Legge 104 e trasferimento per incompatibilità ambientale

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Decidendo una questione ritenuta “di particolare importanza”, con sentenza depositata il 9 luglio 2009, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui, in tema di assistenza alle persone handicappate, il diritto del familiare lavoratore, che assiste con continuità un familiare od affine portatore di handicap, a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non possa essere invocato ove il lavoratore versi in una situazione di incompatibilità ambientale.

Alla luce di una interpretazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 orientata alla complessiva considerazione dei principi e dei valori costituzionali coinvolti, hanno affermato le Sezioni Unite, il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell’azienda, ovvero della pubblica amministrazione, non è invece attuabile ove sia accertata, in base ad una verifica rigorosa anche in sede giurisprudenziale, la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.

Litiga con i colleghi, legittimo il suo trasferimento

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A condizione che vengano preservate le “mansioni originarie”, la misura rientra, ad avviso della Suprema Corte, tra le ragioni organizzative costituenti corretto esercizio dello ius variandi.

Ripresa dai principali organi di informazione, ha suscitato curiosità la pronuncia della Corte di Cassazione (sezione lavoro – sent. n. 22059) che ha ritenuto legittimo il trasferimento di un lavoratore (un operaio di un’azienda di trasporti navali della provincia di Venezia) “giustificato dalla necessità di rasserenare i rapporti con i colleghi di lavoro“.