Acquisti online, resi e garanzie: la guida definitiva ai diritti del consumatore
Quattordici giorni per ripensarci, due anni di garanzia sul prodotto difettoso: sono due diritti distinti, con presupposti, termini e rimedi diversi. Confonderli è l’errore che più spesso costa un rimborso.
- 14 giorni di recesso libero
- 2 anni di garanzia legale
- 12 mesi di presunzione a favore dell’acquirente
- Dal 19.06.2026 pulsante di recesso obbligatorio
In questa guida
- Recesso e garanzia: due binari separati
- Il diritto di recesso: 14 giorni
- Il pulsante di recesso obbligatorio
- Rimborsi, spese e tempi di restituzione
- Quando il recesso non si applica
- La garanzia legale di conformità
- Il diritto alla riparazione
- Consegna, ritardi e rischio del trasporto
- Acquisti extra-UE e marketplace
- Se il venditore non risponde
- Cosa cambia entro fine 2026
- Cinque casi pratici
- Domande frequenti
Recesso e garanzia: due binari separati
Chi acquista online dispone di due tutele che vengono quasi sempre sovrapposte nel linguaggio comune e nei moduli di assistenza dei venditori. La prima è il diritto di recesso: la facoltà di sciogliere il contratto entro quattordici giorni senza dover indicare alcuna ragione. La seconda è la garanzia legale di conformità: la responsabilità del venditore per i difetti del bene, che dura due anni dalla consegna.
La differenza non è terminologica. Il recesso presuppone soltanto il rispetto del termine e non richiede alcun vizio del prodotto; la garanzia presuppone invece un difetto di conformità e non ha nulla a che vedere con il ripensamento. I due istituti hanno fonti diverse all’interno del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005): il recesso è disciplinato dagli articoli da 52 a 59, la garanzia dagli articoli da 128 a 135-septies, nella versione riscritta dal d.lgs. 170/2021 per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2022.
Recesso
Artt. 52–59 Cod. cons.- Presupposto Nessuno: basta aver acquistato a distanza
- Termine 14 giorni dalla consegna del bene
- Motivazione Non dovuta
- Effetto Restituzione del bene, rimborso integrale del prezzo
- Costo tipico Spese di rispedizione a carico dell’acquirente, salvo diverso accordo
Garanzia legale
Artt. 128–135-septies Cod. cons.- Presupposto Difetto di conformità del bene
- Termine 2 anni dalla consegna; azione entro 26 mesi
- Motivazione Necessaria: va indicato il difetto
- Effetto Riparazione o sostituzione; poi riduzione del prezzo o risoluzione
- Costo tipico Nessuno: i rimedi sono gratuiti per il consumatore
Il recesso è un diritto di ripensamento legato al canale di vendita a distanza. La garanzia legale è un rimedio contrattuale legato alla qualità del bene e vale anche per gli acquisti in negozio. Un prodotto difettoso ricevuto il quindicesimo giorno non è più restituibile con il recesso, ma resta pienamente coperto dalla garanzia per i due anni successivi.
Il diritto di recesso: 14 giorni, nessuna giustificazione
L’articolo 52 del Codice del consumo attribuisce a chi acquista a distanza quattordici giorni per recedere senza dover fornire alcuna motivazione e senza sostenere costi diversi da quelli espressamente previsti dagli articoli 56, comma 2, e 57. Non serve invocare un difetto, un ripensamento ragionevole o una causa qualificata: il recesso è un diritto potestativo che opera per il solo fatto di essere esercitato nei termini.
Da quando decorrono i quattordici giorni
Il momento iniziale cambia a seconda dell’oggetto del contratto. Per i contratti di servizi il termine decorre dalla conclusione del contratto; per i contratti di vendita decorre dal giorno in cui l’acquirente, o un terzo da lui designato diverso dal vettore, acquisisce il possesso fisico del bene. Il Codice disciplina espressamente anche le ipotesi meno lineari.
| Situazione | Il termine parte da |
|---|---|
| Acquisto di un servizio | Giorno di conclusione del contratto |
| Acquisto di un bene | Giorno di consegna materiale del bene |
| Ordine unico, consegne separate | Giorno di consegna dell’ultimo bene |
| Bene composto da più lotti o pezzi | Giorno di consegna dell’ultimo lotto o pezzo |
| Informativa sul recesso omessa | Termine esteso di dodici mesi oltre i quattordici giorni iniziali (art. 53) |
La soglia dei 50 euro per i contratti di modesta entità prevista dall’articolo 47, comma 2, del Codice del consumo riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, non gli acquisti online. Chi compra su un sito web conserva il diritto di recesso qualunque sia l’importo speso, anche per un ordine da pochi euro.
