il difensore del danneggiato, l'atto di citazione (o il ricorso ex art. 281-undecies c.p.c.) deve essere costruito sin dall'origine su entrambi i binari, ove i fatti lo consentano: allegazione dell'errore tecnico e dei danni alla salute, da un lato; allegazione specifica del deficit informativo, delle alternative che il paziente avrebbe potuto scegliere e dei pregiudizi esistenziali conseguenti, dall'altro. Una formula generica sul "mancato consenso informato" non basta: occorre dedurre che cosa il paziente avrebbe deciso diversamente.
Per il paziente, la pronuncia conferma che il colloquio informativo non è un adempimento burocratico: la legge n. 219/2017 gli riconosce il diritto di conoscere diagnosi, prognosi, benefici e rischi di ogni trattamento e delle alternative possibili, compreso il rifiuto delle cure. La violazione di questo diritto è autonomamente risarcibile — ma va fatta valere subito e con precisione.
Domande frequenti
Posso ottenere un risarcimento se il medico ha operato bene ma non mi ha informato?
Sì. La lesione del diritto all'autodeterminazione è risarcibile anche quando la prestazione sanitaria è stata eseguita diligentemente, purché si alleghi e si provi che, con un'informazione completa, il paziente avrebbe compiuto scelte diverse e che dalla violazione sono derivati pregiudizi concreti.
Qual è la differenza tra danno alla salute e danno da lesione dell'autodeterminazione?
Il danno alla salute deriva da un errore nell'esecuzione della prestazione sanitaria e consiste nel peggioramento delle condizioni psico-fisiche o nella perdita di chances. Il danno da lesione dell'autodeterminazione deriva dalla violazione dell'obbligo informativo e consiste nella privazione della libertà di scegliere consapevolmente se, dove e da chi farsi curare.
Posso aggiungere in corso di causa la domanda per omessa informazione?
No. Secondo la Cassazione (sent. n. 5875/2021), richiamata dalla Corte di Appello di Napoli n. 4259/2026, la domanda di risarcimento del danno da violazione dell'obbligo informativo introdotta in corso di causa costituisce una mutatio libelli inammissibile, perché introduce un nuovo tema di indagine e altera l'oggetto sostanziale dell'azione.
Cosa deve contenere il consenso informato secondo la legge n. 219/2017?
L'informazione deve essere completa, aggiornata e comprensibile, e riguardare diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti e dei trattamenti proposti, le possibili alternative e le conseguenze dell'eventuale rifiuto. Il consenso va acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente e documentato in forma scritta o tramite videoregistrazione.
Conclusioni
La sentenza n. 4259/2026 della Corte di Appello di Napoli non innova, ma consolida: salute e autodeterminazione sono diritti autonomi, con statuti risarcitori e oneri processuali propri. La partita, in queste controversie, si gioca spesso prima ancora dell'istruttoria — nella redazione dell'atto introduttivo. Un'allegazione tardiva o generica del deficit informativo equivale, in concreto, alla rinuncia a una voce di danno potenzialmente rilevante.
Ogni caso richiede un'analisi puntuale della documentazione sanitaria e una strategia processuale costruita sin dal primo atto. Lo Studio Legale Celotti fornisce assistenza e consulenza in materia di responsabilità medica e risarcimento danni.
Riferimenti: Corte di Appello di Napoli, VIII sez., sent. n. 4259/2026, pubbl. 01/06/2026; Cass. civ. n. 7260/2018; Cass. civ. n. 5875/2021; Cass. civ. n. 28985/2019; Corte cost. n. 438/2008; L. 22 dicembre 2017, n. 219. Il presente articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce parere legale.