Il diritto di abitazione sulla casa familiare, che l’art. 540 cod. civ. riserva al coniuge del “de cuius”, non spetta al coniuge separato, ancorché immune da addebito, se la cessazione della convivenza nel regime di separazione personale ha spezzato il collegamento dell’immobile con la destinazione a residenza familiare.
Il principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione (Sezione Seconda Civile, Presidente L. Piccialli, Estensore L. Matera), con la sentenza del 12 giugno 2014, n. 13407:
Se (…) il diritto di abitazione (e il correlato diritto d’uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del “de cuius” come residenza familiare, è evidente che l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.
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