Come si esercita
L’articolo 54 richiede che la decisione di recedere sia comunicata al venditore prima della scadenza del periodo. La legge non impone una forma solenne: si può utilizzare il modulo tipo allegato al Codice, una dichiarazione esplicita per posta elettronica o l’eventuale funzione messa a disposizione sul sito. L’onere della prova sull’esercizio tempestivo del recesso grava su chi lo esercita, ragione per cui è opportuno conservare la ricevuta dell’invio, la conferma automatica ricevuta o la copia della schermata di conferma.
Il pulsante di recesso obbligatorio dal 19 giugno 2026
È la novità più rilevante dell’anno per chi acquista online. Il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2026 in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, ha introdotto nel Codice del consumo il nuovo articolo 54-bis, applicabile dal 19 giugno 2026.
La disposizione impone ai professionisti che concludono contratti attraverso un’interfaccia online – sito web o applicazione – di mettere a disposizione una funzione di recesso dedicata, accessibile nello stesso ambiente digitale in cui l’ordine è stato effettuato. Non è una facoltà organizzativa: è un obbligo strutturale del percorso di vendita.
- La funzione deve essere chiaramente identificabile e facilmente raggiungibile, senza percorsi tortuosi o link poco visibili.
- Deve consentire di inserire o confermare i dati essenziali: nome, estremi dell’ordine, recapito elettronico per la conferma.
- Deve prevedere un passaggio di conferma, che rende l’operazione consapevole e riduce gli invii accidentali.
- Il recesso si considera esercitato al momento della trasmissione della dichiarazione nei termini, indipendentemente dal riscontro del venditore.
- Il professionista deve inviare senza ritardo una ricevuta su supporto durevole con il testo della dichiarazione, la data e l’ora di ricezione.
L’obbligo riguarda i soli contratti conclusi tramite interfaccia digitale: restano fuori le vendite telefoniche e quelle porta a porta. La funzione, inoltre, si affianca ai canali tradizionali senza sostituirli: chi preferisce inviare una raccomandata o una PEC può continuare a farlo.
Se il venditore non fornisce l’informativa sul recesso nei termini richiesti, il periodo utile si estende di dodici mesi oltre i quattordici giorni iniziali. Se l’informativa arriva entro questo arco temporale, il recesso resta esercitabile nei quattordici giorni successivi alla ricezione.
Rimborsi, spese e tempi di restituzione
Esercitato il recesso, gli obblighi si distribuiscono fra le parti secondo un meccanismo preciso, che vale la pena leggere con attenzione perché è qui che si concentra la maggior parte delle contestazioni.
Che cosa deve fare il venditore
L’articolo 56 impone il rimborso di tutti i pagamenti ricevuti, comprese eventualmente le spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal momento in cui il venditore è stato informato della decisione. Il rimborso deve avvenire con lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, salvo diverso accordo espresso e purché il consumatore non sopporti alcun costo. Qualsiasi clausola che limiti il rimborso delle somme versate in conseguenza del recesso è nulla.
Il venditore può però trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto il bene oppure finché l’acquirente non abbia dimostrato di averlo rispedito, a seconda di quale evento si verifichi per primo. La facoltà viene meno se il venditore si è offerto di ritirare direttamente il bene.
