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Diffamazione online e Digital Services Act: rimozione contenuti 


22 Aprile 2026|Redazione
Diritto dell'Innovazione Digitale

Il Regolamento (UE) 2022/2065, pienamente applicabile dal 17 febbraio 2024, ridisegna il perimetro delle responsabilità delle piattaforme online per i contenuti illeciti, introducendo strumenti armonizzati di segnalazione, motivazione e ricorso a tutela di chi subisce lesioni della propria reputazione digitale.

In sintesi

  • Il Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065) introduce meccanismi armonizzati di segnalazione e rimozione dei contenuti illegali, inclusi quelli diffamatori.
  • AGCOM è il Digital Services Coordinator italiano (art. 15 D.L. 123/2023, conv. L. 159/2023).
  • Resta centrale il regime di esenzione condizionata ex art. 6 DSA (già art. 14 Dir. 2000/31/CE; art. 16 D.Lgs. 70/2003).
  • La Cassazione (Sez. III civ., ord. n. 17360/2025) impone al provider di rimuovere il contenuto non appena acquisita, anche informalmente, la consapevolezza dell'illiceità.

Dal D.Lgs. 70/2003 al DSA: l'evoluzione del quadro normativo

La tutela contro la diffamazione online si muove da sempre lungo un doppio binario: quello penale (art. 595 c.p., con l'aggravante del «mezzo di pubblicità» di cui al terzo comma) e quello civile (art. 2043 c.c., art. 10 c.c. per l'immagine e art. 2059 c.c. per il danno non patrimoniale). Un terzo profilo, decisivo in pratica, riguarda però la responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, storicamente disciplinata dalla Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, recepita in Italia con il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (artt. 14–17).

Il Digital Services Act non sostituisce integralmente quell'impianto: mantiene il principio dell'esenzione condizionata di responsabilità dell'hosting provider (ora art. 6 DSA), ma lo affianca con un robusto apparato di obblighi di diligenza. Il Regolamento è entrato in vigore il 16 novembre 2022 e, dopo una prima applicazione alle piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOPs) e ai motori di ricerca molto grandi (VLOSEs) dal 25 agosto 2023, trova piena applicazione a tutti i servizi intermediari dal 17 febbraio 2024.

Come funziona la rimozione dei contenuti illegali secondo il DSA

Il cuore operativo del sistema è costituito dall'art. 16 DSA («Meccanismi di segnalazione e azione»), che obbliga gli hosting provider — piattaforme social incluse — a predisporre strumenti di notice and action di facile accesso e agevole utilizzo, accessibili esclusivamente per via elettronica. La segnalazione deve consentire al provider di acquisire una conoscenza sufficientemente precisa e motivata dell'asserita illiceità: una volta ricevuta, scatta l'obbligo di trattarla «in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo».

Motivazione obbligatoria e diritto di reclamo

L'art. 17 DSA introduce l'obbligo di fornire una motivazione chiara e specifica per ogni decisione restrittiva (rimozione, disabilitazione, limitazione di visibilità, sospensione dell'account). L'art. 20 DSA impone inoltre alle piattaforme online di predisporre un sistema interno di reclamo, gratuito e accessibile per almeno sei mesi, utilizzabile sia dal destinatario della decisione sia dal segnalante che ritenga inadeguata la reazione del provider.

Ordini di rimozione e segnalatori attendibili

L'art. 9 DSA disciplina gli ordini di agire contro contenuti illegali emessi dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali: devono essere motivati, proporzionati, territorialmente delimitati e contenere informazioni chiare sulle modalità di impugnazione. In Italia il ruolo di raccordo è assegnato ad AGCOM. L'art. 22 DSA, infine, introduce la figura dei segnalatori attendibili (trusted flaggers), certificati dai Coordinatori nazionali: le loro segnalazioni devono essere trattate con priorità.

Infografica

Rimozione dei contenuti illegali: il percorso DSA

Dal notice and action alla tutela giurisdizionale — artt. 16, 17, 20, 21 DSA

1

Segnalazione · art. 16 DSA

Chiunque può notificare contenuti illegali tramite il meccanismo elettronico predisposto dal provider. La segnalazione sufficientemente motivata genera «conoscenza effettiva» ex art. 6 DSA.

2

Valutazione tempestiva

Il provider esamina la segnalazione in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo. Decide se rimuovere, limitare o mantenere il contenuto.

3

Motivazione · art. 17 DSA

Ogni decisione restrittiva (rimozione, deindicizzazione, sospensione account) va comunicata con motivazione chiara e specifica a segnalante e autore del contenuto.

4

Reclamo interno · art. 20 DSA

Entro 6 mesi dalla decisione è possibile contestarla con reclamo gratuito interno alla piattaforma, gestito da personale qualificato e non solo da sistemi automatizzati.

