Fallimento e società in liquidazione

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Quando la società è in liquidazione, ossia quando l’impresa non si propone di restare sul mercato, ma ha come unico suo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo attivo tra i soci, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento delle condizioni richieste per l’applicazione dell’art. 5 legge fallimentare, non può essere rivolta a stimare, in una prospettiva di continuazione dell’attività sociale, l’attitudine dell’impresa a disporre economicamente della liquidità necessaria a far fronte ai costi determinati dallo svolgimento della gestione aziendale, ma deve essere diretta, invece, ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Napoli (sez. fallimentare), il quale ha rigettato il ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto da ex dipendenti di una società in house, titolari di diritti di credito derivanti dal cessato rapporto di lavoro, sul presupposto dell’accertata esistenza in bilancio di “elementi attivi che, se liquidati in modo efficace, consentirebbero di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori sociali”.

Il punto è stato ritenuta assorbente rispetto alla questione, sollevata in via principale dalla difesa di parte resistente, relativa alla natura pubblicistica della società in house e la conseguente sua non assoggettabilità a fallimento.

Decreto ingiuntivo ed opponibilità al fallimento

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Nell’ambito di una procedura fallimentare, il Giudice delegato rigetta la domanda di ammissione al passivo presentata da una società creditrice affermando che, essendo il titolo posto a base della domanda costituito da un decreto ingiuntivo la cui declaratoria di esecutorietà era anteriore al fallimento, la definitività del titolo non potesse essere opposta al fallimento. Propone opposizione ex art. 98 L.F. la società non ammessa deducendo che, in realtà, il decreto ingiuntivo aveva acquistato autorità di cosa giudicata, per effetto del decorso dei termini ed in mancanza di opposizione, prima della dichiarazione di fallimento, a nulla rilevando la data (in effetti, successiva) di apposizione del visto di esecutorietà.

Il Tribunale di Napoli – VII sezione fallimentare, con decreto dell’8 /10 aprile 2009, accoglie l’opposizione affermando il principio secondo cui, per l’ammissione al passivo di un credito fondato su un decreto ingiuntivo non opposto nei termini (con scadenza di detti termini in data anteriore alla dichiarazione di fallimento) non è necessario che anche il decreto di esecutorietà sia intervenuto in data anteriore al fallimento, in quanto, anche a voler riconoscere a tale ultimo decreto efficacia costitutiva dell’effetto di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo, non può dubitarsi della efficacia retroattiva dello stesso.