Che cosa deve fare chi restituisce
L’articolo 57 fissa in quattordici giorni dalla comunicazione del recesso il termine per restituire il bene. Il termine si intende rispettato con la consegna al vettore o all’ufficio postale entro la scadenza: non è necessario che il pacco sia già arrivato a destinazione.
| Voce | A carico di | Nota |
|---|---|---|
| Prezzo del bene | Venditore (rimborso integrale) | Entro 14 giorni dalla comunicazione |
| Spese di consegna iniziali | Venditore | Nel limite della consegna standard offerta |
| Spese di rispedizione | Consumatore | Salvo diverso accordo o omessa informativa sul punto |
| Diminuzione di valore del bene | Consumatore | Solo se derivante da una manipolazione eccedente quella necessaria a verificare natura, caratteristiche e funzionamento |
La legge consente di provare il bene come si farebbe in un negozio fisico. Indossare una giacca davanti allo specchio, accendere un elettrodomestico per verificarne il funzionamento, aprire la scatola per esaminare il contenuto rientrano nella normale verifica. Utilizzare il prodotto per giorni, rimuovere etichette identificative o danneggiarlo espone invece a una decurtazione del rimborso proporzionata alla perdita di valore.
Quando il recesso non si applica
L’articolo 59 elenca in modo tassativo le ipotesi di esclusione. Non si tratta di eccezioni che il venditore possa inventare nelle condizioni generali: fuori da questo elenco, ogni clausola che neghi il recesso è inefficace. Le esclusioni più frequenti negli acquisti online sono le seguenti.
- Beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati: l’incisione di un nome, una configurazione realizzata su richiesta, un capo su misura.
- Beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente: tipicamente generi alimentari freschi.
- Beni sigillati non restituibili per motivi igienici o di protezione della salute, se aperti dopo la consegna: cosmetici, biancheria intima, dispositivi a contatto diretto con il corpo.
- Registrazioni audio, video o software informatici sigillati, una volta aperti.
- Beni che dopo la consegna risultano inseparabilmente mescolati con altri beni.
- Servizi già interamente eseguiti, se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione della perdita del diritto di recesso.
- Beni o servizi il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario non controllabili dal professionista.
- Contenuti digitali non forniti su supporto materiale, se l’esecuzione è iniziata con il consenso espresso e la consapevole rinuncia al recesso.
L’esclusione per i beni sigillati opera solo quando il sigillo assolve a una funzione igienica o sanitaria. Il semplice imballaggio di trasporto, la pellicola protettiva o la scatola del produttore non integrano il sigillo rilevante: un paio di cuffie tolto dalla confezione resta restituibile, salvo la valutazione sulla diminuzione di valore.
La garanzia legale di conformità
La garanzia legale è il rimedio contro il prodotto difettoso. Opera nei confronti del venditore, non del produttore, ed è automatica: non deve essere acquistata, attivata o registrata. Per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2022 si applica la disciplina riscritta dal d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/771.
Durata, prescrizione e onere della prova
Il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna e che si manifesti entro due anni da tale momento (art. 133, comma 1). L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati si prescrive in ventisei mesi dalla consegna (art. 133, comma 3). Per i beni usati le parti possono ridurre entrambi i termini, ma non al di sotto di un anno.
Il profilo più favorevole all’acquirente riguarda la prova. L’articolo 135 stabilisce che, salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto manifestatosi entro un anno dalla consegna esistesse già a quella data, a meno che l’ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o del difetto. La presunzione, prima limitata a sei mesi, è relativa: spetta al venditore dimostrare che il bene era conforme.
La riforma del 2021 ha eliminato l’obbligo di denunciare il vizio entro due mesi dalla scoperta. Le clausole contrattuali e i moduli di assistenza che continuano a imporre quel termine si riferiscono a una disciplina non più vigente per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2022.
La gerarchia dei rimedi
Gli articoli 135-bis, 135-ter e 135-quater costruiscono un sistema a due livelli. In prima battuta il consumatore ha diritto al ripristino della conformità e può scegliere fra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o non imponga al venditore costi sproporzionati rispetto all’alternativa, tenuto conto del valore che il bene avrebbe senza il difetto, dell’entità del difetto e dell’eventuale disagio derivante dal rimedio alternativo.
Riparazione e sostituzione devono avvenire senza spese, entro un congruo periodo di tempo dalla segnalazione e senza notevoli inconvenienti, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per cui è stato acquistato. Il venditore riprende a proprie spese il bene sostituito.
Solo in seconda battuta si accede alla riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto. L’articolo 135-bis, comma 4, individua quattro presupposti alternativi: il venditore non ha effettuato riparazione o sostituzione o ha rifiutato di rendere conforme il bene; il difetto si ripresenta nonostante il tentativo di ripristino; il difetto è talmente grave da giustificare il rimedio immediato; il venditore ha dichiarato, o risulta dalle circostanze, che non provvederà entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti.