5

ADR e tutela giurisdizionale

Art. 21 DSA: risoluzione extragiudiziale davanti a organismi certificati da AGCOM (Del. 282/24/CONS). Resta sempre aperta la via del giudice ordinario, anche in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

In parallelo: ordini di rimozione dell'autorità (art. 9 DSA) · ordini di fornire informazioni (art. 10 DSA) · segnalatori attendibili (art. 22 DSA) · azione risarcitoria

Diffamazione online e giurisprudenza recente

L'orientamento della Suprema Corte si è consolidato nel distinguere il hosting passivo dall'hosting attivo. Cass. civ., sez. III, ord. n. 17360 del 27 giugno 2025 ha chiarito che il provider passivo va esente da responsabilità per i contenuti illeciti di terzi, ma che l'obbligo di rimozione scatta non appena egli acquisisca, in qualunque modo e non necessariamente tramite comunicazione dell'autorità, la consapevolezza della manifesta illiceità. Si tratta di un principio che innalza lo standard di diligenza richiesto a blogger e piattaforme e che si integra coerentemente con il sistema DSA di notice and action.

Sul versante penale, Cass. pen., sez. I, sent. n. 42783/2024 (dep. 21 novembre 2024) ha escluso l'aggravante del «mezzo di pubblicità» per i messaggi diffamatori inviati a una chat WhatsApp di gruppo, in quanto diretti a una platea determinata e chiusa; resta invece pacifica, dopo Cass. n. 24431/2015, la configurabilità dell'aggravante per le offese diffuse sui social network aperti. Il Tribunale di Milano, in recenti ordinanze del 2026, ha altresì confermato la piena ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la rimozione immediata di video diffamatori, in presenza di fumus e periculum in mora.

Il principio di Cass. civ. 17360/2025

«L'hosting provider passivo, una volta acquisita la consapevolezza della manifesta illiceità dei contenuti di terzi — anche indipendentemente da una comunicazione formale dell'autorità — è tenuto ad attivarsi tempestivamente per la loro rimozione; l'inerzia integra responsabilità civile per omissione.»

Strumenti di tutela per chi subisce diffamazione online

La coesistenza del DSA con la disciplina interna amplia ma non rivoluziona il ventaglio dei rimedi. La vittima può:

  • attivare il meccanismo di notice and action della piattaforma (art. 16 DSA), conservando prova della segnalazione;
  • rivolgersi ad AGCOM in qualità di DSC italiano, anche per reclami trasfrontalieri (art. 53 DSA);
  • adire gli organismi ADR certificati (art. 21 DSA; AGCOM Del. 282/24/CONS);
  • presentare querela entro tre mesi ex art. 595 c.p.;
  • agire in sede civile per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
  • richiedere misure cautelari ex art. 700 c.p.c. per ottenere la rimozione immediata.

Il ruolo di AGCOM e la governance italiana

L'art. 15 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (conv. L. 13 novembre 2023, n. 159) ha designato l'AGCOM quale Coordinatore dei servizi digitali per l'Italia. In questa veste l'Autorità riceve i reclami degli utenti, coopera con la Commissione europea nel Comitato per i servizi digitali, certifica gli organismi ADR (Del. 282/24/CONS) e riconosce lo status di segnalatori attendibili. Le sanzioni possono arrivare al 6% del fatturato mondiale annuo per le violazioni del DSA, con penalità di mora giornaliere fino al 5% del fatturato giornaliero medio. La prima Relazione annuale DSC, approvata il 23 luglio 2025, ha dato conto dell'avvio della gestione delle segnalazioni e dei protocolli di cooperazione per l'applicazione degli artt. 9 e 10 DSA.

Domande frequenti

Il DSA ha sostituito il D.Lgs. 70/2003?

No. Il DSA ha modificato la Direttiva 2000/31/CE, ma l'impianto sulla responsabilità degli intermediari resta coerente con gli artt. 14–17 del D.Lgs. 70/2003. Cambiano e si armonizzano gli obblighi procedimentali di diligenza.

Quando la segnalazione genera «conoscenza effettiva»?

Ai sensi dell'art. 16, par. 3 DSA, la notifica genera conoscenza effettiva se è sufficientemente precisa e motivata (descrizione, URL, identificazione del notificante, dichiarazione di buona fede). Cass. civ. 17360/2025 estende il principio a ogni fonte credibile di conoscenza.

Posso rivolgermi direttamente ad AGCOM?

Sì. Come DSC italiano, AGCOM riceve reclami e li inoltra, se necessario, ai Coordinatori degli altri Stati membri nei cui territori è stabilita la piattaforma, secondo l'art. 53 DSA.

Il DSA aiuta a identificare gli autori anonimi?

Sì. L'art. 10 DSA disciplina gli ordini di fornire informazioni: l'autorità giudiziaria può richiedere al provider i dati utili all'identificazione dell'autore del contenuto illecito, anche ai fini della successiva azione risarcitoria o penale.

In conclusione

Il Digital Services Act non stravolge i fondamenti della responsabilità civile e penale in materia di diffamazione online, ma costruisce attorno ad essi un sistema procedimentale armonizzato: segnalazioni strutturate, motivazioni obbligatorie, reclami interni gratuiti, ADR certificati, poteri di vigilanza nazionali e sovranazionali. Per chi subisce una lesione della reputazione digitale, la combinazione fra strumenti DSA e tutele giurisdizionali tradizionali offre oggi un ventaglio di rimedi più articolato, effettivo e — almeno nelle intenzioni del legislatore europeo — più rapido.