Il contratto non può essere risolto se il difetto di conformità è di lieve entità. L’onere di provare la lieve entità grava sul venditore, non sull’acquirente.
Garanzia legale e garanzia convenzionale
La garanzia commerciale offerta dal produttore o dal venditore – disciplinata dall’articolo 135-quinquies – è facoltativa, si aggiunge alla garanzia legale e non può comprimerla. Quando il produttore offre una garanzia convenzionale di durabilità per un determinato periodo, risponde direttamente verso il consumatore per riparazione o sostituzione durante l’intero periodo garantito. Nessuna garanzia commerciale, per quanto ampia, priva l’acquirente dei rimedi di legge nei confronti del venditore.
Il diritto alla riparazione
La direttiva (UE) 2024/1799 del 13 giugno 2024, entrata in vigore il 30 luglio 2024, doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 31 luglio 2026. Interviene su due piani distinti: introduce un obbligo di riparazione a carico dei produttori per determinate categorie di beni e, modificando la direttiva (UE) 2019/771, rende la riparazione più conveniente della sostituzione all’interno della garanzia legale.
Lo schema di decreto legislativo di attuazione è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 2 luglio 2026 in esame preliminare (seduta n. 180) e prevede l’inserimento nel Codice del consumo di un titolo dedicato alla riparazione dei beni, con obbligo di riparazione per alcuni produttori, modulo europeo informativo, piattaforma online, estensione della garanzia di dodici mesi e istituzione di un Osservatorio nazionale sulla riparazione. Il testo deve ancora acquisire i pareri delle commissioni parlamentari, tornare in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva ed essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La conseguenza è giuridicamente rilevante: una direttiva non recepita non può essere invocata da un privato nei confronti di un altro privato, secondo il principio consolidato che esclude l’efficacia diretta orizzontale delle direttive. Fino all’entrata in vigore del decreto nazionale, dunque, il consumatore italiano non può opporre al produttore o al venditore le nuove regole; resta ferma la garanzia legale nella disciplina attualmente vigente.
L’estensione di dodici mesi: che cosa non dice
La formula più ricorrente sui quotidiani – la garanzia legale che diventa di tre anni – non corrisponde al testo normativo. L’estensione opera una sola volta e soltanto quando il venditore offre la scelta fra riparazione e sostituzione e il consumatore opta per la riparazione: in quel caso i dodici mesi si aggiungono al periodo di responsabilità residuo. Non è un allungamento generalizzato della garanzia per ogni vendita, né scatta se il consumatore chiede la sostituzione o se la riparazione avviene fuori dalla garanzia legale. Gli Stati membri possono introdurre estensioni più ampie o ulteriori per riparazioni successive: quale scelta compia l’Italia si potrà dire solo leggendo il testo definitivo del decreto.
L’obbligo di riparazione del produttore
L’obbligo riguarda i difetti che si manifestano al di fuori della responsabilità del venditore e opera nei limiti dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva: le disposizioni sostanziali si applicano solo ai beni per i quali gli atti dell’Unione elencati nell’allegato II prevedono specifiche di riparabilità. Rientrano tipicamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, display elettronici, aspirapolvere, server, telefoni cellulari e tablet. Non è un obbligo universale: abbigliamento, gioielleria e orologeria tradizionale, per fare tre esempi, ne restano fuori.
- Il produttore deve riparare il bene, salvo che la riparazione sia impossibile.
- La riparazione avviene gratuitamente o a titolo oneroso, a un prezzo ragionevole e in un tempo ragionevole: fuori dalla garanzia legale non c’è alcuna gratuità automatica.
- Il produttore può affidare materialmente l’intervento a un terzo, ma resta titolare dell’obbligo.
- Se il produttore ha sede fuori dall’Unione, l’obbligo ricade sul rappresentante autorizzato, sull’importatore o sul distributore, secondo la sequenza prevista dalla direttiva. È il profilo di maggior rilievo per i beni importati da Paesi terzi e commercializzati a marchio proprio.
Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione
Anche qui la ricostruzione corrente è imprecisa. L’articolo 4 della direttiva stabilisce che i riparatori possono fornire il modulo dell’allegato I: non è un obbligo incondizionato di consegna. Quando il modulo viene fornito, però, produce effetti vincolanti.
- Va consegnato su supporto durevole, entro un tempo ragionevole dalla richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di riparazione.
- È fornito gratuitamente. In deroga, se occorre un servizio di diagnostica per identificare il difetto, il tipo di intervento e stimarne il prezzo, il riparatore può chiederne i costi necessari, informandone previamente il consumatore.
- Le condizioni indicate, prezzo compreso, restano vincolanti per trenta giorni di calendario dalla consegna del modulo, salvo che le parti concordino un periodo più lungo.
- Se il consumatore accetta quelle condizioni entro il periodo di validità, il riparatore è tenuto a eseguire l’intervento alle condizioni indicate.
È uno strumento pensato per rendere confrontabili i preventivi: trenta giorni di prezzo bloccato permettono di mettere a confronto più offerte senza il rischio di ritrovarsi davanti a un importo diverso al momento dell’accettazione.
La direttiva prevede l’istituzione, entro il 31 luglio 2027, di una piattaforma online europea articolata in sezioni nazionali, per mettere in contatto i consumatori con riparatori, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi destinati al ricondizionamento e iniziative di riparazione partecipativa.
Consegna, ritardi e rischio del trasporto
Salvo diverso accordo, l’articolo 61 obbliga il professionista a consegnare i beni senza ritardo ingiustificato e comunque entro trenta giorni dalla conclusione del contratto. Se il termine non viene rispettato, l’acquirente deve invitare il venditore a consegnare entro un termine supplementare appropriato alle circostanze; scaduto inutilmente anche quello, è legittimato a risolvere il contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno.
Il rischio di perdita o danneggiamento passa all’acquirente solo nel momento in cui questi, o un terzo da lui designato diverso dal vettore, acquisisce il possesso fisico dei beni (art. 63). Il pacco smarrito o danneggiato durante il trasporto resta quindi un problema del venditore, salvo il caso in cui il vettore sia stato scelto autonomamente dall’acquirente e non proposto dal professionista.
L’articolo 66-quinquies esonera il consumatore da qualsiasi controprestazione in caso di fornitura di beni o servizi non richiesti. L’assenza di risposta non vale come consenso: non esiste alcun obbligo di pagare, di restituire a proprie spese o di conservare la merce ricevuta senza ordine.
Acquisti extra-UE e marketplace
Il quadro dei diritti descritto finora si applica ai venditori stabiliti nell’Unione. Quando il venditore ha sede in un Paese terzo, la protezione non viene meno automaticamente: il regolamento (CE) 593/2008 (Roma I) e il regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I-bis) collegano l’applicazione della legge del consumatore e la competenza del giudice del suo domicilio al fatto che il professionista diriga la propria attività commerciale verso lo Stato di residenza. Sul piano interno, l’articolo 66-bis del Codice del consumo fissa la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Il problema reale, negli acquisti extra-UE, non è il diritto sostanziale ma la sua effettività: notificare un atto, ottenere e poi eseguire una decisione nei confronti di un operatore privo di stabile organizzazione europea è oneroso e spesso antieconomico. Da qui l’importanza pratica dei canali di pagamento tracciabili e delle procedure di contestazione offerte da circuiti di carte e piattaforme.
Il dazio sui piccoli pacchi dal 1° luglio 2026
Il regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026 ha soppresso la franchigia doganale per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi. In sostituzione, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 si applica un dazio forfettario di 3 euro per articolo sulle spedizioni entro tale soglia, quando l’importazione è esente da IVA in regime IOSS oppure quando le merci sono contenute in spedizioni postali. Le modalità operative sono state definite dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 e, sul piano nazionale, dalle indicazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Formalmente il dazio grava sull’operatore economico, ma nella prassi tende a essere trasferito sul prezzo finale o sulle spese di spedizione. Dal 1° luglio 2028 è previsto il passaggio al regime ordinario basato sulla tariffa doganale comune, in parallelo all’operatività della nuova infrastruttura doganale europea.
Alla data di pubblicazione, il contributo nazionale di 2 euro sulle spedizioni extra-UE di valore inferiore a 150 euro, introdotto dalla legge di bilancio 2026, risulta sospeso in attesa del coordinamento con il prelievo unionale. Prima di un acquisto rilevante conviene verificare l’assetto vigente sui canali dell’Agenzia delle dogane.
Se il venditore non risponde
Il percorso ha una sua progressione naturale, e conviene rispettarla: ogni passaggio produce documentazione utile a quello successivo.
- Reclamo scritto e tracciabile. Posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede legale del venditore, con indicazione dell’ordine, del difetto o della data di recesso, del rimedio richiesto e di un termine di riscontro.
- Contestazione presso il circuito di pagamento. Per i pagamenti con carta esistono procedure di riaddebito gestite dai circuiti internazionali, soggette a termini stringenti che decorrono dalla transazione o dalla data prevista di consegna: la tempestività è decisiva.
- Organismo ADR. Il ricorso a un organismo di risoluzione alternativa iscritto negli elenchi tenuti dalle autorità competenti, ai sensi degli articoli 141 e seguenti del Codice del consumo.
- Centro Europeo Consumatori. Per le controversie transfrontaliere con venditori stabiliti in un altro Paese dell’Unione, l’assistenza gratuita della rete ECC-Net.
- Azione giudiziaria. Davanti al giudice del proprio luogo di residenza, con la possibilità, nelle controversie transfrontaliere entro le soglie previste, di ricorrere al procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Il regolamento (UE) 2024/3228 ha abrogato il regolamento (UE) 524/2013 e disposto la dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online: la presentazione dei reclami si è interrotta il 20 marzo 2025 e la piattaforma è stata definitivamente dismessa il 20 luglio 2025. I siti di commercio elettronico non sono più tenuti a esporne il link. Le guide che rimandano ancora alla piattaforma indicano un canale non più esistente: occorre rivolgersi direttamente agli organismi ADR nazionali o alla rete ECC-Net.
Cosa cambia entro fine 2026
| Provvedimento | Decorrenza | Effetto principale |
|---|---|---|
| D.lgs. 209/2025, art. 54-bis Cod. cons. | 19 giugno 2026 | Funzione di recesso obbligatoria su siti e applicazioni |
| Reg. (UE) 2026/382 | 1° luglio 2026 | Fine della franchigia doganale sotto i 150 euro; dazio di 3 euro per articolo |
| Direttiva (UE) 2024/1799 | Recepimento scaduto il 31 luglio 2026 | Diritto alla riparazione: obbligo del produttore per i beni dell’allegato II, modulo europeo, estensione di dodici mesi in caso di riparazione. In Italia il decreto attuativo è ancora in itinere |
| D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 | 27 settembre 2026 | Obblighi informativi su durabilità, riparabilità, aggiornamenti software e garanzia; disciplina delle asserzioni ambientali ingannevoli |
| Direttiva (UE) 2025/2647 | Recepimento entro il 20 marzo 2028 | Riforma del sistema ADR dopo la dismissione della piattaforma ODR |
Il d.lgs. 30/2026, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825, merita particolare attenzione: dal 27 settembre 2026 le schede prodotto e la documentazione precontrattuale dovranno riportare, ove disponibili, l’avviso armonizzato sulla garanzia legale, l’esistenza e la durata di un’eventuale garanzia commerciale di durabilità, il periodo minimo di disponibilità degli aggiornamenti software e l’indice di riparabilità o, in mancanza, le informazioni essenziali su ricambi e istruzioni di riparazione.
Sul piano europeo resta attesa la proposta di Digital Fairness Act, annunciata dalla Commissione nel programma di lavoro 2026 per il quarto trimestre dell’anno, con l’obiettivo di intervenire su interfacce manipolative, design che induce dipendenza, marketing degli influencer e personalizzazione sleale. Alla data di pubblicazione la proposta non risulta ancora presentata.
Cinque casi pratici
Le scarpe provate in casa
Un paio di scarpe ordinate online viene provato sul tappeto di casa e non convince. La confezione è stata aperta e le scarpe indossate per qualche minuto.
Soluzione. Il recesso è pienamente esercitabile: provare la calzata corrisponde alla verifica che si farebbe in negozio. Il venditore non può rifiutare il reso perché la scatola è aperta, né decurtare il rimborso in assenza di segni di uso esterno.Lo smartphone che si spegne dopo quattordici mesi
Un telefono acquistato online smette di caricarsi dopo quattordici mesi. Il venditore invita a rivolgersi al centro assistenza del produttore.
Soluzione. La garanzia legale copre il difetto per due anni ed è azionabile nei confronti del venditore. Superato il primo anno decade la presunzione dell’articolo 135 e l’acquirente deve dimostrare che il difetto era originario: utile una perizia o un rapporto tecnico del centro assistenza.Il rimborso che non arriva
Il reso è stato consegnato al corriere e la tracciatura conferma la riconsegna al magazzino. Dopo tre settimane nessun rimborso.
Soluzione. Il termine di quattordici giorni per il rimborso decorre dalla comunicazione del recesso, con facoltà del venditore di attendere la restituzione o la prova della spedizione. Esibita la prova della spedizione, la trattenuta non ha più fondamento: si intima il pagamento con PEC e si valuta la contestazione presso il circuito di pagamento.La consegna che non arriva mai
Ordine effettuato a inizio mese, nessuna data di consegna pattuita, merce mai spedita dopo quaranta giorni.
Soluzione. Superati i trenta giorni dell’articolo 61, occorre intimare la consegna entro un termine supplementare appropriato. Decorso inutilmente, il contratto può essere risolto con diritto alla restituzione integrale di quanto pagato e al risarcimento dell’eventuale danno.Il codice sconto applicato al rimborso
Il venditore accetta il recesso ma propone un buono acquisto anziché il rimborso sul mezzo di pagamento originario.
Soluzione. Il rimborso deve avvenire con lo stesso mezzo di pagamento usato per la transazione iniziale, salvo accordo espresso diverso e a condizione che non ne derivi alcun costo. Il buono può essere accettato, ma non imposto: la clausola che lo prevede come unica modalità è nulla.Domande frequenti
Posso restituire un prodotto acquistato online senza dare spiegazioni?
Sì. L’articolo 52 del Codice del consumo riconosce quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza senza dover fornire alcuna motivazione e senza sostenere costi diversi da quelli previsti dagli articoli 56, comma 2, e 57. Il venditore non può subordinare il reso a una giustificazione, all’approvazione di un modulo o alla verifica delle ragioni del ripensamento.
Da quando decorrono i 14 giorni per il recesso?
Per i contratti di vendita il termine decorre dal giorno in cui il consumatore, o un terzo da lui designato diverso dal vettore, acquisisce il possesso fisico del bene. Se l’ordine comprende più beni consegnati separatamente, il termine parte dalla consegna dell’ultimo bene; se il bene è composto da più lotti o pezzi, dalla consegna dell’ultimo lotto o pezzo. Per i contratti di servizi si guarda invece al giorno di conclusione del contratto.
Chi paga le spese di restituzione in caso di recesso?
I costi diretti della restituzione sono di norma a carico del consumatore, ai sensi dell’articolo 57 del Codice del consumo. La regola conosce due eccezioni rilevanti: se il venditore ha accettato di sostenerli, oppure se ha omesso di informare il consumatore che tali costi sarebbero rimasti a suo carico. Le spese di consegna iniziali devono invece essere rimborsate dal venditore, nel limite del costo della consegna standard offerta.
Entro quanto tempo il venditore deve rimborsarmi?
Entro quattordici giorni dal giorno in cui è stato informato della decisione di recedere, utilizzando lo stesso mezzo di pagamento impiegato per la transazione iniziale. Il venditore può però trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto il bene oppure finché il consumatore non abbia dimostrato di averlo rispedito, a seconda di quale evento si verifichi per primo, salvo che si sia offerto di ritirare direttamente il bene.
Posso recedere se ho aperto la confezione o provato il prodotto?
Sì, purché la manipolazione non ecceda quella necessaria a stabilire natura, caratteristiche e funzionamento del bene, ossia quanto sarebbe consentito in un negozio fisico. Una manipolazione eccedente non fa perdere il diritto di recesso, ma espone a una riduzione del rimborso proporzionata alla diminuzione di valore. Restano esclusi dal recesso i beni sigillati non restituibili per motivi igienici o di protezione della salute, se aperti dopo la consegna.
Quanto dura la garanzia legale su un acquisto online?
Due anni dalla consegna del bene. L’azione per far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive in ventisei mesi dalla consegna. Per i difetti che si manifestano entro il primo anno opera la presunzione dell’articolo 135 del Codice del consumo: si presume che il difetto esistesse già al momento della consegna, salvo prova contraria a carico del venditore. Per i beni usati le parti possono ridurre i termini, mai al di sotto di un anno.
Che differenza c’è tra garanzia legale e garanzia del produttore?
La garanzia legale di conformità è prevista dalla legge, opera nei confronti del venditore, è gratuita e non può essere esclusa o limitata. La garanzia convenzionale offerta da produttore o venditore è facoltativa, ha il contenuto che chi la offre decide di attribuirle e si aggiunge a quella legale senza sostituirla. L’esistenza di una garanzia commerciale non priva mai il consumatore dei rimedi che la legge gli riconosce verso il venditore.
Dal 31 luglio 2026 la garanzia legale diventa di tre anni?
No. La direttiva (UE) 2024/1799 prevede un’estensione di dodici mesi del periodo di responsabilità del venditore soltanto quando il consumatore, di fronte a un difetto di conformità, sceglie la riparazione invece della sostituzione; l’estensione opera una sola volta e si aggiunge al periodo residuo. Non è un allungamento automatico della garanzia per tutti gli acquisti. In Italia, inoltre, il decreto legislativo di attuazione è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 luglio 2026 e non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il produttore è obbligato a riparare il prodotto anche fuori garanzia?
La direttiva (UE) 2024/1799 introduce l’obbligo, ma soltanto per i beni per i quali gli atti dell’Unione elencati nell’allegato II prevedono specifiche di riparabilità: fra questi lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, display elettronici, aspirapolvere, telefoni cellulari e tablet. La riparazione non è necessariamente gratuita: deve avvenire a un prezzo ragionevole ed entro un tempo ragionevole. L’esigibilità del diritto in Italia resta subordinata all’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione, non ancora pubblicato.
Cosa posso fare se il venditore online non risponde al reclamo?
Il percorso consigliato prevede un reclamo scritto tracciabile alla sede legale del venditore, l’eventuale contestazione presso il circuito di pagamento nei termini previsti, il ricorso a un organismo ADR iscritto negli elenchi delle autorità competenti e, per le controversie transfrontaliere nell’Unione, l’assistenza gratuita della rete ECC-Net. Resta ferma l’azione giudiziaria davanti al giudice del luogo di residenza del consumatore. La piattaforma europea ODR non è più disponibile: è stata dismessa il 20 luglio 2025.
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- D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), artt. 47, 52-59, 61, 63, 66-bis, 66-quinquies, 128-135-septies.
- D.lgs. 4 novembre 2021, n. 170, di attuazione della direttiva (UE) 2019/771, applicabile ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2022.
- D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 (G.U. 8 gennaio 2026), di attuazione della direttiva (UE) 2023/2673: introduzione dell’art. 54-bis Cod. cons., applicabile dal 19 giugno 2026.
- D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 (G.U. n. 56 del 9 marzo 2026), di attuazione della direttiva (UE) 2024/825; disposizioni applicabili dal 27 settembre 2026.
- Regolamento (UE) 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026 e regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200, in materia di franchigie doganali e dazio forfettario sulle spedizioni di modico valore.
- Regolamento (UE) 2024/3228 del 19 dicembre 2024, che abroga il regolamento (UE) 524/2013 e dispone la dismissione della piattaforma ODR.
- Direttiva (UE) 2025/2647 del 16 dicembre 2025, di revisione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.
- Direttiva (UE) 2024/1799 del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828; termine di recepimento 31 luglio 2026.
- Presidenza del Consiglio dei ministri, seduta n. 180 del 2 luglio 2026: esame preliminare dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1799.
- Regolamento (CE) 593/2008 (Roma I), art. 6; regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I-bis), artt. 17-19.
Il contenuto ha finalità informativa e riflette il quadro normativo vigente alla data di pubblicazione. In particolare, il decreto legislativo italiano di attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 sul diritto alla riparazione risulta approvato in esame preliminare ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale: ambito applicativo, autorità competenti e apparato sanzionatorio potranno essere precisati dal testo definitivo. Questa guida non sostituisce la consulenza professionale su una situazione concreta: ogni valutazione richiede l’esame della documentazione contrattuale e delle circostanze del singolo caso.